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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00317/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 24000-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonc.hè contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 1649/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 24000 sez.

ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 24000/2022 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, Sezione distaccata di Ischia, che aveva dichiarato fondata la domanda di [OSCURATO:PERSONA], geornetra iscritto all'Albo professionale, avendo riconosciuto la natura di contribuzione obbligatoria dei versamenti dallo stesso effettuati per il periodo 1983 - 1993; la Corte territoriale ha stabilito che il pagamento dei contributi previdenziali oggetto di causa era stato richiesto dalla Cassa a titolo di contributo soggettivo obbligatorio e come tale ne era stato anche accettato il relativo pagamento, fino all'anno 1993, data di cancellazione del professionista dall'albo (e dalla Cassa di previdenza), e che, pertanto, la richiesta da parte della Cassa ad [OSCURATO:PERSONA] di integrare i pagamenti già effettuati, per mutamento di imputazione delle somme già riscosse al diverso titolo di contributo di solidarietà, risultava illegittima; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi delll'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 22,

I. 773/1982", per avere la Corte di merito travisato la natura dell'iscrizione alla Cassa previdenziale e dei relativi versamenti contributivi; deduce, in particolare, che la decisione censurata avrebbe errato nel non tenere conto della differenza - ai sensi della legislazione vigente ratione temporis - tra l'iscrizione obbligatoria alla Cassa, che presuppone la continuità professionale - pacificamente esclusa nel caso di specie - e il contributo di solidarietà che consegue alla mera iscrizione all'Albo professionale; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 54,

I. n. 88/1989 nonché degli artt. 1193 e 1195 c.c.", per avere, la Corte territoriale, violato i principi sul riparto dell'onere della prova nel ritenere accertata la natura di contribuzione obbligatoria dei versamenti oggetto del giudizio sulla base della sola allegazione da parte del geometra Monti delle cartelle esattoriali nelle quali il pagamento era richiesto a titolo di contributo soggettivo obbligatorio; i due motivi, esaminati congiuntamente per intrinseca connessione, sono inammissibili per mancanza di specificità; recentemente, le Sezioni Unite (Sez.

Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri e.

Italia del 28 ottobre 2021, sono ritornate sull'entità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi; a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] è approdato alla conclusione che il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l'orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ric:orso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all'idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurímis, Cass. n. 6769 del 2022);applicando tale principio di diritto al caso che ci occupa, deve rilevarsi come parte ricorrente fa riferimento ad atti di causa della cui errata interpretazione da parte della Corte d'appello si duole in questa sede, senza provvedere a trascriverne il contenuto ovvero a produrne copia, così da non consentire al Collegio di apprezzare l'idoneità delle doglianze formulate rispetto al tenore della decisione; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antiicipatario; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.800 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24000-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonc.hè contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 1649/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24000 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 24000/2022 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, Sezione distaccata di Ischia, che aveva dichiarato fondata la domanda di [OSCURATO:PERSONA], geornetra iscritto all'Albo professionale, avendo riconosciuto la natura di contribuzione obbligatoria dei versamenti dallo stesso effettuati per il periodo 1983 - 1993; la Corte territoriale ha stabilito che il pagamento dei contributi previdenziali oggetto di causa era stato richiesto dalla Cassa a titolo di contributo soggettivo obbligatorio e come tale ne era stato anche accettato il relativo pagamento, fino all'anno 1993, data di cancellazione del professionista dall'albo (e dalla Cassa di previdenza), e che, pertanto, la richiesta da parte della Cassa ad [OSCURATO:PERSONA] di integrare i pagamenti già effettuati, per mutamento di imputazione delle somme già riscosse al diverso titolo di contributo di solidarietà, risultava illegittima; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi delll'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 22, I. 773/1982", per avere la Corte di merito travisato la natura dell'iscrizione alla Cassa previdenziale e dei relativi versamenti contributivi; deduce, in particolare, che la decisione censurata avrebbe errato nel non tenere conto della differenza - ai sensi della legislazione vigente ratione temporis - tra l'iscrizione obbligatoria alla Cassa, che presuppone la continuità professionale - pacificamente esclusa nel caso di specie - e il contributo di solidarietà che consegue alla mera iscrizione all'Albo professionale; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 54, I. n. 88/1989 nonché degli artt. 1193 e 1195 c.c.", per avere, la Corte territoriale, violato i principi sul riparto dell'onere della prova nel ritenere accertata la natura di contribuzione obbligatoria dei versamenti oggetto del giudizio sulla base della sola allegazione da parte del geometra Monti delle cartelle esattoriali nelle quali il pagamento era richiesto a titolo di contributo soggettivo obbligatorio; i due motivi, esaminati congiuntamente per intrinseca connessione, sono inammissibili per mancanza di specificità; recentemente, le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri e. Italia del 28 ottobre 2021, sono ritornate sull'entità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi; a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] è approdato alla conclusione che il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l'orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ric:orso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all'idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurímis, Cass. n. 6769 del 2022);applicando tale principio di diritto al caso che ci occupa, deve rilevarsi come parte ricorrente fa riferimento ad atti di causa della cui errata interpretazione da parte della Corte d'appello si duole in questa sede, senza provvedere a trascriverne il contenuto ovvero a produrne copia, così da non consentire al Collegio di apprezzare l'idoneità delle doglianze formulate rispetto al tenore della decisione; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antiicipatario; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.800 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così decis