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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07718/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] fC312-02-2— avverso la sentenza dell:0766/20221emessa . dalla Corte d'appello di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono deducibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, tanto con riferimento alla penale responsabilità dell'imputato, quanto in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: con particolare riferimento a tale secondo profilo, inoltre, la censura è manifestamente infondata, là dove il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - Rv. 282693), facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pagg. 5 e 6).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere\estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] fC312-02-2— avverso la sentenza dell:0766/20221emessa . dalla Corte d'appello di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono deducibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, tanto con riferimento alla penale responsabilità dell'imputato, quanto in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: con particolare riferimento a tale secondo profilo, inoltre, la censura è manifestamente infondata, là dove il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - Rv. 282693), facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pagg. 5 e 6). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere\estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07718/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris