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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2020

Cassazione n. 18790/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10670-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 170/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. '1r) [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale ed ha condannato l'appellato al pagamento della somma di C 7.664,01, che il Ministero aveva trattenuto dall'importo riconosciuto a titolo di stipendio metropolitano sul rilievo che il principio di invarianza sancito dall'art. 106 del CCNL 29.11.2007 per il comparto della scuola impediva al conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione tabellare di produrre effetti sul trattamento economico complessivo spettante al personale docente non residente assunto a tempo determinato;

2. la Corte territoriale ha ritenuto assorbente per accogliere la domanda la ritenuta violazione da parte del Ministero del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego sancito dalla clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e, richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha rilevato che non erano state allegate e dimostrate circostanze oggettive, inerenti la particolare natura delle mansioni svolte, che giustificassero la disparità di trattamento rispetto agli assunti a tempo indeterminato;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MAECI sulla base di due motivi, articolati in più punti, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 650 e 651 del d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 106 del CCNL 29.11.2007 per il personale del comparto della scuola; Ric. 2020 n. 10670 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -2-

1.1. sostiene, in sintesi, il Ministero che, in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la Corte territoriale ha confuso l'indennità integrativa speciale, rivendicata dal Pricoco, con l'assegno di sede, che non era stato oggetto di domanda;

1.2. aggiunge che il principio di invarianza previsto dall'art. 106 del CCNL 2007 impone di corrispondere una retribuzione complessiva globalmente non superiore a quella corrisposta nell'anno 2000 e, pertanto, l'inclusione nella base di calcolo dell'IIS comporta la necessaria riduzione dell'assegno di sede in misura corrispondente;

1.3. precisa che la clausola di invarianza comporta anche per gli assunti a tempo determinato la perdurante vigenza dell'art. 76 del CCNL 2003 con il quale le parti collettive avevano previsto che il conglobamento dell'IIS nella retribuzione tabellare non avrebbe prodotto effetti diretti o indiretti sul trattamento economico spettante al personale in servizio all'estero;

1.4. deduce, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 riferibile al solo personale amministrativo del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e ribadisce che la retribuzione spettante al Pricoco era stata correttamente quantificata nel rispetto delle disposizioni normative contrattuali richiamate in rubrica;

2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è dedotta la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, degli artt. 625, 639, 640, 651 e 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 77 e ss.

C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007, degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 18 del 1967, dell'art. 102 CCNL 2002/2003 e dell'art. 106 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall'art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 16 del CCNL del 24 febbraio 2000, del d.P.R. n. 215/1967, degli art. 5 e 27 del d.lgs. n. 62/1998, dell'art. 97 Cost.;

1.1. ricostruito il quadro normativo e ribadito che legittimamente le parti collettive hanno determinato il trattamento economico spettante ai supplenti, il Ministero sostiene che il rapporto di lavoro intercorrente con questi non può essere equiparato a quello dei docenti di ruolo in servizio all'estero, perché solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di concorso pubblico; Ric. 2020 n. 10670 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -3-

1.2. evidenzia, inoltre, che l'esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato non è pari a quella dei docenti di ruolo e, pertanto, la rivendicata parificazione determinerebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei vincitori di concorso, che la Corte di Giustizia con la sentenza 20 settembre 2018, C-466/17, Motter, ha ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione;

2. il primo motivo di ricorso è inammissibile, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.;

2.1. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità ( Cass.

S.U. n. 8077/2012);

2.2. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca ( cfr. fra le più recenti Cass.

S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);

2.3. nel caso di specie il Ministero ricorrente, non solo ha omesso di trascrivere nel ricorso le parti salienti degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e dell'appello, ma ha anche omesso qualsiasi indicazione in merito alla localizzazione nei fascicoli di parte o d'ufficio di detti atti, che non risultano inseriti nel fascicolo formato ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ.;

3. per il resto il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata ha deciso la controversia in conformità ai principio di diritto enunciato da Cass. n. 12369/2020 e ribadito da Cass. nn. 7756, 7755, 7754, 11112 del 2021;

3.1. con le citate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia inerente la questione del contenuto precettivo del divieto di rtic. 2020 n. 10670 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -4- discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato, stabilito dalla direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinate, giurisprudenza alla luce della quale si è statuito che "In tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18";

4. il ricorso non sviluppa argomenti che possano indurre a rinneditare l'orientamento già espresso e continua a fare leva sulle diverse modalità di selezione degli assunti a tempo determinato che la Corte di Giustizia anche con la pronuncia richiamata dal ricorrente (sentenza 20 settembre 2018, C- 466/17, Motter) ha ritenuto non sufficiente a giustificare una disparità di trattamento, ribadendo ai punti 33-34 e 37-38 la non decisività della diversa forma di reclutamento e la necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi»;

5. i richiamati principi, seppure affermati in relazione alla quantificazione dell'assegno di sede, valgono anche con riferimento all'incidenza dell'indennità integrativa speciale perché agli assunti a tempo determinato deve essere riconosciuto il medesimo trattamento riservato ai docenti di ruolo assegnati all'estero;

5.1. per questi ultimi questa Corte da tempo ha affermato che « la clausola di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all'estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l.

Ric. 2020 n. 10670 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -5- comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo stipendio tabellare» (Cass. n. 26617/2019 che richiama Cass. n. 23058/2014);

5.2. il conglobamento, quindi, produce i medesimi effetti sul trattamento retributivo spettante agli assunti a tempo determinato, atteso che il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] di diretta applicazione, impone di disapplicare ogni disposizione, legale o contrattuale, che riservi a quest'ultimi un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto al lavoratore a tempo indeterminato com pa ra bile;

9. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione;

11. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10670-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 170/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. '1r) [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale ed ha condannato l'appellato al pagamento della somma di C 7.664,01, che il Ministero aveva trattenuto dall'importo riconosciuto a titolo di stipendio metropolitano sul rilievo che il principio di invarianza sancito dall'art. 106 del CCNL 29.11.2007 per il comparto della scuola impediva al conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione tabellare di produrre effetti sul trattamento economico complessivo spettante al personale docente non residente assunto a tempo determinato; 2. la Corte territoriale ha ritenuto assorbente per accogliere la domanda la ritenuta violazione da parte del Ministero del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego sancito dalla clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e, richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha rilevato che non erano state allegate e dimostrate circostanze oggettive, inerenti la particolare natura delle mansioni svolte, che giustificassero la disparità di trattamento rispetto agli assunti a tempo indeterminato; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MAECI sulla base di due motivi, articolati in più punti, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 650 e 651 del d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 106 del CCNL 29.11.2007 per il personale del comparto della scuola; Ric. 2020 n. 10670 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- 1.1. sostiene, in sintesi, il Ministero che, in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la Corte territoriale ha confuso l'indennità integrativa speciale, rivendicata dal Pricoco, con l'assegno di sede, che non era stato oggetto di domanda; 1.2. aggiunge che il principio di invarianza previsto dall'art. 106 del CCNL 2007 impone di corrispondere una retribuzione complessiva globalmente non superiore a quella corrisposta nell'anno 2000 e, pertanto, l'inclusione nella base di calcolo dell'IIS comporta la necessaria riduzione dell'assegno di sede in misura corrispondente; 1.3. precisa che la clausola di invarianza comporta anche per gli assunti a tempo determinato la perdurante vigenza dell'art. 76 del CCNL 2003 con il quale le parti collettive avevano previsto che il conglobamento dell'IIS nella retribuzione tabellare non avrebbe prodotto effetti diretti o indiretti sul trattamento economico spettante al personale in servizio all'estero; 1.4. deduce, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 riferibile al solo personale amministrativo del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e ribadisce che la retribuzione spettante al Pricoco era stata correttamente quantificata nel rispetto delle disposizioni normative contrattuali richiamate in rubrica; 2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è dedotta la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, degli artt. 625, 639, 640, 651 e 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 77 e ss. C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007, degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 18 del 1967, dell'art. 102 CCNL 2002/2003 e dell'art. 106 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall'art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 16 del CCNL del 24 febbraio 2000, del d.P.R. n. 215/1967, degli art. 5 e 27 del d.lgs. n. 62/1998, dell'art. 97 Cost.; 1.1. ricostruito il quadro normativo e ribadito che legittimamente le parti collettive hanno determinato il trattamento economico spettante ai supplenti, il Ministero sostiene che il rapporto di lavoro intercorrente con questi non può essere equiparato a quello dei docenti di ruolo in servizio all'estero, perché solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di concorso pubblico; Ric. 2020 n. 10670 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- 1.2. evidenzia, inoltre, che l'esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato non è pari a quella dei docenti di ruolo e, pertanto, la rivendicata parificazione determinerebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei vincitori di concorso, che la Corte di Giustizia con la sentenza 20 settembre 2018, C-466/17, Motter, ha ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione; 2. il primo motivo di ricorso è inammissibile, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; 2.1. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità ( Cass. S.U. n. 8077/2012); 2.2. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca ( cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 2.3. nel caso di specie il Ministero ricorrente, non solo ha omesso di trascrivere nel ricorso le parti salienti degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e dell'appello, ma ha anche omesso qualsiasi indicazione in merito alla localizzazione nei fascicoli di parte o d'ufficio di detti atti, che non risultano inseriti nel fascicolo formato ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ.; 3. per il resto il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata ha deciso la controversia in conformità ai principio di diritto enunciato da Cass. n. 12369/2020 e ribadito da Cass. nn. 7756, 7755, 7754, 11112 del 2021; 3.1. con le citate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia inerente la questione del contenuto precettivo del divieto di rtic. 2020 n. 10670 sez. ML - ud. 24-02-2022 -4- discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato, stabilito dalla direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinate, giurisprudenza alla luce della quale si è statuito che "In tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18"; 4. il ricorso non sviluppa argomenti che possano indurre a rinneditare l'orientamento già espresso e continua a fare leva sulle diverse modalità di selezione degli assunti a tempo determinato che la Corte di Giustizia anche con la pronuncia richiamata dal ricorrente (sentenza 20 settembre 2018, C- 466/17, Motter) ha ritenuto non sufficiente a giustificare una disparità di trattamento, ribadendo ai punti 33-34 e 37-38 la non decisività della diversa forma di reclutamento e la necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi»; 5. i richiamati principi, seppure affermati in relazione alla quantificazione dell'assegno di sede, valgono anche con riferimento all'incidenza dell'indennità integrativa speciale perché agli assunti a tempo determinato deve essere riconosciuto il medesimo trattamento riservato ai docenti di ruolo assegnati all'estero; 5.1. per questi ultimi questa Corte da tempo ha affermato che « la clausola di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all'estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l. Ric. 2020 n. 10670 sez. ML - ud. 24-02-2022 -5- comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo stipendio tabellare» (Cass. n. 26617/2019 che richiama Cass. n. 23058/2014); 5.2. il conglobamento, quindi, produce i medesimi effetti sul trattamento retributivo spettante agli assunti a tempo determinato, atteso che il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] di diretta applicazione, impone di disapplicare ogni disposizione, legale o contrattuale, che riservi a quest'ultimi un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto al lavoratore a tempo indeterminato com pa ra bile; 9. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione; 11. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Così
Sentenza Cassazione n. 18790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris