CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 28382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30054-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VI A [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dai quali è rappresentata e difesa; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 13 , [OSCURATO:PERSONA] rapporto di lavoro Licenziamento orale Differenze retributive R.G.N. 30054 /2020 Cron. Rep. Ud. 12/09/2023 CC presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali sono rappresentat i e dife si ; - controricorrent i - avverso la sentenza n. 507/2020della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/8/2020 R.G.N. 1657 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOche: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’appello principale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza non definitiva n. 537/2014 e contro la sentenza definitiva n. 1306/2015 del Tribunale di Latina; 2. avverso tale decisione l’[OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. hannoresistito gli intimati con controricorso; CONSIDERATOche: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale i difensori della ricorrente h anno depositato atto in cui hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che, nelle more, le parti hanno definito transattivamente ogni reciproca pretesa e questione relative ai rapporti dedotti in giudizio e che, conseguentemente, la ricorrente non ha più interesse al ricorso; l’atto risulta sottoscritto con firma digitale da uno dei difensori della ricorrente, il quale, stando alla procura speciale in atti, è munito anche del potere di rinunciare, e lo stesso atto risultapoi notificato ai difensori dei controricorrenti; 2. risultando regolarela rinuncia al ricorso deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3. le spese di questo giudizio di cassazione possono essere compensate tra le parti, come richiesto dalla rinunciante nell’atto suddetto, tenendo conto che la rinuncia riflette una sopravvenuta definizione transattiva della controversia, in assenza di contestazioni a riguardo dei controricorrenti; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di