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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 17295/2023

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25916-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] «Aiuto alla crescita economica (ACE)» R.G.N. 25916/2020 Cron.

Rep.

Ud. 22/03/2023 PU Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 97/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/02/2020 R.G.N. 969/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.R.G.25916/2020 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessacittà, ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio amministratore della società “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso due avvisi di addebito emessidall’INPS a titolo di recupero di contributi a percentuale eccedenti il minimale perl’iscrizione alla gestione commercianti .

Ladecisione origina dalla ratio del decreto cd.

Salva Italia (art. 1 d.l. n. 201 del 2011)il quale, al fine di rafforzare la struttura delle imprese e del sistema produttivo nazionale, ha previsto vantaggi fiscali in favore delle sole imprese in grado di finanziarsi con ca pitali propri e non con capitale a debito (riduzione per rendimento nozionaledel capitale – cd.

ACE).

LaCorte territoriale ha valutato che, quanto alla misura del reddito imponibile ai fini contributivi, la predetta riduzione nel caso in esame non dovesse essere computataai fini contributivi .

La considerazione risulta va avvalorata , secondo la Corte d’appello,dal dato normativo ricava bile dall’art. 3 bis D.L. n. 384 del 1992, conv. in L. n.438 del 1992, il quale ha previsto che, a decorrere dall’anno 1993, l’ammont are del contributoannuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 L. n. 233 del 1990 – ovvero per gli iscritti all a gestione Commercianti INPS - va rapportato alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stes si si riferiscono.

Proprioil riferimento , da parte del legislatore, alla totalità dei redditi denunciati ai fini IRPEF conferma , secondo la pronuncia di merito , che il reddito imponibile ai fini contributividebba essere calco lato al netto dell’agevolazione (cd.

ACE) concessa dalla leggealle imprese che siano in grado di finanzia rsi con capitali propri.

Lacassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo unico.

GiancarloBramini ha depositato controricor so , illustrato da successiva memoria .

IlP.G. ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] Con l’ unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’Istitutolamenta “Violazione falsa applicazione dell’art. 3 - bis della legge n. 438 del 1992,di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 , dell’art. 1 delD.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011,n. 214 e dell’art. 8, comma terzo, del decreto ministeria le del 14 marzo 2012, n.59288”.

Ladecisione della Corte d’appello sarebbe erronea ove ha ritenuto di inte rpretare le norme in epigrafe nel senso che le stesse abbiano voluto escludere, dalla base imponibilecontributiva, la deduzione per rendimento nozionale del capitale (cd.

ACE).

Partericorrente s ostiene che il riferimento alla totalità dei redditi denunci ati a fini fiscali, così come inteso dal MEF nelle disposizioni di attuazione del decreto Salva Italia (art. 1 del d.l. n. 201 del 2011 e D.M. 14.03.2012, art. 8, co.3), andrebbe interpretatonel senso dell’inclusione del la quota detratta dal reddito d’imp resa nella base reddituale del socio di società beneficiata dalla detrazione.

Ai fini della determinazionedelle detrazioni spettanti alle società, la norma attuativa ha stabilito che la quota dedotta dal reddito d’impresa concorre alla formazione del reddito complessivodei soci delle società beneficiarie della riduzione .

Ilmotivo non merita accoglimento.

L’art. 3-bis cit. dispone che a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

Secondo l’oramai consolidata giurisprudenza della Corte, ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio di società di persone -secondo l’interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte Costituzionale(sentenza 7 novembre 2001 n. 354) - , rest ando invece esclusi i redditi di capitale, come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa.

L’art. 56 t.u.i.r. dispone che il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni degli artt. 81 e ss. che individuano i componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.

E l’art. 75 dispone che l’imposta si applica sul reddito complessivo netto che risulta in applicazione delle disposizioni degli artt. 81 e ss.

L’art. 1 del d.l. n. 201 del 2011 vigente ratione temporis e rubricato «Aiuto alla crescita economica (ACE)» disponeva che in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivonetto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)t.u.i.r. è ammess o in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

In virtù di tale disposizione, dunque, è stato ammesso «in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato», determinato ai sensi dell'articolo 75 del t.u.i.r., l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Posto, dunque, che ai sensi dell’art. 3-bis la base imponibile contribu tiva è costituita dalla totalitàdei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e che l’ACE è un onere deducibile che incide sulla quantificazione del reddito d’impresa imponibile, ne consegue che - in base ad un’interpretazione teleolog ica delle norme appena richiamate - l’ACE finisce per incidere tanto sulla base imponibile fiscale quanto su quella contributiva.

Un’indiretta conferma di tale conclusione si rinviene nel disposto dell’art. 8, comma 3, del decreto ministeriale di attuazione, che espressamente indica a quali specifici fini - diversi dalla determinazione del reddito da assoggettare ad imposta - l’ACE concorra alla formazione del reddito imponibile (individuazione dell’aliquota fiscale e determinazione dell’entità delle detrazioni), senza nulla specificare circa la sua incidenza sull’imponibile contributivo.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presuppos ti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25916-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] «Aiuto alla crescita economica (ACE)» R.G.N. 25916/2020 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 97/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/02/2020 R.G.N. 969/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.R.G.25916/2020 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessacittà, ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio amministratore della società “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso due avvisi di addebito emessidall’INPS a titolo di recupero di contributi a percentuale eccedenti il minimale perl’iscrizione alla gestione commercianti . Ladecisione origina dalla ratio del decreto cd. Salva Italia (art. 1 d.l. n. 201 del 2011)il quale, al fine di rafforzare la struttura delle imprese e del sistema produttivo nazionale, ha previsto vantaggi fiscali in favore delle sole imprese in grado di finanziarsi con ca pitali propri e non con capitale a debito (riduzione per rendimento nozionaledel capitale – cd. ACE). LaCorte territoriale ha valutato che, quanto alla misura del reddito imponibile ai fini contributivi, la predetta riduzione nel caso in esame non dovesse essere computataai fini contributivi . La considerazione risulta va avvalorata , secondo la Corte d’appello,dal dato normativo ricava bile dall’art. 3 bis D.L. n. 384 del 1992, conv. in L. n.438 del 1992, il quale ha previsto che, a decorrere dall’anno 1993, l’ammont are del contributoannuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 L. n. 233 del 1990 – ovvero per gli iscritti all a gestione Commercianti INPS - va rapportato alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stes si si riferiscono. Proprioil riferimento , da parte del legislatore, alla totalità dei redditi denunciati ai fini IRPEF conferma , secondo la pronuncia di merito , che il reddito imponibile ai fini contributividebba essere calco lato al netto dell’agevolazione (cd. ACE) concessa dalla leggealle imprese che siano in grado di finanzia rsi con capitali propri. Lacassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo unico. GiancarloBramini ha depositato controricor so , illustrato da successiva memoria . IlP.G. ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] Con l’ unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’Istitutolamenta “Violazione falsa applicazione dell’art. 3 - bis della legge n. 438 del 1992,di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 , dell’art. 1 delD.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011,n. 214 e dell’art. 8, comma terzo, del decreto ministeria le del 14 marzo 2012, n.59288”. Ladecisione della Corte d’appello sarebbe erronea ove ha ritenuto di inte rpretare le norme in epigrafe nel senso che le stesse abbiano voluto escludere, dalla base imponibilecontributiva, la deduzione per rendimento nozionale del capitale (cd. ACE). Partericorrente s ostiene che il riferimento alla totalità dei redditi denunci ati a fini fiscali, così come inteso dal MEF nelle disposizioni di attuazione del decreto Salva Italia (art. 1 del d.l. n. 201 del 2011 e D.M. 14.03.2012, art. 8, co.3), andrebbe interpretatonel senso dell’inclusione del la quota detratta dal reddito d’imp resa nella base reddituale del socio di società beneficiata dalla detrazione. Ai fini della determinazionedelle detrazioni spettanti alle società, la norma attuativa ha stabilito che la quota dedotta dal reddito d’impresa concorre alla formazione del reddito complessivodei soci delle società beneficiarie della riduzione . Ilmotivo non merita accoglimento. L’art. 3-bis cit. dispone che a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Secondo l’oramai consolidata giurisprudenza della Corte, ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio di società di persone -secondo l’interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte Costituzionale(sentenza 7 novembre 2001 n. 354) - , rest ando invece esclusi i redditi di capitale, come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa. L’art. 56 t.u.i.r. dispone che il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni degli artt. 81 e ss. che individuano i componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. E l’art. 75 dispone che l’imposta si applica sul reddito complessivo netto che risulta in applicazione delle disposizioni degli artt. 81 e ss. L’art. 1 del d.l. n. 201 del 2011 vigente ratione temporis e rubricato «Aiuto alla crescita economica (ACE)» disponeva che in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivonetto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)t.u.i.r. è ammess o in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. In virtù di tale disposizione, dunque, è stato ammesso «in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato», determinato ai sensi dell'articolo 75 del t.u.i.r., l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Posto, dunque, che ai sensi dell’art. 3-bis la base imponibile contribu tiva è costituita dalla totalitàdei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e che l’ACE è un onere deducibile che incide sulla quantificazione del reddito d’impresa imponibile, ne consegue che - in base ad un’interpretazione teleolog ica delle norme appena richiamate - l’ACE finisce per incidere tanto sulla base imponibile fiscale quanto su quella contributiva. Un’indiretta conferma di tale conclusione si rinviene nel disposto dell’art. 8, comma 3, del decreto ministeriale di attuazione, che espressamente indica a quali specifici fini - diversi dalla determinazione del reddito da assoggettare ad imposta - l’ACE concorra alla formazione del reddito imponibile (individuazione dell’aliquota fiscale e determinazione dell’entità delle detrazioni), senza nulla specificare circa la sua incidenza sull’imponibile contributivo. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presuppos ti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
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