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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34930/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24070/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Ampezzo, n. 269 - ricorrenti - contro 23D2,2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 16/B - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1010/2019, pubblicata in data 29 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con sentenza n. 197/2016, il Giudice di Pace di Cervinara, riuniti i giudizi separatamente promossi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accolse la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] N.V. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) per i disagi subiti a seguito della interruzione del servizio di telefonia mobile dal 3 al 17 febbraio 2012, verificatasi nei Comuni della [OSCURATO:PERSONA], liquidando in via equitativa la somma di euro 230,00 per ciascun utente (di cui euro 140,00 a titolo di indennizzo ed euro 90,00 per gli ulteriori disagi patiti).

2. La sentenza, impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stata integralmente riformata dal Tribunale di Avellino che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.

Qualificata la domanda come risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e facendo applicazione dei relativi criteri di ripartizione dell'onere della prova, la Corte ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse provato in modo incontrovertibile che l'inadempimento, ad essa non imputabile ex artt. 1218 e 1256 cod. civ., fosse dipeso dalle conseguenze della copiosa nevicata, che aveva interessato la zona nell'inverno 2012 e che aveva provocato l'interruzione del funzionamento della linea elettrica aerea e, di conseguenza, quella della linea telefonica; ha, in particolare, rilevato che all'eccezionalità dell'evento meteorico era stata data, all'epoca, ampia diffusione dai mezzi di informazione e che i bollettini delle previsioni meteo ed i provvedimenti adottati in via di urgenza dalle autorità amministrative e locali, prodotti agli atti di causa, comprovavano, in maniera attendibile ed esaustiva, che le disastrose condizioni metereologiche avevano rivestito una connotazione di imprevedibilità, eccezionalità e gravità, non soltanto per i servizi telefonici, ma anche per quelli elettrici, di trasporto aereo e ferroviario e di viabilità.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che la documentazione prodotta dall'appellante comprovava, in maniera attendibile, la particolare gravità dell'evento atmosferico che aveva fatto venire meno il nesso eziologico tra l'evento ed il danno sofferto dalla clientela, anche sotto il profilo della tempestiva riparazione della linea di cui si dolevano gli utenti, e che nelle condizioni generali di contratto, accettate dagli utenti.

Chiiarito, inoltre, che gli utenti avevano richiesto sia il risarcimento del danno sia l'indennizzo, il giudice del merito ha posto in rilievo che le condizioni generali di contratto ed il regolamento in materia di indennizzi escludevano ogni ristoro in caso di forza maggiore e che dalla documentazione acquisita e dall'attività istruttoria espletata non emergevano adeguati riscontri in ordine all'effettiva sussistenza del danno di cui si chiedeva il ristoro; con la ulteriore precisazione che il risarcimento in via equitativa, a cui aveva fatto ricorso il giudice di primo grado, per la sua natura sussidiaria, non poteva prescindere dalla prova dell'esistenza del danno e dalla impossibilità, per la parte interessata, di dimostrarlo nel suo preciso ammontare.

3. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, con sette motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ..

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

Facendo riferimento al principio enunciato da Cass. n. 11914/2016, i ricorrenti sostengono che le circostanze addotte dalla odierna controricorrente nel giudizio di primo grado, e segnatamente la mancata presenza di un gruppo elettrogeno sul ripetitore di Airola e la limitata interruzione della fornitura di energia elettrica, durata poche ore in alcune zone ed al massimo tre giorni in altre zone, integrano gli estremi della colpa imputabile al gestore del servizio, in mancanza di impedimento obiettivo e assoluto, di talché il giudice di appello avrebbe dovuto concludere per l'imputabilità esclusiva del disservizio alla Vodafone.2.

Con il secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti, facendo espresso riferimento ai principi enunciati da Cass. n. 2482/2018, lamentano che il Tribunale di Avellino, pur riconoscendo il disservizio telefonico, abbia ritenuto la Vodafone esente da responsabilità, assumendo come dimostrati in termini di imprevedibilità, eccezionalità e gravità, e, dunque, di forza maggiore e caso fortuito, gli eventi atmosferici verificatisi nel febbraio dell'anno 2012 sulla base di documentazione che non riveste i caratteri di specificità, concretezza e scientificità richiesti dalla richiamata giurisprudenza di legittimItà.

Sottolineano, pure, che nella sentenza impugnata non vi è traccia della riferibilità di tali accadimenti ai luoghi che interessano il caso in esame e che, nel corso del giudizio di merito, avevano ripetutamente contestato la documentazione prodotta dalla Vodafone perché riferita a località anche molto distante da quella in cui era situato il ripetitore oggetto del disservizio.

3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza gravata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti contestano al Tribunale di avere operato una ricostruzione lacunosa della vicenda fattuale, omettendo di considerare fatti decisivi rilevanti, emersi nel corso del giudizio ed addotti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], deducono che il giudice d'appello avrebbe omesso di prendere in considerazione: a) la circostanza che il ripetitore di Airola, situato sul [OSCURATO:PERSONA], fosse sprovvisto di un gruppo elettrogeno; b) la mancanza di diligenza da parte della Vodafone, che non aveva fatto tutto il possibile per intervenire celermente, con mezzi e strumentazione necessaria, per ripristinare tempestivamente il servizio, avendo la stessa società ammesso che l'interruzione del servizio telefonico aveva avuto una durata di quattordici giorni a fronte di un disservizio elettrico che era stato risolto in tre giorni; c) le testimonianze raccolte in altro giudizio avente il medesimo oggetto, dalle quali emergeva che il disservizio aveva interessato solo il trasmettitore della Vodafone, il cui segnale non aveva funzionato, mentre gli altri ripetitori della zona avevano regolarmente funzionato grazie all'ausilio di gruppi elettrogeni; che la strada di accesso al ripetitore era stata resa percorribile già dal 4 o 5 febbraio e che i tecnici della Vodafone non erano attrezzati per risolvere il guasto e non avevano con sé un gruppo elettrogeno perché si erano recati sul posto a bordo di una Panda; d) le fotografie prodotte in primo grado dimostravano che la neve accumulatasi sul [OSCURATO:PERSONA] non era alta un metro e mezzo, ma molto di meno, e che la strada era percorribile a piedi; e) la Vodafone, come evidenziato negli scritti difensivi in primo grado ed in appello, aveva ammesso di essere al corrente dell'imminente verificarsi di eventi di tale genere, il che ne escludeva l'imprevedibilità.

4. Con il quarto motivo, denunciando la nullità della sentenza in relazione agli artt. 132 e 156 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), i ricorrenti si dolgono che, nel corpo della sentenza (pagg. 5 e 6) e nel dispositivo, la parte sia stata indicata come [OSCURATO:PERSONA] N.V., in luogo di [OSCURATO:SOCIETA]., e che a pag. 7 del provvedimento impugnato si parla di inadempimento delle «Poste», con conseguente incertezza in ordine al soggetto cui si riferisce la decisione.

5. Con il quinto motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e motivazione apparente, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata si limita a prendere atto del fatto - incontestato - che nel febbraio 2012 abbondanti nevicate si erano abbattute sulla nostra penisola, facendo da ciò poi discendere la mancanza di responsabilità della Vodafone sulla base di un generico riferimento alla documentazione prodotta dalla società e senza dare conto delle specifiche contestazioni che erano state sollevate proprio con riguardo a tale documentazione.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1226 e 2059 cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere il giudice d'appello ritenuto mancante la prova dei danni patiti, nonostante fossero stati privati della possibilità di fare e ricevere telefonate e di navigare in internet, e travisato le argomentazioni utilizzate dal giudice di Pace al fine di ritenere provato il pregiudizio.

7. Con il settimo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. in relazione alla sollevata eccezione di inefficacia delle clausole generali di contratto (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e per violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti lamentano che nella sentenza impugnata non si fa menzione dell'eccezione sollevata ed anzi si fa piena applicazione delle clausole che prevedono un esonero da responsabilità del gestore nel caso di ricorrenza della esimente della forza maggiore, pur mancando agli atti copia del contratto di adesione e in difetto di prova della specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie.

8. Il quarto motivo, che per ragioni di priorità logica va scrutinato preliminarmente, è infondato.

Questa Corte ha avuto occasione di affermare che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza, o anche nel corpo del provvedimento, dà luogo a nullità soltanto ove riveli che il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ. o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, mentre determina una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione prevista dagli arti 287 e 288 cod. proc. civ. ove dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (v.

