Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 04177/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le due sentenze oggetto dell'istanza del ricorrente, attenenti rispettivamente la prima ai reati di rapina, lesioni e violenza provata e la seconda ad un tentato incendio boschivo; il G.E. ha in particolare osservato come i reati, pur commessi in un limitato arco temporale (circa due mesi) fossero del tutto disomogenei, e non fosse individuabile alcun indice sintomatico della nnedesimezza del disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le due sentenze oggetto dell'istanza del ricorrente, attenenti rispettivamente la prima ai reati di rapina, lesioni e violenza provata e la seconda ad un tentato incendio boschivo; il G.E. ha in particolare osservato come i reati, pur commessi in un limitato arco temporale (circa due mesi) fossero del tutto disomogenei, e non fosse individuabile alcun indice sintomatico della nnedesimezza del disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris