CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31503/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza di Spagna n. 15. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d’Europa n. 10. -CONTRORICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA]- avverso l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 23377/2021, depositata in data 24.8.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31503/2021 Numero sezionale 5731/2022 Numero di raccolta generale 19449/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, avverso l’ordinanza di questa Corte n. 23377/2021. L’[OSCURATO:PERSONA]-IRE resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato in otto motivi. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie. La ricorrente, società capogruppo di un’associazione di imprese e mandataria della [OSCURATO:SOCIETA], propose giudizio arbitrale nei confronti dell'Istituto di [OSCURATO:PERSONA]\[OSCURATO:PERSONA] di Roma, chiedendo di condannare la controparte al pagamento del corrispettivo dei servizi oggetto del contratto del 7.6.2000 (originariamente stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e dei successivi accordi modificativi ed integrativi, oltre al risarcimento del danno. Nella resistenza dell’Istituto convenuto, il Collegio arbitrale dichiarò la validità della clausola compromissoria contenuta nell’accordo e la propria competenza con lodo non definitivo del 2.12.2013, disponendo per il prosieguo e l’ulteriore istruttoria. Con successivo lodo definitivo del 14.7.2015, l’IFO-IRE fu invece condannato al pagamento di € 12.636.559,63 anche a titolo di risarcimento del danno. Entrambe le pronunce furono impugnate dinanzi alla Corte d’appello, che, all’esito, confermò il lodo non definitivo, dichiarando la nullità del lodo definitivo per difetto di motivazione sull’ammontare del risarcimento, riducendone l’importo. Accolse inoltre il motivo di nullità riguardante la mancata applicazione della speciale norma di riduzione del prezzo d'appalto di cui alla legge F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31503/2021 Numero sezionale 5731/2022 Numero di raccolta generale 19449/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 135/12, riducendo in sede rescissoria il prezzo del servizio reso dall'ATI secondo la percentuale prevista per legge. La sentenza fu impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi, cui resistette la IRCCS - IFO-IRE con controricorso e con ricorso incidentale in sette motivi. Con l’ordinanza impugnata per revocazione, il Collegio di legittimità respinse il ricorso incidentale, dichiarando assorbito quello incidentale. La pronuncia ritenne privo di pregio il primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] - con cui era stata contestata la pronuncia di appello nel punto in cui aveva ritenuto che il lodo fosse carente di motivazione sull’ammontare del risarcimento - evidenziando che la Corte distrettuale aveva partitamente ritrascritto nella sentenza il passo della decisione arbitrale, dando atto di una transazione e delle pretese oggetto di rinuncia, sottolineando inoltre che il giudice di merito avevano posto in evidenza come gli arbitri non avessero indicato gli specifici riscontri probatori offerti dalla società ricorrente a conferma dei pregiudizi incidenti sulla sua" solidità", né quali perdite avessero inteso risarcire. L’ordinanza osservò inoltre che la critica svolta con il mezzo d'impugnazione costituiva una diversa opzione esegetica dei medesimi dati giuridico-fattuali meramente contrapposta alla statuizione adottata sul punto dal Collegio romano, sollecitando un’inammissibile scelta tra le due diverse interpretazioni dei fatti accertati. 2. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso del carenza di potere rappresentativo in capo al procuratore speciale che ha conferito il mandato ad litem. La ricorrente ha depositato tempestivamente copia della procura speciale conferita all’avv. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31503/2021 Numero sezionale 5731/2022 Numero di raccolta generale 19449/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Tornatore con abilitazione alla nomina dei difensori costituiti, nonché copia dell’atto notarile costitutivo dell’ATI. 3. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., contestando a questa Corte di essere incorsa nell’errore di fatto di aver ritenuto che il giudizio riguardasse l’impugnativa di una vera e propria sentenza e non già di un lodo arbitrale, avendo sottoposto quest’ultimo ad un controllo sulla sufficienza della motivazione del tutto sovrapponibile a quello richiesto per le pronunce giurisdizionali. Per contro, essendo il lodo una decisione adottata all’esito del giudizio arbitrale, il sindacato di legittimità era circoscritto alla verifica dell’esistenza in sé della motivazione, non della sua sufficienza o logicità. Il ricorso è inammissibile. La violazione dell'art. 395 c.p.c., n. 4 c.p.c. esige che la decisione sia fondata, in tutto o in parte, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà documentata in atti induca, rispettivamente, ad escludere od affermare, a condizione che il fatto oggetto di un’erronea percezione sia stato posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica adottata dal giudice di legittimità e che esso non abbia costituito un punto controverso tra le parti cui la sentenza abbia dato soluzione (Cass.16447/2009). L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; l’errore revocatorio non sussiste ove la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, perché in tal caso è dedotto non già F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31503/2021 Numero sezionale 5731/2022 Numero di raccolta generale 19449/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 un errore di fatto, ma un errore di giudizio (Cass. s.u. 31032/2019). Nello specifico il ricorso, estrapolando un passaggio della motivazione della decisione di legittimità, con cui questa Corte ha dichiarato di non poter valutare il merito delle argomentazioni formulate dalla ricorrente (in contrapposizione a quelle fatte proprie dal giudice distrettuale riguardo alla sussistenza e all’ammontare dei danni risarcibili), ravvisa un errore di percezione consistente nell’aver confuso il lodo con una vera e propria sentenza, rispetto al quale era ammissibile solo un controllo sull’esistenza della motivazione. La pronuncia ha – però - in più punti precisato che la sentenza di appello riguardava una decisione arbitrale, evidenziando come fosse in discussione la correttezza della pronuncia del giudice distrettuale che aveva annullato parzialmente il lodo per carenza di motivazione, mancando la stessa indicazione dei danni risarciti. L’errore denunciato non è – pertanto - sussistente. In realtà il ricorso prospetta non un’errata percezione di una circostanza obiettiva (sostanziale o processuale) risultante (o smentita) dagli atti, ma un’errata assimilazione del lodo ad una pronuncia giudiziale ai fini dello scrutinio di legittimità. L’errore contestato atterrebbe, quindi, alla qualificazione giuridica della pronuncia impugnata in appello e dei limiti entro cui può sindacarsene la motivazione, e non ad un errore in fatto o ad una svista riguardo ad un fatto materiale o processuale affermato (o smentito) agli atti interni al giudizio di legittimità. E’ – in definitiva - dedotto un errore su questioni in diritto, non integrante un’ipotesi ricadente nell’ambito applicativo dell’art. 395 n. 4 c.p.c.. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31503/2021 Numero sezionale 5731/2022 Numero di raccolta generale 19449/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il ricorso è quindi inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per esborsi, ed in € 11000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V