Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00879/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22756/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Gregoriana n. 54; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] territoriale ottimale per il servizio idrico integrato n. 3 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 6; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 93/2017 pubblicata il 9 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 18 gennaio 2010 presso il Tribunale di Messina, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era stata nominata dirigente presso la [OSCURATO:PERSONA]- operativa dell'ATO [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ATO 3 di Messina con provvedimentu Pr ~la flnione SiciUa sidesiqnazione del Presidente della Provincia di Mmnina; aveva sottoscritto un contratto a tempo determinato in data 6 maggio 2003 della durata di cinque anni, con possibilità di rinnovazione tacita in mancanza di disdetta, ed era stata collocata in aspettativa presso la Provincia con diritto alla conservazione del posto; il suo contratto era stato prorogato fino al 30 settembre 2008; aveva presentato al Presidente della Provincia istanza di proroga dell'aspettativa, ma non aveva ricevuto riscontri; con lettera del 15 ottobre 2008 era stato disposto il suo rientro al posto di lavoro; era stata riassunta presso la Provincia di Messina. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il contratto a termine, non essendovi stata disdetta, dovesse intendersi prorogato, ha convenuto in giudizio l'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] ATO di Messina, chiedendo fosse dichiarato che il contratto stipulato con la Provincia il 6 maggio 2003 si era prorogato tacitamente fino al 7 maggio 2008, con conseguente declaratoria di nullità della determinazione del Dirigente della Provincia di Messina che aveva disposto il suo rientro al posto di lavoro.

Il Tribunale di Messina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1747/2013, ha rigettato il ricorso sul presupposto che parte resistente difettasse di legittimazione passiva.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Messina, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato sempre alla luce del difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] ATO n. 3 Messina per il Servizio idrico integrato in liquidazione si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso è inammissibile per tardività.

Infatti, la sentenza di appello è stata pubblicata il 9 marzo 2017 e, considerato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato presso il Tribunale di Messina il 18 gennaio 2010, nella specie il termine c.d. lungo di impugnazione era quello di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo come modificato dalla legge n. 69 del 2009, con la conseguenza che la notifica del ricorso per cassazione sarebbe dovuta avvenire entro il 9 settembre 2017.

Deve tenersi poi conto che, in materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoposizione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice del lavoro determina l'applicazione delle relative norme processuali.

Ne consegue che, dovendo l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione del principio cosiddetto dell'apparenza, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul rito adottato assumono, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza, così da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione, alla relativa controversia non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 (Cass., Sez. 6-L, n. 21363 del 15 ottobre 2010). (- Non trovando applicazione la sospensione dei termini feriali, il presente ricorso per cassazione, essendo stato notificato il 29 settembre 2017, è tardivo. 2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in C 4.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; - ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22756/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Gregoriana n. 54; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] territoriale ottimale per il servizio idrico integrato n. 3 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 6; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 93/2017 pubblicata il 9 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 18 gennaio 2010 presso il Tribunale di Messina, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era stata nominata dirigente presso la [OSCURATO:PERSONA]- operativa dell'ATO [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ATO 3 di Messina con provvedimentu Pr ~la flnione SiciUa sidesiqnazione del Presidente della Provincia di Mmnina; aveva sottoscritto un contratto a tempo determinato in data 6 maggio 2003 della durata di cinque anni, con possibilità di rinnovazione tacita in mancanza di disdetta, ed era stata collocata in aspettativa presso la Provincia con diritto alla conservazione del posto; il suo contratto era stato prorogato fino al 30 settembre 2008; aveva presentato al Presidente della Provincia istanza di proroga dell'aspettativa, ma non aveva ricevuto riscontri; con lettera del 15 ottobre 2008 era stato disposto il suo rientro al posto di lavoro; era stata riassunta presso la Provincia di Messina. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il contratto a termine, non essendovi stata disdetta, dovesse intendersi prorogato, ha convenuto in giudizio l'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] ATO di Messina, chiedendo fosse dichiarato che il contratto stipulato con la Provincia il 6 maggio 2003 si era prorogato tacitamente fino al 7 maggio 2008, con conseguente declaratoria di nullità della determinazione del Dirigente della Provincia di Messina che aveva disposto il suo rientro al posto di lavoro. Il Tribunale di Messina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1747/2013, ha rigettato il ricorso sul presupposto che parte resistente difettasse di legittimazione passiva.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Messina, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato sempre alla luce del difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] ATO n. 3 Messina per il Servizio idrico integrato in liquidazione si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso è inammissibile per tardività. Infatti, la sentenza di appello è stata pubblicata il 9 marzo 2017 e, considerato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato presso il Tribunale di Messina il 18 gennaio 2010, nella specie il termine c.d. lungo di impugnazione era quello di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo come modificato dalla legge n. 69 del 2009, con la conseguenza che la notifica del ricorso per cassazione sarebbe dovuta avvenire entro il 9 settembre 2017. Deve tenersi poi conto che, in materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoposizione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice del lavoro determina l'applicazione delle relative norme processuali. Ne consegue che, dovendo l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione del principio cosiddetto dell'apparenza, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul rito adottato assumono, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza, così da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione, alla relativa controversia non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 (Cass., Sez. 6-L, n. 21363 del 15 ottobre 2010). (- Non trovando applicazione la sospensione dei termini feriali, il presente ricorso per cassazione, essendo stato notificato il 29 settembre 2017, è tardivo. 2) Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in C 4.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; - ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nel
Sentenza Cassazione n. 00879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris