CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 14380/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28376/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1119/2022 depositata il16/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato un leasing con [OSCURATO:PERSONA] spa, oggi [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto una autovettura. La concedente, durante il rapporto di leasing , ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di alcuni canoni, a cui ha fatto seguito l’opposizione del Concilietti, che ha contestato la somma assumendo l’intervenuta rinegoziazione del contratto. Tuttavia, su eccezione del Mediocredito, il Tribunale ha giudicato tardiva l’opposizione, e dunque l’ha dichiarata inammissibile. La stessa decisione ha assunto la Corte di Appello. Ricorre per Cassazione il Concilietti con un motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si oppone con controricorso e memoria. Ragioni della decisione L’unico motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 149 c.p.c. La tesi del ricorrente è che non si è perfezionato il procedimento di notifica, e che il termine dei 40 giorni per proporre l’opposizione, che decorre dalla computa giacenza, è stato calcolato erroneamente dal giudice di merito. In particolare, egli osserva che il decreto è stato notificato a mezzo posta; che il messo non ha trovato alcuno al recapito del destinatario e dunque ha depositato l’atto presso la casa comunale, spedendo nel contempo la raccomandata di avviso; che, secondo il notificatore, l’atto sarebbe stato disponibile , nel luogo del deposito, a partire dal 28.12.2018, e che dunque da tale data è iniziato il periodo di dieci giorni di compiuta giacenza, che è dunque maturato il 7.1.2019, e con la conseguenza ulteriore che, essendo stata notificata l’opposizione il 13.2.20219, il termine di 40 giorni ( a partire dal 7.1.2019) deve ritenersi rispettato. A ciò si aggiunga che non è data prova della spedizione della raccomandata di avviso. Il motivo è fondato. La controparte, a dimostrazione che la spedizione della raccomandata di avviso è stata spedita, deposita solo una schermata delle Poste, da cui quella spedizione risulterebbe effettuata. La schermata è niente altro che un atto interno con cui chi spedisce annota una sua attività: è evidente che la prova di avere spedito la raccomandata di avviso è data solo dalla ricevuta di tale spedizione, che in atti manca. Con la conseguenza che, essendo il procedimento di notifica nullo, per difetto di un suo elemento essenziale, non è inidoneo a far decorrere il termine per l’opposizione. Ossia, il termine per la opposizione non può decorrere dalla compiuta giacenza, posto che quest’ultima è invalidamente maturata. Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di