CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2025
Cassazione n. 24283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17859/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dallAvv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dallAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 355/2019 depositata il 13/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni del Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado, respingeva lappello incidentale dei contribuenti e dichiarava legittimo il classamento in A/1 dellimmobile oggetto di attribuzione della rendita; 2. ricorrono per cassazione i contribuenti con sette motivi, integrati anche da successiva memoria; 3. resiste con controricorso lAgenzia delle entrate che chiede di rigettarsi il ricorso; 4. la Procura Generale della Cassazione, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di accogliere il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, gli altri sono assorbiti. La sentenza impugnata pertanto deve cassarsi, con decisione nel merito (di conferma della decisione di primo grado) da parte di questa Corte di legittimità , non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti prospettano la violazione dellart. 7, l. 212 del 2000 e dellart. 3, l. 241 del 1990, in relazione allart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto adeguatamente motivato lavviso di accertamento. La sentenza impugnata ritiene motivato lavviso di accertamento in quanto lo stesso contiene i dati salienti per la conoscenza della determinazione assunta in uno con le motivazioni che la sorreggono con particolare riferimento agli immobili indicati a confronto che insistono nello stesso condominio dei contribuenti. Limmobile era già accatastato in A/1 e,dopo una modifica dei vani (diversa distribuzione degli spazi), i contribuenti presentavano una DOCFA per categoria A/2, classe 4. La rendita per lAgenzia è determinata in euro 4.105,83, vani 10; per i contribuenti con la DOCFA in euro 2.928,31, per vani 9. La Corte Suprema di Cassazione ha già deciso la relativa questione con orientamento ormai consolidato (dopo una iniziale fase di incertezza) che deve confermarsi: «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento»( Cass. Sez. 5, 10/05/2021, n. 12278 , Rv. 661200 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 26/06/2024, n. 17624 , Rv. 671616 01; in precedenza in maniera difforme, ma con orientamento superato,vedi Cass. Sez. 5, 09/02/2021, n. 3104 , Rv. 660644 - 01 ) . La sentenza oggi impugnata si è discostata da questo indirizzo edha ritenuto motivato lavviso solo con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Lavviso di accertamento (puntualmente trascritto nel ricorso in cassazione) richiama alcune unità dello stesso stabile e ritiene di confermare la Classe A/1, non motivando sulla diversa disposizione degli spazie sulla maggiorazione del numero dei vani catastali. La sentenza, del resto, per motivare la validità della Classe attribuita ricorre ad elementi non presenti nellavviso, quali il confronto con altre unità immobiliari non indicate nellavviso e le caratteristiche intrinseche dellimmobile (superficie, numero servizi igienici, doppi ingressi e doppi ascensori) non specificate nellavviso di accertamento. Infatti, «In tema di accertamento catastale, la motivazione del provvedimento di "riclassamento", ove carente, non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio "ex ante", basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa» ( Cass. Sez. 6, 14/07/2020, n. 14931 , Rv. 658528 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 12/10/2018, n. 25450 , Rv. 650715 01). Le spese, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza della Cassazione solo dopo la proposizione del ricorso, possono compensarsi interamente. P.Q.M accoglie il