CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 16117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione da costui subita dal 6 giugno 2012 al 23 marzo 2015 in stato di custodia cautelare in carcere. Nel procedimento penale originariamente erano stati contestati a Pennestrì i reati di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, in danno della ex fidanzata [OSCURATO:PERSONA] e di altre persone (capo A) e il reato di lesioni personali aggravato dall'uso di sostanze corrosive in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dell'amica [OSCURATO:PERSONA] (capi B e C). Secondo la descrizione di cui alle imputazioni suddette, egli, alla guida di uno scooter, si era affiancato all'auto sulla quale viaggiavano la ex fidanzata [OSCURATO:PERSONA] ed altre persone e dopo aver intimato di fermarsi aveva lanciato dentro l'abitacolo del mezzo, attraverso il finestrino, del liquido infiammabile, provando nel contempo a dare fuoco con un accendino ad un pezzo di carta, urlando "vi bruciu... vi bruciu..". 1.1. La vicenda processuale si era articolata nel modo seguente. Con sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 febbraio 2013 Pennestrì era stato dichiarato responsabile del delitto di cui al capo A), ritenuto in esso assorbiti i reati di cui ai capi B) e C). La Corte di Appello, in data 16 gennaio 2014, aveva confermato la sentenza di condanna, escludendo la circostanza aggravante della premeditazione. A seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza, rilevando il vizio di motivazione in ordine alla configurazione del delitto di tentato omicidio. Nel nuovo giudizio la Corte di Appello, con sentenza del 10 maggio 2016, aveva assolto Pennestrì dal reato di tentato omicidio di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e aveva determinato la pena in ordine ai reati di lesioni aggravate dall'uso di sostanze corrosive di cui ai capi B) e C) in anni 1 di reclusione con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. A seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di Cassazione aveva escluso la circostanza aggravante dell'uso dei sostanze corrosive, rilevando che la benzina è liquido infiammabile ma non corrosivo, e, riqualificato il delitto in lesione semplici, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato improcedibile per difetto di querela e con rinvio in ordine al reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della pena. Infine con sentenza del 26 febbraio 2019 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rideterminato la pena i in ordine al reato di cui al capo B) in danno di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 8 di reclusione. 1.2. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda rilevando la sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, consistita nell' avere il richiedente tenuto la condotta descritta nell'imputazione. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso Pennestrì, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta colposa causale rispetto alla detenzione. Il difensore richiama al riguardo l'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui è configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito con derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave i cui limiti edittali non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale: in tali casi, si osserva nel ricorso, l'operatività della condizione ostativa della colpa grave o del dolo non può esplicarsi se l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga stlifa base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare. Il difensore richiama altresì il principio secondo il quale il compito del giudice della riparazione è quello di verificare ex ante se colui che viene assoggetto alla restrizione della libertà abbia posto in essere una condotta che vi ha dato causa- diversa dalla condotta illecita addebitata con l'imputazione provvisoria- sia essa giudiziale o extragiudiziale. La Corte di Appello non si sarebbe attenuta a questi principi. In primo luogo aveva ritenuto sussistente, a fronte della intervenuta derubricazione del reato in altro che non consentiva la applicazione della misura sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice della cautela, la condizione ostativa della colpa grave; in secondo luogo aveva ritenuto integrata la colpa grave dalla stessa condotta illecita addebitata con l'imputazione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'avvocatura generale dello Stato, in data 16 febbraio 2023 ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto con le precisazioni che si diranno. 2. Come è noto l'art. 314 cod. proc. pen. disciplina due differenti ipotesi di riparazione a seguito di ingiusta detenzione. Ai sensi del primo comma chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave ( c.d ingiustizia sostanziale). Ai sensi del secondo comma lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o manutenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale). Nel primo caso viene in rilievo una sentenza di assoluzione quale esito di un processo, a seguito di istruttoria o comunque diversa valutazione del compendio probatorio da parte del giudice del merito rispetto a quello della cautela; nel secondo caso viene in rilievo, sia in caso di proscioglimento, sia in caso di condanna, l'accertamento con decisione irrevocabile della illegittimità ab origine della misura cautelare detentiva applicata per difetto delle condizioni di applicabilità di cui ai richiamati articoli. 3. La diversità delle due ipotesi si riflette sul contenuto della domanda di riparazione, che, in quanto istituto di natura civilistica, richiede l'indicazione della causa petendi. Sotto tale profilo la Corte, con una risalente pronuncia, peraltro non superata, ha affermato che "nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, una volta fissati, tramite il ricorso, gli elementi individuanti l'azione esperita, non è consentito, né alla parte, nel difetto di consenso o acquiescenza dell'altra, né al giudice d'ufficio, modificare la "causa petendi", senza che il controinteressato sia stato posto in grado di interloquire al riguardo. Sicché, quando l'attore abbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell'art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra "causa petendi", quale l'ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge" (Sez.4, n. 1514 del 17/12/1992, dep. 1993, Malentecchi, Rv. 194083). La concreta attuazione di tale principio impone, tuttavia, di considerare sufficiente, ai fini della introduzione della domanda, che la enunciazione della causa petendi sia formulata in modo tale da potersi desumere se la domanda sia presentata ai sensi dell'art 314, comma 1, piuttosto che dell'art. 314, comma °7. 2, cod. proc. pen. e non anche di richiedere la puntualizzazione del dato normativo. In altri termini il richiedente deve indicare quale sia il sostrato su cui poggia la domanda di riparazione, ovvero se la domanda si fondi su un'ipotesi di ingiustizia sostanziale, ovvero su un'ipotesi di ingiustizia formale. 2.2.Nel caso di specie l' istanza di riparazione presentata da Pennestrì contiene una analitica esposizione della vicenda processuale, con indicazione dei passaggi da cui emerge che, a fronte della iniziale contestazione del reato di tentato omicidio, la stessa condotta era stata poi derubricata all'esito del processo nel reato di lesioni semplici i cui limiti edittali non avrebbero consentito l'adozione della misura cautelare. Nell'istanza, dunque, la causa petendi, se pure non formalmente indicata quale ipotesi di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., è stata comunque esplicitata in modo da essere qualificata in tal senso, ovvero come ipotesi di ingiustizia formale. 3.Si deve, inoltre, premettere che anche nell'ipotesi di c.d. ingiustizia formale la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). Secondo un più risalente indirizzo della Corte di legittimità, in tema di riparazione per la detenzione indebitamente sofferta, l'ingiustizia formale di essa, doveva risultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare). La "derubricazione", tale per cui la nuova qualificazione giuridica non avrebbe supportato il titolo cautelare avvenuta al di fuori del giudicato cautelare e nel giudizio di merito era considerata estranea alla categoria dell'errore giudiziario, giacché in tal caso l'applicazione della misura era originariamente legittima e il diritto alla riparazione poteva sorgere esclusivamente se, in seguito alla detta "derubricazione", la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta (Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Ucciero e altro, Rv. 236989).Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recenti sentenze che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194; Sez.4 n. 23896 del 9/4/2008, Greco, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell'art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4; Sez 4 n. 26261 del 23/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Frajese, Rv. 240332). In particolare, si è affermato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva non è ostativa alla riparazione la circostanza che l'accertamento circa il difetto delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare. Come detto, tale orientamento si è consolidato con riferimento alle ipotesi in cui il giudice del merito abbia derubricato il reato in una fattispecie per la quale difettava la condizione di procedibilità, ovvero in una fattispecie punita con pena edittale inferiore ai limiti di cui all'art. 280 cod. proc. pen. La stessa ratio decidendi, basata sul fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamente evidenziato dal giudice delle leggi, può essere ravvisata, oltre che nei casi di derubricazione del reato, in tutte le ipotesi in cui il giudice di merito prosciolga per essere il fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione, ovvero in presenza di una causa di non punibilità o di estinzione del reato o della pena, in quanto anche in tutti tali casi il giudice certifica il difetto ab origine delle condizioni di applicabilità della misura dettate dall'art. 273 cod. proc. pen. 4. Nel caso in esame, la misura cautelare era stata applicata in relazione al reato di tentato omicidio, derubricato all'esito del giudizio di merito nel reato di lesioni semplici punito con pena inferiore ai limiti di cui all'art. 280 cod. proc. pen. La Corte di Appello ha valorizzato le condotte extraprocessuali tenute dall'imputato ed in particolare il suo essersi avvicinato all'auto sulla quale viaggiava la ex fidanzata e l'aver gettato all'interno dell'abitacolo il liquido infiammabile ed ha ritenuto che tali condotte fossero caratterizzate da colpa grave. Venendo in rilievo, in realtà, anche per come era stata formulata la domanda introduttiva, un'ipotesi di ingiustizia formale, la Corte non ha valutato, come invece sarebbe stato necessario, se la derubricazione nel reato di lesioni semplici, punito con pena edittale che non consentiva la applicazione della misura, da parte del giudice di merito sia avvenuta sulla base degli stessi elementi che aveva avuto a disposizione il giudice della cautela, ovvero di elementi diversi ed ulteriori, emersi solo in una fase successiva rispetto alla adozione della misura. 5. Infondato è, invece, il motivo nella parte in cui il ricorrente sostiene che le condotte che il giudice della riparazione può prendere in esame ai fini della verifica della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave non possano coincidere con le condotte illecite addebitate nella imputazione. Invero il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Il giudizio sulla riparazione è, dunque, autonomo rispetto a quello di merito, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti. Ciò nondimeno il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350). Laddove, dunque, come nel caso in esame, la condotta di reato sia stata accertata nel suo accadimento fattuale e la divergenza di valutazione fra il giudice della cautela e il giudice del merito abbia riguardo solo alla qualificazione giuridica, nulla vieta al giudice della riparazione di prendere in considerazione, al fine della verifica della condizione ostativa, la stessa condotta di reato, considerata nella sua dimensione di fatto storico. Il principio affermato nella sentenza Sez. 4, n. 18357 del 2021 citata nel ricorso, per cui la condotta colposa o dolosa valutabile dal giudice della riparazione deve essere diversa dalla condotta illecita addebitata, si riferisce alle ipotesi in cui la condotta illecita addebitata non sia stata accertata nel suo accadimento fattuale. 6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi sopra richiamati. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]