CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31805/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova. il 12 maggio 2021/ ha integralmente confermato la decisione, appellata da(l'imputato, con la qdale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 marzo 2018, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce vizio di motivazione in ordine alla prova dello stato di ebbrezza, stante la presenza sugli scontrini rilasciati dall'apparecchio utilizzato per l'alcooltest della dicitura "volume insufficiente" idonea a rendere inattendibile l'esito dell'accertamento; nonché, evidenziata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, presenta istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte. Il ricorso è manifestamente infondato, m quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata): si è ritenuto il corretto funzionamento dell'apparecchio stante l'assenza di messaggi di errore e l'impossibilità di considerare tale la dicitura "volume insufficiente", trattandosi di messaggio di servizio volto solo ad evidenziare che l'espirazione è avvenuta con un ridotto volume d'aria. La rilevata manifesta infondatezza, per le ragioni esposte, del primo motivo di ricorso rende priva di rilevo la sollecitazione del ricorrente ad adire le Sezioni unite della Corte di cassazione. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così