CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08990/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 2 d.P.R. n. 74 del 2000 alla pena di dieci mesi di reclusione, articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'attribuibilità del fatto ad esso imputato, in ragione della casualità degli elementi valorizzati, dell'assenza di dati univoci a suo carico quanto meno sotto il profilo soggettivo, e del proscioglimento degli amministratori di una delle ditte emittenti le false fatture utilizzate in dichiarazione; Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché: a) le fatture utilizzate nella dichiarazione presentata dall'attuale ricorrente per conto della società "[OSCURATO:SOCIETA]." erano soggettivamente inesistenti, ed emesse nell'ambito di una vasta c.d. "frode carosello" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); b) l'attuale ricorrente era pienamente consapevole della fittizietà delle fatture indicate in contestazione, non solo in quanto amministratore per oltre un anno, poi liquidatore e, in generale, proprietario del 10 % delle quote della "[OSCURATO:SOCIETA].", ma soprattutto per aver presentato la dichiarazione fiscale di cui all'imputazione sette mesi dopo aver rilasciato mandato ad impugnare il sequestro della merce oggetto delle precisate fatture, e dopo l'integrale discovery degli atti di indagine (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata); c) anche per le tre fatture emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." deve ritenersi sussistere il dolo, in quanto relative a prodotti provenienti da "[OSCURATO:SOCIETA].", una ditta "cartiera" centrale nelle operazioni fraudolente della "frode carosello" (cfr. pagg. 9-11 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbra