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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48856/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/195:7 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 30 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Carmela, in quanto, dalle informazioni dei Carabinieri era emerso che, benché formalmente residente in Italia, ella viveva in Spagna e non aveva dato indicazioni sulla data del suo rientro in Italia.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 161 cod. proc. pen., degli artt. 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU, in quanto la ricorrente non avrebbe mai avuto notizia dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio avanti al Tribunale di sorveglianza e neppure dell'avvio dell'istruttoria per la concessione delle misure alternative richieste.

L'avviso era infatti stato notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc pen. al difensore di fiducia, il quale non avrebbe avvertito la ricorrente.

Poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva la residenza in Italia in luogo idoneo a ricevere la notifica, quella effettuata presso difensore di fiducia sarebbe nulla.

Al momento della tentata notifica, la ricorrente si trovava in Spagna per una vacanza, sicché il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la mancata comparizione in udienza era frutto di una libera scelta, ovvero fosse imputabile alla mancata conoscenza del procedimento.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in quanto dalle informazioni dei Carabinieri il Tribunale aveva erroneamente dedotto la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi all'esecuzione della pena.

In realtà, la ricorrente, che al momento della notifica si trovava in vacanza all'estero, vive abitualmente in Italia presso l'indirizzo di residenza, e non appena era rientrata dalla vacanza si era recata dai Carabinieri per avere informazioni.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2. Occorre innanzitutto rilevare che nel procedimento di sorveglianza, l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che il condannato che non sia detenuto ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con cui richiede una misura alternativa alla detenzione, a pena di Trattasi di previsione avente la finalità di rendere più spedito il procedimento di sorveglianza, assicurando la disponibilità di un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche, e di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione (Sez. 11, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01, in motivazione).

Nel caso in esame risulta che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti al Tribunale di sorveglianza, per la trattazione dell'istanza di concessione delle misure alternative, era stata effettuata presso il domicilio dichiarato dalla ricorrente, ma questa non era stata rinvenuta.

Pertanto, correttamente, la notifica è stata eseguita presso il difensore di fiducia, secondo quanto prescritto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Inoltre, risulta, per stessa ammissione della ricorrente, che ella, mentre si trovava all'estero, era stata contattata dai Carabinieri in relazione alla notifica di un atto giudiziario.

Anche volendo dare credito alla affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui in tale circostanza i Carabinieri non l'avevano informata sul contenuto di tale atto, ciò era comunque sufficiente perché ella si attivasse per assumere informazioni presso il difensore di fiducia, costituendo suo preciso onere tenersi informata in ordine ad un procedimento che, oltre tutto, era stato attivato su istanza della stessa.

Tanto più che un tale comportamento era ben possibile ed eseguibile secondo la normale diligenza, dal momento che - come affermato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] - ella era rientrata in Italia nel mese di aprile 2023, e dunque ben prima dello svolgimento dell'udienza avanti al Tribunale di sorveglianza, avvenuto il 30 giugno 2023.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).

Ai finì della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174).

In applicazione di tali principi, il Tribunale di sorveglianza, in modo del tutto logico e coerente, ha valutato negativamente il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur dopo aver presentato istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione, si è allontanata dall'Italia e, benché contattata dai Carabinieri, non aveva fornito informazioni sul suo rientro, in tal modo sottraendosi all'esecuzione della condanna.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/195:7 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 30 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Carmela, in quanto, dalle informazioni dei Carabinieri era emerso che, benché formalmente residente in Italia, ella viveva in Spagna e non aveva dato indicazioni sulla data del suo rientro in Italia. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 161 cod. proc. pen., degli artt. 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU, in quanto la ricorrente non avrebbe mai avuto notizia dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio avanti al Tribunale di sorveglianza e neppure dell'avvio dell'istruttoria per la concessione delle misure alternative richieste. L'avviso era infatti stato notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc pen. al difensore di fiducia, il quale non avrebbe avvertito la ricorrente. Poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva la residenza in Italia in luogo idoneo a ricevere la notifica, quella effettuata presso difensore di fiducia sarebbe nulla. Al momento della tentata notifica, la ricorrente si trovava in Spagna per una vacanza, sicché il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la mancata comparizione in udienza era frutto di una libera scelta, ovvero fosse imputabile alla mancata conoscenza del procedimento. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in quanto dalle informazioni dei Carabinieri il Tribunale aveva erroneamente dedotto la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi all'esecuzione della pena. In realtà, la ricorrente, che al momento della notifica si trovava in vacanza all'estero, vive abitualmente in Italia presso l'indirizzo di residenza, e non appena era rientrata dalla vacanza si era recata dai Carabinieri per avere informazioni. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Occorre innanzitutto rilevare che nel procedimento di sorveglianza, l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che il condannato che non sia detenuto ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con cui richiede una misura alternativa alla detenzione, a pena di Trattasi di previsione avente la finalità di rendere più spedito il procedimento di sorveglianza, assicurando la disponibilità di un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche, e di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione (Sez. 11, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01, in motivazione). Nel caso in esame risulta che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti al Tribunale di sorveglianza, per la trattazione dell'istanza di concessione delle misure alternative, era stata effettuata presso il domicilio dichiarato dalla ricorrente, ma questa non era stata rinvenuta. Pertanto, correttamente, la notifica è stata eseguita presso il difensore di fiducia, secondo quanto prescritto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Inoltre, risulta, per stessa ammissione della ricorrente, che ella, mentre si trovava all'estero, era stata contattata dai Carabinieri in relazione alla notifica di un atto giudiziario. Anche volendo dare credito alla affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui in tale circostanza i Carabinieri non l'avevano informata sul contenuto di tale atto, ciò era comunque sufficiente perché ella si attivasse per assumere informazioni presso il difensore di fiducia, costituendo suo preciso onere tenersi informata in ordine ad un procedimento che, oltre tutto, era stato attivato su istanza della stessa. Tanto più che un tale comportamento era ben possibile ed eseguibile secondo la normale diligenza, dal momento che - come affermato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] - ella era rientrata in Italia nel mese di aprile 2023, e dunque ben prima dello svolgimento dell'udienza avanti al Tribunale di sorveglianza, avvenuto il 30 giugno 2023. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). Ai finì della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174). In applicazione di tali principi, il Tribunale di sorveglianza, in modo del tutto logico e coerente, ha valutato negativamente il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur dopo aver presentato istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione, si è allontanata dall'Italia e, benché contattata dai Carabinieri, non aveva fornito informazioni sul suo rientro, in tal modo sottraendosi all'esecuzione della condanna. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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