CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31066/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, assistito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grez in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] I, 18; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – Per la revocazione della sentenza di questa Suprema Corte del 20 luglio 2021, n.20649. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RESP. FISC.CESS. AZ. Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento della domanda di revocazione e, nel merito, il rigetto dell’originario ricorso in cassazione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 110/9/11 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, depositata il 18 aprile 2011, affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso per resistere all’impugnativa. La stessa ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n.119, e ha poi depositato la domanda di definizione agevolata presentata il 29 maggio 2019, con la prova del versamento della prima rata. [OSCURATO:PERSONA] operativo di Pescara ha quindi opposto diniego alla definizione agevolata, in quanto l’atto impugnato non sarebbe fra quelli definibili in base alla normativa suddetta. La contribuente ha quindi depositato ricorso avverso tale diniego, fondato su tre motivi, cui l’Agenzia ha resistito a mezzo di deposito di controricorso. 2. Questa Corte, con la sentenza di cui si chiede la revocazione, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, osservando che lo stesso venne depositato oltre il termine di sessanta giorni. Infatti, il diniego venne notificato alla contribuente in data 16 marzo 2020, con scadenza al 15 maggio successivo, mentre il ricorso venne notificato a mezzo pec del 29 giugno 2020. La sentenza ha poi deciso nel merito la vertenza, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia e, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata, decidendo nel merito ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. 3. Con il ricorso introduttivo della presente controversia la contribuente afferma che la suddetta sentenza di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 391-bis, cod. proc. civ., con richiesta, in sede rescissoria, di riesame del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e del merito del ricorso per cassazione, decidendo nel merito. L’Agenzia si è costituita per resistere al mezzo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente si dà atto che con istanza in data odierna il componente del Collegio, cons. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di astenersi in quanto componente del collegio che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede la revocazione. Il Presidente dellaSezione, con provvedimento sempre in data odierna, ha accolto la richiesta e, non essendo possibile integrare il collegio in quanto la cons. Crucitti è subentrata quale riserva, ha rimesso la decisione al collegio. 2. Conseguentemente a quanto sopra si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte rinvi