CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Trieste che in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale di in data 19.7.2017, appellata dallo stesso imputato ed in via incidantale dal P.G., ha riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 348 c.p., rideterminando la pena inflitta. Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità fondata soltanto sulla lacunosa dichiarazione della parte denunciante, in assenza di una valutazione di attendibilità della stessa. - vizio cumulativo della motivazione in relazione alla assenza di accertamenti diretti della p.g. - violazione di legge penale in relazione alla determinazione della pena sulla base del parametro massimo edittale. Il ricorso è inammissibile. Il primo e secondo motivo costituiscono generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione probatoria condotta dal giudice di merito sulla base delle testimonianze della petrova e della Kamenova che l'aveva accompagnata in alcune occasioni, oltre che degli accertamenti obiettivi della p.g. sulla compresenza del nominativo del ricorrente nella stessa targhetta apposta sul citofono riferita allo studio dentistico. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto in relazione all'incensurabile motivazione a riguardo della pena inflitta (v. pg.6, punto 6 della sentenza). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]