Cass., sez.

L, 27/08/2002, n. 12577; Cass., sez. 6- 2, 17/06/2019, n. 16195).

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata e dagli atti processuali in essa richiamati si evince chiaramente che la pronuncia è stata emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] V.A., successivamente trasformatasi in [OSCURATO:SOCIETA]., giusta visura camerale allegata.

9. In applicazione del criterio della ragione più liquida, stima il collegio opportuno esaminare con priorità il sesto mezzo di ricorso: il quale è inammissibile.

9.1. Il mezzo in esame risulta, invero, inosservante delle prescrizioni di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto le censure non sono state svolte in modo tale da renderle intellegibili in base alla sola lettura del ricorso e senza fare riferimento ad atti ad esso esterni e non pongono, pertanto, questa Corte nella condizione di poterne adeguatamente delibare il relativo fondamento alla luce delle deduzioni contenute nel ricorso.

Sul punto, è utile ribadire, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, «assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso» (Cass., sez.

U, 23/12/2019, n. 34469).

9.2. A supporto del motivo (a pag. 19 del ricorso) i ricorrenti, dopo avere richiamato il principio enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 25731/2015 (secondo cui in caso di grave inadempimento contrattuale il somministrante è obbligato al risarcimento del danno anche non patrimoniale, salvo che sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile), assumono che il Tribunale non si sarebbe ad esso attenuto ed avrebbe, anzi, travisato quanto affermato dal Giudice di Pace.

Affermano, al riguardo, che: il giudice di primo grado, accertata la responsabilità della Vodafone in relazione al disservizio, aveva liquidato il danno da inadempimento contrattuale sub specie di indennizzo ed in applicazione di quanto sancito, tra le altre, dalla delibera 73/11/COS, che riconosce ad ogni utente un indennizzo al verificarsi di talune ipotesi nella stessa contemplata; con specifico riguardo all'an, «in relazione agli ulteriori danni subiti», il Giudice di Pace, ritenendo che fossero risarcibili i disagi dovuti agli spostamenti verso luoghi coperti dal servizio con dispendio di tempo e denaro, aveva ritenuto provato il pregiudizio facendo ricorso alle presunzioni semplici previste dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e, ai fini della liquidazione, al disposto di cui all'art. 1226 cod. civ.; il giudice di primo grado aveva in tal modo inteso riconoscere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, liquidandolo in base ai parametri indicati dalle delibere AGCOM n. 73 e n. 83 del 2011, in complessivi euro 140,00 (calcolati moltiplicando euro 10,00 per i 14 giorni di interruzione del servizio telefonico), nonché l'ulteriore importo di euro 90,00 a titolo di risarcimento per il ristoro dei disagi patiti, risultando il comportamento posto in essere dalla Vodafone lesivo del diritto alla vita di relazione ed alla serenità familiare.

Aggiungono i ricorrenti che la giurisprudenza di questa Corte ha spesso ritenuto risarcibili danni, anche non patrimoniali, purché debitamente allegati, sottolineando di avere richiesto il risarcimento del danno per il verificarsi di una interruzione del servizio di telefonia che li aveva privati del diritto di fare e ricevere telefonate e/o navigare in internet.

Anche nella memoria illustrativa i ricorrenti insistono nelle medesime deduzioni difensive e precisano che in ogni caso hanno diritto alla liquidazione dell'indennizzo così come richiesto in sede stragiudiziale dinanzi al Corecom e nel giudizio di primo grado e come riconosciuto dal Giudice di Pace, non derivando «il diritto all'indennizzo da responsabilità civile, ma da un fatto che, pur comportando comunque un pregiudizio, per le più svariate ragioni non può considerarsi antigiuridico e non consiste nella violazione di un obbligo; per tale ragione, non reintegrando del tutto la sfera giuridica del destinatario, non necessita di alcun onere probatorio in quanto previsto dalla normativa in re ipsa».

9.3. Dall'illustrazione del motivo e dalle norme evocate in rubrica non è dato comprendere se i ricorrenti si dolgono di non avere ottenuto l'indennizzo per il disservizio o se piuttosto contestano al Tribunale di avere ritenuto non provato per presunzioni il danno, patrimoniale e non patrimoniale, richiesto sub specie di indennizzo.

Neppure si chiarisce se si faccia riferimento all'indennizzo «automatico» nella misura minima prevista dal regolamento 73/11/CONS, approvato ai sensi dell'art. 84 del codice di consumo, applicabile nella definizione delle controversie tra operatori e utenti finali relative alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II del codice, o, piuttosto, all'indennizzo previsto dalla Carta dei servizi.

E ciò sebbene questa Corte abbia già avuto modo di precisare che gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, ma «non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno».

Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno.

Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quaritificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa (Cass., sez. 3, 21/06/2017, n. 15349).

Con la conseguenza che la sola dimostrazione del tipo e dell'entità del disservizio, in difetto di prova del danno, non può da sola dare diritto ad un indennizzo (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27609).

Allo stesso modo, con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno, i ricorrenti non si conformano alle prescrizioni di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto non riproducono in ricorso adeguatamente la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così non consentendo a questa Corte di rendersi conto dell'oggetto della controversia, in relazione alle esposte censure, senza svolgere indagini e con la certezza dell'esatto intendimento dei punti della decisione oggetto di doglianza, e ciò anche in funzione dell'osservanza del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (Cass., sez.

U, 22/05/2012, n. 8077), finalizzato a far comprendere le critiche rivolte alla sentenza impugnata, per poterne poi valutare la fondatezza.

9.4. Preme, al riguardo, rilevare che di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato la compatibilità del requisito della cd. autosufficienza del ricorso con il principio di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, a norma del quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...)» - purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un «formalismo eccessivo» - anche alla luce della sua pregressa giurisprudenza in tema di «limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore», e in particolare alla Corte di cassazione, in ragione delle peculiarità del relativo procedimento (v. sentenze 5 aprile 2018, Zubac c.

Croazia; 27 giugno 2017, Sturm c.

Lussemburgo; 18 ottobre 2016, Miessen c.

Belgio; 15 settembre 2016, Trevisanato c.

Italia; 2 giugno 2016, Papaioannou c.

Grecia).

In particolare, con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c.

Italia) la Corte di Strasburgo ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione - e in particolare l'applicazione del principio di autosufficienza - perseguono uno scopo legittimo, segnatamente quello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (par. 73-75).

9.5. A ciò deve pure aggiungersi che i ricorrenti non hanno neppure specificamente censurato l'affermazione del giudice a quo per cui «dalla documentazione in atti e dall'attività espletata in primo grado non emergevano adeguati riscontri in ordine all'effettiva sussistenza del danno di cui è stato accordato il ristoro», né ancora, in punto di danno non patrimoniale, hanno mosso puntuali critiche alla assenza di specifica allegazione dei pregiudizi in concreto subiti, pure rilevata dal giudice di appello, sicché, anche sotto tale profilo, le censure svolte con il mezzo in esame non risultano autosufficienti e non consentono di comprendere in maniera immediata le ragioni dell'impugnazione.

10. Ritiene il Collegio che l'inammissibilità del sesto motivo, implicando la definitiva esclusione della prova di un danno risarcibile, rende superfluo l'esame dei restanti motivi di ricorso che, anche laddove venissero accolti, non potrebbero in ogni caso condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

10.1. Occorre qui richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, allorquando la sentenza di merito impugnata, come nella specie, si fondi su più ragioni, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è finalizzata alla cassazione della sentenza in toto, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono; per cui è sufficiente che anche una sola di dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza debba essere respinto nella sua interezza, divenendo le censure svolte avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o di un capo di essa inammissibili per difetto di interesse (Cass., sez. 1, 23/04/2002, n. 5902; Cass., sez.

U, 08/08/2005, n. 16602).10.2.

Calando i superiori principi nel caso di specie, risulta evidente che, quand'anche venissero accolti i motivi con i quali gli odierni ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un inadempimento contrattuale imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che l'evento meteorico rivestisse i caratteri della imprevedibilità, eccezionalità e gravità, resterebbe comunque non adeguatamente censurata, con il sesto motivo, la sentenza gravata là dove essa ha escluso che fosse stato allegato e provato il danno, patrimoniale e non, lamentato, e negato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di indennizzo.

Il primo, il secondo, il terzo, il quinto ed il settimo motivo del ricorso restano, dunque, assorbiti.

11. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, in applicazione del principio della soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24070/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Ampezzo, n. 269 - ricorrenti - contro 23D2,2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 16/B - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1010/2019, pubblicata in data 29 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con sentenza n. 197/2016, il Giudice di Pace di Cervinara, riuniti i giudizi separatamente promossi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accolse la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] N.V. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) per i disagi subiti a seguito della interruzione del servizio di telefonia mobile dal 3 al 17 febbraio 2012, verificatasi nei Comuni della [OSCURATO:PERSONA], liquidando in via equitativa la somma di euro 230,00 per ciascun utente (di cui euro 140,00 a titolo di indennizzo ed euro 90,00 per gli ulteriori disagi patiti). 2. La sentenza, impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stata integralmente riformata dal Tribunale di Avellino che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni. Qualificata la domanda come risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e facendo applicazione dei relativi criteri di ripartizione dell'onere della prova, la Corte ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse provato in modo incontrovertibile che l'inadempimento, ad essa non imputabile ex artt. 1218 e 1256 cod. civ., fosse dipeso dalle conseguenze della copiosa nevicata, che aveva interessato la zona nell'inverno 2012 e che aveva provocato l'interruzione del funzionamento della linea elettrica aerea e, di conseguenza, quella della linea telefonica; ha, in particolare, rilevato che all'eccezionalità dell'evento meteorico era stata data, all'epoca, ampia diffusione dai mezzi di informazione e che i bollettini delle previsioni meteo ed i provvedimenti adottati in via di urgenza dalle autorità amministrative e locali, prodotti agli atti di causa, comprovavano, in maniera attendibile ed esaustiva, che le disastrose condizioni metereologiche avevano rivestito una connotazione di imprevedibilità, eccezionalità e gravità, non soltanto per i servizi telefonici, ma anche per quelli elettrici, di trasporto aereo e ferroviario e di viabilità. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che la documentazione prodotta dall'appellante comprovava, in maniera attendibile, la particolare gravità dell'evento atmosferico che aveva fatto venire meno il nesso eziologico tra l'evento ed il danno sofferto dalla clientela, anche sotto il profilo della tempestiva riparazione della linea di cui si dolevano gli utenti, e che nelle condizioni generali di contratto, accettate dagli utenti. Chiiarito, inoltre, che gli utenti avevano richiesto sia il risarcimento del danno sia l'indennizzo, il giudice del merito ha posto in rilievo che le condizioni generali di contratto ed il regolamento in materia di indennizzi escludevano ogni ristoro in caso di forza maggiore e che dalla documentazione acquisita e dall'attività istruttoria espletata non emergevano adeguati riscontri in ordine all'effettiva sussistenza del danno di cui si chiedeva il ristoro; con la ulteriore precisazione che il risarcimento in via equitativa, a cui aveva fatto ricorso il giudice di primo grado, per la sua natura sussidiaria, non poteva prescindere dalla prova dell'esistenza del danno e dalla impossibilità, per la parte interessata, di dimostrarlo nel suo preciso ammontare. 3. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, con sette motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Facendo riferimento al principio enunciato da Cass. n. 11914/2016, i ricorrenti sostengono che le circostanze addotte dalla odierna controricorrente nel giudizio di primo grado, e segnatamente la mancata presenza di un gruppo elettrogeno sul ripetitore di Airola e la limitata interruzione della fornitura di energia elettrica, durata poche ore in alcune zone ed al massimo tre giorni in altre zone, integrano gli estremi della colpa imputabile al gestore del servizio, in mancanza di impedimento obiettivo e assoluto, di talché il giudice di appello avrebbe dovuto concludere per l'imputabilità esclusiva del disservizio alla Vodafone.2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti, facendo espresso riferimento ai principi enunciati da Cass. n. 2482/2018, lamentano che il Tribunale di Avellino, pur riconoscendo il disservizio telefonico, abbia ritenuto la Vodafone esente da responsabilità, assumendo come dimostrati in termini di imprevedibilità, eccezionalità e gravità, e, dunque, di forza maggiore e caso fortuito, gli eventi atmosferici verificatisi nel febbraio dell'anno 2012 sulla base di documentazione che non riveste i caratteri di specificità, concretezza e scientificità richiesti dalla richiamata giurisprudenza di legittimItà. Sottolineano, pure, che nella sentenza impugnata non vi è traccia della riferibilità di tali accadimenti ai luoghi che interessano il caso in esame e che, nel corso del giudizio di merito, avevano ripetutamente contestato la documentazione prodotta dalla Vodafone perché riferita a località anche molto distante da quella in cui era situato il ripetitore oggetto del disservizio. 3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza gravata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti contestano al Tribunale di avere operato una ricostruzione lacunosa della vicenda fattuale, omettendo di considerare fatti decisivi rilevanti, emersi nel corso del giudizio ed addotti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], deducono che il giudice d'appello avrebbe omesso di prendere in considerazione: a) la circostanza che il ripetitore di Airola, situato sul [OSCURATO:PERSONA], fosse sprovvisto di un gruppo elettrogeno; b) la mancanza di diligenza da parte della Vodafone, che non aveva fatto tutto il possibile per intervenire celermente, con mezzi e strumentazione necessaria, per ripristinare tempestivamente il servizio, avendo la stessa società ammesso che l'interruzione del servizio telefonico aveva avuto una durata di quattordici giorni a fronte di un disservizio elettrico che era stato risolto in tre giorni; c) le testimonianze raccolte in altro giudizio avente il medesimo oggetto, dalle quali emergeva che il disservizio aveva interessato solo il trasmettitore della Vodafone, il cui segnale non aveva funzionato, mentre gli altri ripetitori della zona avevano regolarmente funzionato grazie all'ausilio di gruppi elettrogeni; che la strada di accesso al ripetitore era stata resa percorribile già dal 4 o 5 febbraio e che i tecnici della Vodafone non erano attrezzati per risolvere il guasto e non avevano con sé un gruppo elettrogeno perché si erano recati sul posto a bordo di una Panda; d) le fotografie prodotte in primo grado dimostravano che la neve accumulatasi sul [OSCURATO:PERSONA] non era alta un metro e mezzo, ma molto di meno, e che la strada era percorribile a piedi; e) la Vodafone, come evidenziato negli scritti difensivi in primo grado ed in appello, aveva ammesso di essere al corrente dell'imminente verificarsi di eventi di tale genere, il che ne escludeva l'imprevedibilità. 4. Con il quarto motivo, denunciando la nullità della sentenza in relazione agli artt. 132 e 156 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), i ricorrenti si dolgono che, nel corpo della sentenza (pagg. 5 e 6) e nel dispositivo, la parte sia stata indicata come [OSCURATO:PERSONA] N.V., in luogo di [OSCURATO:SOCIETA]., e che a pag. 7 del provvedimento impugnato si parla di inadempimento delle «Poste», con conseguente incertezza in ordine al soggetto cui si riferisce la decisione. 5. Con il quinto motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e motivazione apparente, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata si limita a prendere atto del fatto - incontestato - che nel febbraio 2012 abbondanti nevicate si erano abbattute sulla nostra penisola, facendo da ciò poi discendere la mancanza di responsabilità della Vodafone sulla base di un generico riferimento alla documentazione prodotta dalla società e senza dare conto delle specifiche contestazioni che erano state sollevate proprio con riguardo a tale documentazione. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1226 e 2059 cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere il giudice d'appello ritenuto mancante la prova dei danni patiti, nonostante fossero stati privati della possibilità di fare e ricevere telefonate e di navigare in internet, e travisato le argomentazioni utilizzate dal giudice di Pace al fine di ritenere provato il pregiudizio. 7. Con il settimo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. in relazione alla sollevata eccezione di inefficacia delle clausole generali di contratto (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e per violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti lamentano che nella sentenza impugnata non si fa menzione dell'eccezione sollevata ed anzi si fa piena applicazione delle clausole che prevedono un esonero da responsabilità del gestore nel caso di ricorrenza della esimente della forza maggiore, pur mancando agli atti copia del contratto di adesione e in difetto di prova della specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie. 8. Il quarto motivo, che per ragioni di priorità logica va scrutinato preliminarmente, è infondato. Questa Corte ha avuto occasione di affermare che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza, o anche nel corpo del provvedimento, dà luogo a nullità soltanto ove riveli che il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ. o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, mentre determina una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione prevista dagli arti 287 e 288 cod. proc. civ. ove dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (v. Cass., sez. L, 27/08/2002, n. 12577; Cass., sez. 6- 2, 17/06/2019, n. 16195). Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata e dagli atti processuali in essa richiamati si evince chiaramente che la pronuncia è stata emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] V.A., successivamente trasformatasi in [OSCURATO:SOCIETA]., giusta visura camerale allegata. 9. In applicazione del criterio della ragione più liquida, stima il collegio opportuno esaminare con priorità il sesto mezzo di ricorso: il quale è inammissibile. 9.1. Il mezzo in esame risulta, invero, inosservante delle prescrizioni di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto le censure non sono state svolte in modo tale da renderle intellegibili in base alla sola lettura del ricorso e senza fare riferimento ad atti ad esso esterni e non pongono, pertanto, questa Corte nella condizione di poterne adeguatamente delibare il relativo fondamento alla luce delle deduzioni contenute nel ricorso. Sul punto, è utile ribadire, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, «assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso» (Cass., sez. U, 23/12/2019, n. 34469). 9.2. A supporto del motivo (a pag. 19 del ricorso) i ricorrenti, dopo avere richiamato il principio enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 25731/2015 (secondo cui in caso di grave inadempimento contrattuale il somministrante è obbligato al risarcimento del danno anche non patrimoniale, salvo che sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile), assumono che il Tribunale non si sarebbe ad esso attenuto ed avrebbe, anzi, travisato quanto affermato dal Giudice di Pace. Affermano, al riguardo, che: il giudice di primo grado, accertata la responsabilità della Vodafone in relazione al disservizio, aveva liquidato il danno da inadempimento contrattuale sub specie di indennizzo ed in applicazione di quanto sancito, tra le altre, dalla delibera 73/11/COS, che riconosce ad ogni utente un indennizzo al verificarsi di talune ipotesi nella stessa contemplata; con specifico riguardo all'an, «in relazione agli ulteriori danni subiti», il Giudice di Pace, ritenendo che fossero risarcibili i disagi dovuti agli spostamenti verso luoghi coperti dal servizio con dispendio di tempo e denaro, aveva ritenuto provato il pregiudizio facendo ricorso alle presunzioni semplici previste dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e, ai fini della liquidazione, al disposto di cui all'art. 1226 cod. civ.; il giudice di primo grado aveva in tal modo inteso riconoscere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, liquidandolo in base ai parametri indicati dalle delibere AGCOM n. 73 e n. 83 del 2011, in complessivi euro 140,00 (calcolati moltiplicando euro 10,00 per i 14 giorni di interruzione del servizio telefonico), nonché l'ulteriore importo di euro 90,00 a titolo di risarcimento per il ristoro dei disagi patiti, risultando il comportamento posto in essere dalla Vodafone lesivo del diritto alla vita di relazione ed alla serenità familiare. Aggiungono i ricorrenti che la giurisprudenza di questa Corte ha spesso ritenuto risarcibili danni, anche non patrimoniali, purché debitamente allegati, sottolineando di avere richiesto il risarcimento del danno per il verificarsi di una interruzione del servizio di telefonia che li aveva privati del diritto di fare e ricevere telefonate e/o navigare in internet. Anche nella memoria illustrativa i ricorrenti insistono nelle medesime deduzioni difensive e precisano che in ogni caso hanno diritto alla liquidazione dell'indennizzo così come richiesto in sede stragiudiziale dinanzi al Corecom e nel giudizio di primo grado e come riconosciuto dal Giudice di Pace, non derivando «il diritto all'indennizzo da responsabilità civile, ma da un fatto che, pur comportando comunque un pregiudizio, per le più svariate ragioni non può considerarsi antigiuridico e non consiste nella violazione di un obbligo; per tale ragione, non reintegrando del tutto la sfera giuridica del destinatario, non necessita di alcun onere probatorio in quanto previsto dalla normativa in re ipsa». 9.3. Dall'illustrazione del motivo e dalle norme evocate in rubrica non è dato comprendere se i ricorrenti si dolgono di non avere ottenuto l'indennizzo per il disservizio o se piuttosto contestano al Tribunale di avere ritenuto non provato per presunzioni il danno, patrimoniale e non patrimoniale, richiesto sub specie di indennizzo. Neppure si chiarisce se si faccia riferimento all'indennizzo «automatico» nella misura minima prevista dal regolamento 73/11/CONS, approvato ai sensi dell'art. 84 del codice di consumo, applicabile nella definizione delle controversie tra operatori e utenti finali relative alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II del codice, o, piuttosto, all'indennizzo previsto dalla Carta dei servizi. E ciò sebbene questa Corte abbia già avuto modo di precisare che gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, ma «non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno». Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quaritificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa (Cass., sez. 3, 21/06/2017, n. 15349). Con la conseguenza che la sola dimostrazione del tipo e dell'entità del disservizio, in difetto di prova del danno, non può da sola dare diritto ad un indennizzo (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27609). Allo stesso modo, con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno, i ricorrenti non si conformano alle prescrizioni di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto non riproducono in ricorso adeguatamente la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così non consentendo a questa Corte di rendersi conto dell'oggetto della controversia, in relazione alle esposte censure, senza svolgere indagini e con la certezza dell'esatto intendimento dei punti della decisione oggetto di doglianza, e ciò anche in funzione dell'osservanza del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (Cass., sez. U, 22/05/2012, n. 8077), finalizzato a far comprendere le critiche rivolte alla sentenza impugnata, per poterne poi valutare la fondatezza. 9.4. Preme, al riguardo, rilevare che di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato la compatibilità del requisito della cd. autosufficienza del ricorso con il principio di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, a norma del quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...)» - purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un «formalismo eccessivo» - anche alla luce della sua pregressa giurisprudenza in tema di «limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore», e in particolare alla Corte di cassazione, in ragione delle peculiarità del relativo procedimento (v. sentenze 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia; 27 giugno 2017, Sturm c. Lussemburgo; 18 ottobre 2016, Miessen c. Belgio; 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia; 2 giugno 2016, Papaioannou c. Grecia). In particolare, con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia) la Corte di Strasburgo ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione - e in particolare l'applicazione del principio di autosufficienza - perseguono uno scopo legittimo, segnatamente quello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (par. 73-75). 9.5. A ciò deve pure aggiungersi che i ricorrenti non hanno neppure specificamente censurato l'affermazione del giudice a quo per cui «dalla documentazione in atti e dall'attività espletata in primo grado non emergevano adeguati riscontri in ordine all'effettiva sussistenza del danno di cui è stato accordato il ristoro», né ancora, in punto di danno non patrimoniale, hanno mosso puntuali critiche alla assenza di specifica allegazione dei pregiudizi in concreto subiti, pure rilevata dal giudice di appello, sicché, anche sotto tale profilo, le censure svolte con il mezzo in esame non risultano autosufficienti e non consentono di comprendere in maniera immediata le ragioni dell'impugnazione. 10. Ritiene il Collegio che l'inammissibilità del sesto motivo, implicando la definitiva esclusione della prova di un danno risarcibile, rende superfluo l'esame dei restanti motivi di ricorso che, anche laddove venissero accolti, non potrebbero in ogni caso condurre alla cassazione della sentenza impugnata. 10.1. Occorre qui richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, allorquando la sentenza di merito impugnata, come nella specie, si fondi su più ragioni, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è finalizzata alla cassazione della sentenza in toto, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono; per cui è sufficiente che anche una sola di dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza debba essere respinto nella sua interezza, divenendo le censure svolte avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o di un capo di essa inammissibili per difetto di interesse (Cass., sez. 1, 23/04/2002, n. 5902; Cass., sez. U, 08/08/2005, n. 16602).10.2. Calando i superiori principi nel caso di specie, risulta evidente che, quand'anche venissero accolti i motivi con i quali gli odierni ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un inadempimento contrattuale imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che l'evento meteorico rivestisse i caratteri della imprevedibilità, eccezionalità e gravità, resterebbe comunque non adeguatamente censurata, con il sesto motivo, la sentenza gravata là dove essa ha escluso che fosse stato allegato e provato il danno, patrimoniale e non, lamentato, e negato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di indennizzo. Il primo, il secondo, il terzo, il quinto ed il settimo motivo del ricorso restano, dunque, assorbiti. 11. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, in applicazione del principio della soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quat
Sentenza Cassazione n. 34930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris