CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alì il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 20/11/2018 del Tribunale di Messina di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cessione illecita di sostanze stupefacenti e di tentata estorsione. I reati consistevano: quanto al primo, nell'avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA], perché la cedesse successivamente a terzi, cocaina del valore di circa C 14.000,00; quanto al secondo, nell'avere, con minacce di morte e percosse, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a saldare il debito di C 14.000,00 relativo alla fornitura della suddetta sostanza. 2. La Corte di cassazione, Sez. 6, n. 19300 del 02/03/2021, annullava detta sentenza della Corte d'appello di Messina, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello di Messina era «carente nell'individuare» nell'imputato il "Pippo" Giunta al quale l'Aspri aveva fatto riferimento - quale soggetto che gli aveva ceduto la sostanza stupefacente e lo aveva successivamente minacciato e percosso per costringerlo a saldare il relativo debito - nelle captate conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che costituivano l'esclusivo fondamento probatorio del reato attribuito all'imputato. Con riguardo alla suddetta carenza, la Corte di cassazione motivava che la Corte d'appello di Messina «fa riferimento solo a prove generiche. Difatti, non si indicano significativi elementi diretti (non risulta attestato che si tratti di un nome poco diffuso nella data area, unico modo per dare un forte rilievo probatorio in sé all'accoppiata nome e cognome) e quelli indiretti, da soli, significano alquanto poco. Si valorizzano soltanto due precedenti per droga, peraltro risalenti, e un collegamento personale con un parente di Aspri che, parimenti, non sembrano in grado di concentrare la prova sulla persona dell'odierno ricorrente nei termini di certezza necessari per la condanna. Assorbiti gli altri motivi, si impone quindi il rinvio per nuovo giudizio sulla corretta individuazione del [OSCURATO:PERSONA] delle intercettazioni». 3. Investita del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza del 20/11/2018 del Tribunale di Messina, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i due reati a lui ascritti, rideterminando, tuttavia, la pena. Anzitutto, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] riteneva di individuare nell'imputato il "Pippo" Giunta al quale l'Aspri aveva fatto riferimento nelle menzionate captate conversazioni sulla base di «due elementi individualizzanti», capaci, nel loro «incastrarsi», «di dare specificità ulteriore a nome e cognome». Il primo di tali elementi era costituito dalle dichiarazioni rese dallo stesso Giunta in sede di interrogatorio di garanzia, nelle quali l'imputato, pur negando gli addebiti e fornendo una propria versione dei fatti («Io ritengo che abbia speso il mio nome solo per ottenere prestiti di denaro, in quanto escludo di avergli mai ceduto stupefacente. [...] Penso, che, sapendo che in passato io ho usato violenza per ottenere ciò che mi spettava di diritto, [OSCURATO:PERSONA] [...] ha utilizzato il mio nome per ottenere dei soldi [dal Trovato e dal [OSCURATO:PERSONA]>, non solo non aveva smentito di essere il "Pippo" Giunta citato dall'Aspri nelle conversazioni captate, ma aveva dato per pacifico che si trattasse di lui, stante il suo modo di essere e la conoscenza dell'Aspri in quanto cugino di sua moglie. Il secondo dei suddetti «elementi individualizzanti» era costituito dalla circostanza che, premesso che, nelle menzionate conversazioni, il Trovato non chiedeva all'Aspri chi fosse il "Pippo" Giunta di cui stava parlando ma «dà per scontato di avere compreso a quale [OSCURATO:PERSONA] l'Aspri faccia riferimento» - sicché, perciò, lo conosceva - la pregressa conoscenza dell'imputato da parte del Trovato aveva trovato conferma nel fatto che lo stesso imputato, nell'ambito dell'operazione cosiddetta "Nemesi", era stato sottoposto a custodia cautelare perché ritenuto appartenere a una «associazione finalizzata al recupero e alla successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina, hashish, marijuana in ingenti quantitativi», con un ruolo direttivo, unitamente, tra gli altri, proprio al Trovato, oltre che a [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] riteneva poi la spontaneità e la genuinità di quanto narrato dall'Aspri al Trovato e al [OSCURATO:PERSONA] nel corso della captata conversazione tra i tre in ordine sia alla cessione a lui della cocaina da parte del Giunta sia alle percosse e alle minacce di questi per fargli saldare il debito relativo alla fornitura dello stupefacente - spontaneità e genuinità comprovate sia dalla serietà con la quale l'Aspri narra al Trovato e al [OSCURATO:PERSONA] del ricatto del Giunta, che, peraltro, lo mette in cattiva luce con gli altri due facendolo apparire come un codardo, sia dalla preoccupazione per sé e per la sua famiglia che lo stesso ricatto gli ingenera - reputando, perciò, comprovati i due reati ascritti al Giunta. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 dello stesso codice, «valutazione viziata perché estranea allo schema del sillogismo giudiziario; vizi nei criteri di formazione della prova attribuibili alla scelta dei mezzi probatori atipici - Manifesta illogicità della motivazione - Conclusioni disallineate rispetto alle premesse adottate». Il ricorrente rappresenta: l'illegittimità e l'illogicità della sentenza impugnata là dove ha individuato nell'imputato il "Pippo" Giunta al quale l'Aspri aveva fatto riferimento nelle captate conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'interrogatorio di garanzia del Giunta «non ha certamente un contenuto confessorio» e le «precisazioni del Giunta si limitano ad ammettere la conoscenza di Aspri e al tentativo di spiegare il motivo per il quale questi avrebbe potuto utilizzare il suo nome per cercare di ottenere un prestito di denaro spiegando, peraltro, che Aspri avrebbe potuto nominarlo per convincere i suoi interlocutori a prestargli del denaro» - con conseguente travisamento del contenuto di tale interrogatorio -, che il fatto che il Trovato e il [OSCURATO:PERSONA] sapessero a chi si riferiva l'Aspri parlando di "Pippo" Giunta non «debba inequivocabilmente ricondurre all'odierno ricorrente», e che l'individuazione del Giunta tramite il [OSCURATO:PERSONA] (SDI) del Ministero dell'interno non costituisce un idoneo elemento individualizzante; l'illegittimità e l'illogicità della sentenza impugnata là dove ha ritenuto provata la cessione dello stupefacente all'Aspri da parte del Giunta e il ricatto di questi al primo, atteso che «la circostanza che nelle intercettazioni si dica sempre il vero (verso i terzi non presenti) non sembra essere una regola scientifica di sicuro affidamento», considerato che l'intercettazione «non offre infatti alcuna certezza sulla veridicità di quanto registrato» e che quanto detto dall'Aspri al Trovato e al [OSCURATO:PERSONA] ben si prestava a un'«altra ipotesi ricostruttiva», in particolare quella, ipotizzata anche dal Giunta in sede di interrogatorio di garanzia, che l'Aspri avesse inventato i fatti e, in specie, il suo coinvolgimento negli stessi, per convincere il Trovato a consegnargli delle somme di denaro, ipotesi suffragata anche dal «totale disinteresse mostrato [dal Trovato e dal [OSCURATO:PERSONA]] verso le supplichevoli richieste» dell'Aspri, verosimilmente spiegabile con il fatto che «i richiesti avevano già fiutato lo stratagemma elaborato dall'Aspri [...] al fine di ottenere il denaro». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «[a]ssenza di motivazione - Non rilevabilità di alcuna esplicitazione delle ragioni poste a sostegno della pronuncia di condanna in relazione al delitto di tentata estorsione». Il ricorrente, dopo avere richiamato quanto esposto nel primo motivo, rappresenta che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]: «ha omesso di motivare in merito al metodo valutativo seguito per l'accertamento della responsabilità del delitto di tentata estorsione»; ha omesso «qualsiasi argomentazione spendibile» in ordine alla sussistenza degli elementi del reato di estorsione con riguardo, in particolare, alle circostanze che «la minaccia rivolta all'Aspri fosse stata di tale intensità da generare un concreto timore in capo a chi [...] viene definito come soggetto pienamente inserito in un ambito criminale particolarmente consolidato e temuto», che la stessa minaccia non integrasse il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni «nonostante la richiesta avesse ad oggetto un credito originato da un illecito» e che «l'atteggiamento tenuto dall'Aspri - chiedere accoratamente e insistentemente a Trovato ed a [OSCURATO:PERSONA] il prestito di denaro, nel tentativo di convincere i due - non sembra generato dalla minaccia (la cui idoneità a coartare avrebbe dovuto essere accertata e motivata) subita e dalle eventuali conseguenze ma, piuttosto, di rassicurare gli interlocutori sulla restituzione del denaro (circostanza evincibile quando lo stesso Aspri, apostrofato come "vergogna" e "zimbello", rimproverato dai suoi interlocutori per non aver reagito alle minacce, muta atteggiamento e promette loro che si vendicherà per quanto aveva subito)». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «[i]nosservanza ed erronea applicazione della legge penale - Aumento per la recidiva non in linea con la ratio legis - Assenza di motivazione quale lacuna caratterizzante la sviluppo logico del testo».Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la recidiva «senza fornire una esaustiva motivazione sul punto, fondando il giudizio esclusivamente sui precedenti penali annoverati dal ricorrente», nonostante «l'assenza di una linea di continuità che lega le condotte illecite antecedenti a quella per cui si procede», atteso che «[ha risalenza nel tempo dei numerosi precedenti penali annoverati dai ricorrente, da valutarsi in simbiosi con quelli di natura specifica ritenuti di lieve entità, avrebbero imposto al Collegio argomentazioni idonee a spiegare il perché si fosse ravvisata la summenzionata linea di continuità». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, nella parte in cui viene dedotta l'illegittimità e l'illogicità della sentenza impugnata là dove ha individuato nell'imputato il "Pippo" Giunta al quale l'Aspri aveva fatto riferimento nelle captate conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Come si è anticipato nel "Ritenuto in fatto", la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha operato la suddetta individuazione sulla base di due elementi. Il primo, e più significativo, di essi è costituito dalla dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dallo stesso imputato, nelle quali questi, pur negando gli addebiti, aveva dato per pacifico di essere il "Pippo" Giunta menzionato dall'Aspri nelle conversazioni captate, riconoscendosi senz'altro nel nome, nel modo di essere e in quanto parente dell'Aspri (cugino della moglie). Il secondo elemento è costituito dalla circostanza che, premesso che, nelle menzionate conversazioni, il Trovato dava per scontato di conoscere chi fosse il "Pippo" Giunta al quale l'Aspri faceva riferimento, la pregressa conoscenza dell'imputato da parte del Trovato aveva trovato conferma nel fatto che lo stesso imputato, nell'ambito dell'operazione cosiddetta "Nemesi", era stato sottoposto a custodia cautelare perché ritenuto appartenere a un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti unitamente, tra gli altri, proprio al Trovato, oltre che a [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una motivazione che appare del tutto legittima, coerente, sia in sé stessa sia rispetto alle risultanze processuali, e logica, non essendo ravvisabile alcuna illegittimità, contraddittorietà o illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che il soggetto, "Pippo" Giunta, cui si fa riferimento in alcune conversazioni captate, sia identificabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel soggetto, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che, da un lato, abbia egli stesso affermato di riconoscersi, nel nome, nel modo di essere e in quanto "parente" del dichiarante (Aspri), nel suddetto "Pippo" Giunta e che, dall'altro lato - posto che dalle captate conversazioni emergeva la conoscenza del "Pippo" Giunta da parte dell'interlocutore ([OSCURATO:PERSONA]) — risulti essere effettivamente conosciuto da tale interlocutore, per essere stato sottoposto a custodia cautelare in quanto ritenuto appartenere a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti della quale entrambi avrebbero fatto parte. Né il contenuto dell'interrogatorio dell'imputato si può reputare travisato dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], atteso che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, tale Corte ha valorizzato l'interrogatorio non quale ammissione degli addebiti da parte dell'imputato — ciò che la Corte d'appello ha espressamente escluso («pur negando gli addebiti») — ma nella parte in cui lo stesso imputato si è riconosciuto come il "Pippo" Giunta al quale l'Aspri aveva fatto riferimento nelle conversazioni intercettate. Quanto alla doglianza secondo cui il fatto che il Trovato e il [OSCURATO:PERSONA] sapessero a chi si riferiva l'Aspri parlando di "Pippo" Giunta «non debba inequivocabilmente ricondurre all'odierno ricorrente», si deve osservare come tale elemento sia stato valorizzato dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] non da solo, ma quale elemento che «si aggiunge a questo punto in perfetta aderenza» al primo, cioè «unitamente, e soprattutto, alle sue stesse [dell'imputato] dichiarazioni rese in interrogatorio di garanzia». Da ciò l'infondatezza del primo motivo, nella parte in esame. 2. Lo stesso primo motivo, nell'ulteriore sua parte, e il secondo motivo sono inammissibili. 2.1. Con riguardo ai dedotti vizi della motivazione della sentenza impugnata, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Si deve altresì rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). 2.2. Ciò rammentato, si deve rilevare come la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], richiamando anche le conformi sentenze del Tribunale di Messina e della Corte d'appello di Messina, abbia spiegato in modo logico e adeguato l'accolta interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha in proposito evidenziato la spontaneità e la genuinità di quanto narrato dall'Aspri al Trovato e al [OSCURATO:PERSONA], comprovate dalla serietà, che emergeva dalla stessa narrazione, del ricatto subito dall'Aspri a opera del Giunta per costringerlo a pagare il corrispettivo (C 14.000,00) della cessione, da parte dello stesso Giunta, di cocaina (tipologia di stupefacente espressamente menzionata nell'intercettazione); serietà che emergeva sia dall'insistenza delle richieste dell'Aspri di un prestito di denaro per poter provvedere al suddetto pagamento sia dal fatto che lo stesso Aspri, col 71 / narrare delle minacce e delle percosse subite a opera del Giunta, si era mostrato disposto ad ammettere, davanti ai propri interlocutori (che, infatti, lo apostrofano come «zimbello»), di essere stato umiliato dallo stesso Giunta. Tale motivazione della valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, che implicitamente disattende la diversa interpretazione difensiva, appare del tutto logica e ragionevole - oltre che evidentemente idonea a spiegare anche l'effettiva capacità intimidatoria della violenza e della minaccia poste in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa - con la conseguenza che, alla luce dei rammentati principi affermati dalla Corte di cassazione, essa integra un apprezzamento non sindacabile in questa sede di legittimità. Quanto al dedotto inquadramento della condotta ricattatoria posta in essere dal Giunta nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è sufficiente richiamare il principio - costantemente affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio - secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento (Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767-01; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284-01; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, Conversano, Rv. 251547-01). 3. Il terzo motivo è inammissibile.3.1. Con riguardo all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). 3.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la recidiva argomentando diffusamente che «alla luce dei casellario giudiziale del Giunta che ha dimostrato non solo per il passato di avere intrapreso una carriera criminale, anche specifica, senza ritorno ma non si è smentito neppure per il periodo successivo o contemporaneo a questi eventi delinquenziali. Egli, infatti, dopo essersi reso responsabile di svariati furti ed evasioni, in numero impressionante e dal lontano passato fino a tempi più recenti, al punto da guadagnarsi anche una misura di prevenzione, nel 2001 e nel 2006 si rendeva responsabile di reati in materia di stupefacenti e proseguiva la sua attività delinquenziale procedendo ininterrotto con i furti, evasioni reiterate, furti in abitazione, rapina e resistenza a p.u., lesioni personali, rissa e quant'altro a dimostrazione della sua indole anche violenta. Egli vanta dunque un cursus honorum del tutto "risvegliato" dagli odierni addebiti senz'altro idonei a sorreggere un giudizio di severa e indomabile capacità delinquenziale, atta a sorreggere la contestata aggravante». Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere senz'altro sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 4. Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento