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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10957/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28497-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BECC_ARIA 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto l'obbligo contributivo del professionista in epigrafe, in relazione all'anno 2010, per intervenuta prescrizione;

2. per quanto qui solo rileva, a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato che la richiesta di pagamento dei contributi all'ingegnere Pietrogrande, in data 4.7.2016, era intervenuta oltre il termine quinquennale d: prescrizione, maturato il 16.6.2016;

3. avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA];

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.;

5. parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

6. con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto - ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ. - violazione e/o falsa applicazione Ric. 2020 n. 28497 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -2- dell'art. 2935 in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18 del d.lgs. nr . 241 del 1997, dell'art. 17 del DPR nr. 435 del 2001 e del DPCM 12 maggio 2011, pubblicato in G.U. nr. 111 del 14 maggio 2011, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM del 15 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. nr. 111 del 2011, aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6.7.2011;

7. il motivo è fondato;

8. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.11gs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; Ric. 2020 n. 28497 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -3-

9. più di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per ll'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021) chiarendo, al riguardo, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime clImposizione [...]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.);

10. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010;

1. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v.

Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 12.5.2011 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr . 241 del :L997);

11. in merito, poi, agli ulteriori profili controversi, oggetto anche della memoria depositata ex art. 38(:) bis cod.proc.civ. dal controricorrente, deve osservarsi come, devoluta alla Corte la questione attinente al dies a quo della prescrizione del debito contributivo, l'individuazione del termine esatto, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisca quaestio iuris, su cui il Collegio non è vincolato dalle allegazioni di parte (v.

Cass. nr. 15631 del 2016; nr. 21752 del 2010; nr. 11843 del 2007; nr. 16573 del Ric. 2020 n. 28497 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -4- 2004) con «il limite della non necessità di accertamenti di fatto» (così, di recente, Cass. nr. 21404 del 2021; Cass. nr. 24260 del 2020; nello stesso senso già Cass. nr. 9993 del 2016 e Cass. nr. 4238 del 2011).

Nel caso di specie, come si è detto, i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata e non sono messi in discussione dalle parti;

12. consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2011; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit. al 6.7.2011;

13. la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che, nell'esaminare nuovamente la fattispecie, dovrà considerare il 6.7.2011 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;

14. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell'adunanza camerale del 2 dicembre 2021 Dot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28497-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BECC_ARIA 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto l'obbligo contributivo del professionista in epigrafe, in relazione all'anno 2010, per intervenuta prescrizione; 2. per quanto qui solo rileva, a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato che la richiesta di pagamento dei contributi all'ingegnere Pietrogrande, in data 4.7.2016, era intervenuta oltre il termine quinquennale d: prescrizione, maturato il 16.6.2016; 3. avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; 5. parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto - ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ. - violazione e/o falsa applicazione Ric. 2020 n. 28497 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- dell'art. 2935 in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18 del d.lgs. nr . 241 del 1997, dell'art. 17 del DPR nr. 435 del 2001 e del DPCM 12 maggio 2011, pubblicato in G.U. nr. 111 del 14 maggio 2011, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM del 15 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. nr. 111 del 2011, aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6.7.2011; 7. il motivo è fondato; 8. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.11gs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; Ric. 2020 n. 28497 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- 9. più di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per ll'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021) chiarendo, al riguardo, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime clImposizione [...]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.); 10. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010; 1. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 12.5.2011 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr . 241 del :L997); 11. in merito, poi, agli ulteriori profili controversi, oggetto anche della memoria depositata ex art. 38(:) bis cod.proc.civ. dal controricorrente, deve osservarsi come, devoluta alla Corte la questione attinente al dies a quo della prescrizione del debito contributivo, l'individuazione del termine esatto, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisca quaestio iuris, su cui il Collegio non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. nr. 15631 del 2016; nr. 21752 del 2010; nr. 11843 del 2007; nr. 16573 del Ric. 2020 n. 28497 sez. ML - ud. 02-12-2021 -4- 2004) con «il limite della non necessità di accertamenti di fatto» (così, di recente, Cass. nr. 21404 del 2021; Cass. nr. 24260 del 2020; nello stesso senso già Cass. nr. 9993 del 2016 e Cass. nr. 4238 del 2011). Nel caso di specie, come si è detto, i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata e non sono messi in discussione dalle parti; 12. consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2011; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit. al 6.7.2011; 13. la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che, nell'esaminare nuovamente la fattispecie, dovrà considerare il 6.7.2011 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; 14. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 2 dicembre 2021 Dot
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