Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22788/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990.

A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità.

Il ricorso è inammissibile.

La prospettata censura è del tutto generica e aspecífica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e pr versament della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore v [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è del tutto generica e aspecífica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e pr versament della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore v [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22788/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris