CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 43606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Caltagirone ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/75 e lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invece da riconoscersi, atteso l'implicito riconoscimento della tenuità del fatto attraverso la comminazione della sola pena pecuniaria e dell'attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975; ricordato che, con riferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen. Se, invero, il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015 - dep. 30/06/2015, Singh, Rv. 263925); ricordato altresì che è stato anche chiarito la qualificazione di lieve entità del fatto non implica automaticamente la valutazione di sussistenza dell'art. 131-bis cod. pen., poiché nella costruzione normativa, il fatto di particolare tenuità ha minore rilevanza offensiva rispetto al fatto di lieve entità astrattamente integrante violazione della stessa norma incriminatrice, e per questo al riconoscimento della prima qualità fa seguito il radicale effetto della non punibilità, mentre al riconoscimento della seconda fa seguito soltanto l'attenuazione della pena (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262); ritenuto che può quindi accadere che la rilevanza penale di un comportamento - di porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa di un oggetto atto ad offendere - non sia così bassa da renderlo penalmente irrilevante come fatto di particolare tenuità, ma sia al tempo stesso limitata, in modo tale da consentire la sua qualificazione come fatto di lieve entità ed è quello che è avvenuto nel caso in esame, ove il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto e non è incorso in alcun vizio di logicità nel ritenere di riconoscere la lieve entità del fatto, negando la particolare tenuità ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione dell'orario serale di commissione del fatto e la immediata disponibilità dell'arma, custodita nella tasca del giubbotto; ritenuti tali rilievi insindacabili in questa sede, perché sottendono una valutazione non manifestamente illogica di pericolosità del porto dell'oggetto; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]