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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 35971/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.I.P. del Tribunale di Cassino, con sentenza in data 9 dicembre 2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al 'art. 640 cod. pen.; rilevato che entrambi i ricorsi (peraltro proposti per motivi non consentiti, perché diretti a censurare la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione a sentenza di patteggiamento e, dunque, fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.) risultano presentati personalmente dagli imputati; ì • considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, trattandosi di impugnazioni proposte da soggetti non legittimati, in violazione dell'art. 613, comm2 1, cod. proc. pen., in quanto presentate personalmente; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.I.P. del Tribunale di Cassino, con sentenza in data 9 dicembre 2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al 'art. 640 cod. pen.; rilevato che entrambi i ricorsi (peraltro proposti per motivi non consentiti, perché diretti a censurare la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione a sentenza di patteggiamento e, dunque, fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.) risultano presentati personalmente dagli imputati; ì • considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, trattandosi di impugnazioni proposte da soggetti non legittimati, in violazione dell'art. 613, comm2 1, cod. proc. pen., in quanto presentate personalmente; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35971/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris