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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11829/2022

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30969 dell ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandante, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 35; -ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria della Campania n. 1936/13/20, depositata in data 25 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandante, propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2566/01/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso dei suddetti contribuenti avverso l'avviso di accertamento n.

TF3010504904/2013 con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi non inerenti per euro 6.366,00, per l'anno 2008; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -i ricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972, 42 del D.P.R. n. 600/73 e 7 della L. n. 212/2000 anche in combinato con gli artt. 3 della

I. n. 241/1990 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la CTR disatteso l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ancorché l'atto difettasse della indicazione del petitum e della causa petendi mediante una chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria e non contenesse alcun riferimento ai contenuti dei vari incontri in contraddittorio e ai motivi del rigetto delle contestazioni sollevate dai contribuenti; - premessa l'autosufficienza del motivo essendo stata trascritta in ricorso la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, lo stesso è manifestamente infondato; - va, in proposito, ricordato che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, imposto dall'art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" ed il "quantum debeatur", e ciò può fare anche per relabbnem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, purché ne riproduca il contenuto essenziale, in quanto l'obbligo di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultima parte, della legge n. 212 del 2000 deve intendersi riferito ai soli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 23923 del 2016; n. 9323 e n. 28713 del 2017; n. 19615 e n. 20248 del 2018; Cass.

Sentenza n. 29289 del 2018); l'obbligo di motivazione è soddisfatto, com'è logico, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente Iman" ed il "quantum det:peatur" (ex plurimis, cfr. Sez. 5, 25/05/2011 n. 11466; Sez. 5, 18/01/2018, n. 1111; Sez. 6-5, 11/10/2018 n. 25343; Cass. n. 30354/2019; Cass., sez. 5, n. 4237/22). -questa Corte ha affermato che ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell'avviso di accertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria - soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'àmbito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva (Cass. 21 novembre 2001, n. 14700; Cass. 11 novembre 2011, n. 23615; Cass. 26290 del 2016; Cass. n. 28061 del 2017); in particolare, il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento esige, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, l'indicazione delle norme in tesi violate e dei fatti che integrerebbero la relativa inosservanza, mentre non è necessaria la formulazione delle argomentazioni giuridiche a sostegno dell'atto, né la valutazione critica degli elementi acquisiti, restando la relativa problematica influente nel giudizio d'impugnazione dell'atto, al diverso fine dell'indagine sul fondamento della pretesa impositiva (Cass. 17/12/2001, n. 15914; v. anche, ex multis, Cass.11/11/2011, n. 23615; Cass. 21/11/2001; n. 14700; Cass. n. 6063 del 2020); -quanto poi alla sentenza di questa Corte n. 30039 del 2018 richiamata in memoria, la stessa lungi dal costituire un arresto innovativo, ribadisce il principio secondo cui l'avviso soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", precisando che ciò deve avvenire "mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in vista di un immediato controllo della stessa".

Ugualmente le altre pronunce richiamate (tra le varie, Cass. n. 239/2021; Cass. n. 12853/2021) precisano che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi è soddisfatto allorquando il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e dii diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili; -nella specie, la CTR, uniformandosi ai sopra indicati principi, ha correttamente ritenuto assolto l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo in quanto -con un apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità - "conteneva una chiara ed esaustiva indicazione delle ragioni per le quali era stata ritenuta la non inerenza dei costi e dava atto di avere esaminato la documentazione prodotta a seguito della ricezione del questionario, tanto vero che la non inerenza era stata ricavata proprio dall'analisi di quei documenti"; in particolare, come esposto dal giudice di appello nella parte in fatto della decisione - il che trova puntuale riscontro nel contenuto della motivazione dell'avviso trascritta in ricorso - 1) essendo emersa l'antieconomicità della gestione della società in quanto il reddito dichiarato di euro 3.462,00 era apparso troppo basso - in considerazione del fatto che la stessa operava nel centro orafo "Tari", detenendo diverse proprietà immobiliari ed esercitando attività principale di locazione di immobili- e l'importo dei costi residuali dichiarati nel quadro RG, rigo RG21 di euro 31.431,00, era risultato eccessivo, l'Ufficio aveva inviato alla società un questionario con il quale aveva chiesto di documentare i costi dichiarati nell'anno 2008; 2) in evasione alla richiesta, la società aveva presentato la dichiarazione costituita da copia delle fatture di acquisto per l'anno 2008, copia dei mastrini e del registro Iva acquisti e, in un successivo momento, copia delle fatture emesse e dei contratti di fitto; 3) dall'esame di tale documentazione, era risultata la non inerenza dei costi indicati per le utenze (elettriche, telefoniche, gas) nonché per gli oneri condominiali, riferendosi ad immobili che la società, nell'esercizio della sua attività, aveva locato; da qui la evidente sufficienza motivazionale dell'atto impositivo avendo l'Amministrazione, attraverso l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi la pretesa tributaria, posto la contribuente in grado di conoscere la stessa nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" ed il "quantum debeatur"; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2300,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022 Ji4 Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30969 dell ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandante, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 35; -ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria della Campania n. 1936/13/20, depositata in data 25 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandante, propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2566/01/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso dei suddetti contribuenti avverso l'avviso di accertamento n. TF3010504904/2013 con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi non inerenti per euro 6.366,00, per l'anno 2008; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -i ricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972, 42 del D.P.R. n. 600/73 e 7 della L. n. 212/2000 anche in combinato con gli artt. 3 della I. n. 241/1990 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la CTR disatteso l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ancorché l'atto difettasse della indicazione del petitum e della causa petendi mediante una chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria e non contenesse alcun riferimento ai contenuti dei vari incontri in contraddittorio e ai motivi del rigetto delle contestazioni sollevate dai contribuenti; - premessa l'autosufficienza del motivo essendo stata trascritta in ricorso la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, lo stesso è manifestamente infondato; - va, in proposito, ricordato che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, imposto dall'art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" ed il "quantum debeatur", e ciò può fare anche per relabbnem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, purché ne riproduca il contenuto essenziale, in quanto l'obbligo di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultima parte, della legge n. 212 del 2000 deve intendersi riferito ai soli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 23923 del 2016; n. 9323 e n. 28713 del 2017; n. 19615 e n. 20248 del 2018; Cass. Sentenza n. 29289 del 2018); l'obbligo di motivazione è soddisfatto, com'è logico, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente Iman" ed il "quantum det:peatur" (ex plurimis, cfr. Sez. 5, 25/05/2011 n. 11466; Sez. 5, 18/01/2018, n. 1111; Sez. 6-5, 11/10/2018 n. 25343; Cass. n. 30354/2019; Cass., sez. 5, n. 4237/22). -questa Corte ha affermato che ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell'avviso di accertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria - soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'àmbito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva (Cass. 21 novembre 2001, n. 14700; Cass. 11 novembre 2011, n. 23615; Cass. 26290 del 2016; Cass. n. 28061 del 2017); in particolare, il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento esige, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, l'indicazione delle norme in tesi violate e dei fatti che integrerebbero la relativa inosservanza, mentre non è necessaria la formulazione delle argomentazioni giuridiche a sostegno dell'atto, né la valutazione critica degli elementi acquisiti, restando la relativa problematica influente nel giudizio d'impugnazione dell'atto, al diverso fine dell'indagine sul fondamento della pretesa impositiva (Cass. 17/12/2001, n. 15914; v. anche, ex multis, Cass.11/11/2011, n. 23615; Cass. 21/11/2001; n. 14700; Cass. n. 6063 del 2020); -quanto poi alla sentenza di questa Corte n. 30039 del 2018 richiamata in memoria, la stessa lungi dal costituire un arresto innovativo, ribadisce il principio secondo cui l'avviso soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", precisando che ciò deve avvenire "mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in vista di un immediato controllo della stessa". Ugualmente le altre pronunce richiamate (tra le varie, Cass. n. 239/2021; Cass. n. 12853/2021) precisano che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi è soddisfatto allorquando il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e dii diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili; -nella specie, la CTR, uniformandosi ai sopra indicati principi, ha correttamente ritenuto assolto l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo in quanto -con un apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità - "conteneva una chiara ed esaustiva indicazione delle ragioni per le quali era stata ritenuta la non inerenza dei costi e dava atto di avere esaminato la documentazione prodotta a seguito della ricezione del questionario, tanto vero che la non inerenza era stata ricavata proprio dall'analisi di quei documenti"; in particolare, come esposto dal giudice di appello nella parte in fatto della decisione - il che trova puntuale riscontro nel contenuto della motivazione dell'avviso trascritta in ricorso - 1) essendo emersa l'antieconomicità della gestione della società in quanto il reddito dichiarato di euro 3.462,00 era apparso troppo basso - in considerazione del fatto che la stessa operava nel centro orafo "Tari", detenendo diverse proprietà immobiliari ed esercitando attività principale di locazione di immobili- e l'importo dei costi residuali dichiarati nel quadro RG, rigo RG21 di euro 31.431,00, era risultato eccessivo, l'Ufficio aveva inviato alla società un questionario con il quale aveva chiesto di documentare i costi dichiarati nell'anno 2008; 2) in evasione alla richiesta, la società aveva presentato la dichiarazione costituita da copia delle fatture di acquisto per l'anno 2008, copia dei mastrini e del registro Iva acquisti e, in un successivo momento, copia delle fatture emesse e dei contratti di fitto; 3) dall'esame di tale documentazione, era risultata la non inerenza dei costi indicati per le utenze (elettriche, telefoniche, gas) nonché per gli oneri condominiali, riferendosi ad immobili che la società, nell'esercizio della sua attività, aveva locato; da qui la evidente sufficienza motivazionale dell'atto impositivo avendo l'Amministrazione, attraverso l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi la pretesa tributaria, posto la contribuente in grado di conoscere la stessa nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" ed il "quantum debeatur"; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2300,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022 Ji4 Pre
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