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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1991

Cassazione n. 13567/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1991 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 10/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, in data 13/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo i seguenti motivi: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 628, comma 2, cod. pen., con conseguente derubricazione nel delitto di furto; inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen. e alla prevalenza delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito precisato, sulla scorta delle concordanti dichiarazioni dei testi sentiti, come la violenza adoperata dall'imputata (e dalla correa non ricorrente) fu coeva al momento in cui venne fermata (essendo l'azione furtiva stata monitorata) e univocamente diretta ad assicurarsi l'impunità e/o il possesso della refurtiva, conclusione avvalorata anche dal fatto che la minaccia e la violenza fu adoperata allorché si era provato a fermare la ricorrente e la complice dopo che le stesse avevano tentato di darsi alla fuga.

Correttamente quindi il fatto è stato ricondotto nell'alveo della rapina impropria tentata.

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato oltre che generico.

L'applicazione della recidiva rinviene congrua motivazione, essendosi fatto riferimento non solo ai precedenti penali specifici annoverati dalla ricorrente, ma ad una valutazione complessiva che tiene conto delle modalità allarmanti della condotta, dimostrative, unitamente ai precedenti, di un percorso delinquenziale già avviato e proseguito, così connotando di maggior disvalore il fatto.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1991 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 10/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, in data 13/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo i seguenti motivi: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 628, comma 2, cod. pen., con conseguente derubricazione nel delitto di furto; inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen. e alla prevalenza delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito precisato, sulla scorta delle concordanti dichiarazioni dei testi sentiti, come la violenza adoperata dall'imputata (e dalla correa non ricorrente) fu coeva al momento in cui venne fermata (essendo l'azione furtiva stata monitorata) e univocamente diretta ad assicurarsi l'impunità e/o il possesso della refurtiva, conclusione avvalorata anche dal fatto che la minaccia e la violenza fu adoperata allorché si era provato a fermare la ricorrente e la complice dopo che le stesse avevano tentato di darsi alla fuga. Correttamente quindi il fatto è stato ricondotto nell'alveo della rapina impropria tentata. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato oltre che generico. L'applicazione della recidiva rinviene congrua motivazione, essendosi fatto riferimento non solo ai precedenti penali specifici annoverati dalla ricorrente, ma ad una valutazione complessiva che tiene conto delle modalità allarmanti della condotta, dimostrative, unitamente ai precedenti, di un percorso delinquenziale già avviato e proseguito, così connotando di maggior disvalore il fatto. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]
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