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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 25724/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24484-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.24484/2021 Cron.

Rep.

Ud.27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 315/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 266/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata il 15 aprile 2021, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lucca con la quale erano state respinte le opposizioni e confermati tre avvisi di addebito relativi ai crediti rivendicati dall'Inps in ragione del verbale unico di accertamento relativo al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato formalizzato dal Cecchi (quale titolare del ristorante Europa) con la propria moglie, ritenendo invece che la medesima dal Dicembre 2007 -epoca del matrimonio- dovesse essere iscritta alla gestione commercianti come coadiutrice familiare, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 613 del 1966 e dell'articolo 1, comma 206, della legge n. 662 del 1996; ad avviso della Corte territoriale, andava respinta l’eccezione formale relativa alla mancata indicazione nell'avviso di addebito del contenuto del verbale ispettivo, in quanto tardiva, perché integrante opposizione ad atti esecutivi proposta oltre il termine previsto dall’art. 617 c.p.c., ed anche perché infondata, posto che l’art. 30 del d.l. n. 78/2010 non prevede affatto l'indicazione necessaria nell’avviso di addebito del verbale ispettivo; inoltre, non risultava violato neanche l'articolo 24 d. lgs n. 46 del 1999 in quanto il ricorrente, con il giudizio proposto nell’anno 2015, non aveva proposto azione di accertamento negativo ma aveva opposto due distinti avvisi di addebito riferiti a diverse voci contributive,per periodi diversi rispetto a quelli oggetto delpresente giudizio; la Corte territoriale ha pure respinto l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 posto che i termini di decadenza decorrevano dal mancato pagamento delle rate trimestrali del 2014, con la conseguente tempestività dell’iscrizione a ruolo; nel merito, la Corte ha accertato, gravando sull’ Inps l'onere di provare i caratteri dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale della Petruta, che tali caratteri erano stati confermati e che si dovesse escludere che le buste paga prodotte (emesse appunto dal ricorrente ) potessero avere rilevanza dirimente ai fini probatori; inoltre, le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e quelle rese dai testi in giudizio avevano deposto univocamente nel senso che la signora Petruta lavorasse abitualmente nel ristorante con un ruolo non assimilabile a quello degli altri dipendenti (la Corte d'appello ha ricordato le deposizioni del caposala e della cuoca,che hanno riferito che la signora Petruta lavorava come addetta alla cassa, controllava il personale,a volte dava anche direttive, portava con sé la figlia piccola e bisognosa di attenzioni e tutto ciò con carattere di continuità) al contrario, la stessa signora Petruta non aveva saputo dire agli ispettori a quanto ammontasse il suo stipendio mensile, nonostante il rilascio di buste paga, né quale fossero l’orario di lavoro determinato ed aveva dichiarato di essere sempre stata occupata secondo la necessità del ristorante; anche gli altri testi avevano confermato sostanzialmente tali accertamenti; avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso l'Inps; Considerato che: con il primo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 617 e 618 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360 n.3 c.p.c., ciò in quanto tutti gli avvisi di addebito opposti contenevano solo l’avviso che il termine per l’opposizione era quello di 40 giorni previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999,mentre poi la sentenza aveva ritenuto tardive le eccezioni relative alle irregolarità formali, inquadrate all'interno della opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che si sarebbero dovuto proporre nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito;il motivo è infondato; questa Corte di cassazione ha infatti affermato che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto (come opinato dal ricorrente), in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità diimpugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesaazionata (cfr. Cass. n. 25757/08; Cass. n.17218 del 2023); con il secondo motivo, si deduce la viola zione o falsa applicazione dell'articolo 30, comma due , del decreto legislativo n. 78 del 2010 , in relazione agli articoli 162 , comma uno,della legge n. 296 del 2006 e 3 d ella legge n . 241 del 1990; in sostanza, ci si duole della carente motivazione dell’avviso di addebito che avrebbe dovuto contenere anche la descrizione del verbale di accertamento da cui la pretesa contributiva aveva trovato origine; il motivo è inammissibile giacché il vizio di motivazione dell’avviso di addebito, qualora integrato effettivamente, non attiene al merito della pretesa contributiva, che, come è noto, nasce per legge nel momento in cui si realizzano i presupposti dell’imposizione, e quindi avrebbe dovuto essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi ma tale azione è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva; in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del1973 ( Cass.21080 del 2015); con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 46 del 19 99 in quanto la Corte d'appello fiorentina non aveva ritenuto meritevole di accoglimento le eccezioni sollevate con il secondo motivo d'appello, relativamente alla violazione degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n.46 del 1999, in particolare, ove si era affermato che gli avvisi di addebito erano stati notificati in pendenza di azione di accertamento negativo del credito, mentre era pendente il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, e che la decadenza non si era determinata; il motivo è infondato; anche a voler trascurare l’assoluta carenza di specificità in ragione della totale obliterazione del contenuto degli atti di causa utili alla tesi sostenuta, va ricordato che l’impugnativa dell’atto di accertamento può solo impedire l’azione esecutiva consequenziale alla notifica dell’avviso di addebito ma non l’accertamento nel merito della pretesa che il giudice deve effettuare se risulta proposta la relativa opposizione; con il quarto motivo,si deduce la violazione dell'articolo 29 della legge n. 160 del 1975 e dell'articolo 2709 del Codice civile; in particolare , si afferma che il verbale u nico di accertamento nel quale la posizione della signora [OSCURATO:PERSONA] veniva qualificata come collaboratrice familiare,con conseguente annullamento del rapporto di lavoro subordinato dedotto dalla parte,rappresentava l'elemento costitutivo in forza del quale l'Inps aveva emesso gli avvisi di addebito e quindi il giudice di merito avrebbe dovuto accertare sul piano probatorio la correttezza del percorso logico giuridico svolto dagli ispettori; cosa che , a d avviso della parte , non era avvenuto in quanto l'esito della prova avrebbe confermato la genuinità del rapporto di lavoro; il motivo è inammissibile in quanto tende alla rivalutazione dell’accertamento della insussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro e dellasussistenza di una collaborazione abituale e prevalente resa dalla moglie in favore del marito iscritto alla gestione commercianti; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24484-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.24484/2021 Cron. Rep. Ud.27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 315/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 266/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata il 15 aprile 2021, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lucca con la quale erano state respinte le opposizioni e confermati tre avvisi di addebito relativi ai crediti rivendicati dall'Inps in ragione del verbale unico di accertamento relativo al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato formalizzato dal Cecchi (quale titolare del ristorante Europa) con la propria moglie, ritenendo invece che la medesima dal Dicembre 2007 -epoca del matrimonio- dovesse essere iscritta alla gestione commercianti come coadiutrice familiare, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 613 del 1966 e dell'articolo 1, comma 206, della legge n. 662 del 1996; ad avviso della Corte territoriale, andava respinta l’eccezione formale relativa alla mancata indicazione nell'avviso di addebito del contenuto del verbale ispettivo, in quanto tardiva, perché integrante opposizione ad atti esecutivi proposta oltre il termine previsto dall’art. 617 c.p.c., ed anche perché infondata, posto che l’art. 30 del d.l. n. 78/2010 non prevede affatto l'indicazione necessaria nell’avviso di addebito del verbale ispettivo; inoltre, non risultava violato neanche l'articolo 24 d. lgs n. 46 del 1999 in quanto il ricorrente, con il giudizio proposto nell’anno 2015, non aveva proposto azione di accertamento negativo ma aveva opposto due distinti avvisi di addebito riferiti a diverse voci contributive,per periodi diversi rispetto a quelli oggetto delpresente giudizio; la Corte territoriale ha pure respinto l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 posto che i termini di decadenza decorrevano dal mancato pagamento delle rate trimestrali del 2014, con la conseguente tempestività dell’iscrizione a ruolo; nel merito, la Corte ha accertato, gravando sull’ Inps l'onere di provare i caratteri dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale della Petruta, che tali caratteri erano stati confermati e che si dovesse escludere che le buste paga prodotte (emesse appunto dal ricorrente ) potessero avere rilevanza dirimente ai fini probatori; inoltre, le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e quelle rese dai testi in giudizio avevano deposto univocamente nel senso che la signora Petruta lavorasse abitualmente nel ristorante con un ruolo non assimilabile a quello degli altri dipendenti (la Corte d'appello ha ricordato le deposizioni del caposala e della cuoca,che hanno riferito che la signora Petruta lavorava come addetta alla cassa, controllava il personale,a volte dava anche direttive, portava con sé la figlia piccola e bisognosa di attenzioni e tutto ciò con carattere di continuità) al contrario, la stessa signora Petruta non aveva saputo dire agli ispettori a quanto ammontasse il suo stipendio mensile, nonostante il rilascio di buste paga, né quale fossero l’orario di lavoro determinato ed aveva dichiarato di essere sempre stata occupata secondo la necessità del ristorante; anche gli altri testi avevano confermato sostanzialmente tali accertamenti; avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso l'Inps; Considerato che: con il primo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 617 e 618 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360 n.3 c.p.c., ciò in quanto tutti gli avvisi di addebito opposti contenevano solo l’avviso che il termine per l’opposizione era quello di 40 giorni previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999,mentre poi la sentenza aveva ritenuto tardive le eccezioni relative alle irregolarità formali, inquadrate all'interno della opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che si sarebbero dovuto proporre nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito;il motivo è infondato; questa Corte di cassazione ha infatti affermato che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto (come opinato dal ricorrente), in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità diimpugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesaazionata (cfr. Cass. n. 25757/08; Cass. n.17218 del 2023); con il secondo motivo, si deduce la viola zione o falsa applicazione dell'articolo 30, comma due , del decreto legislativo n. 78 del 2010 , in relazione agli articoli 162 , comma uno,della legge n. 296 del 2006 e 3 d ella legge n . 241 del 1990; in sostanza, ci si duole della carente motivazione dell’avviso di addebito che avrebbe dovuto contenere anche la descrizione del verbale di accertamento da cui la pretesa contributiva aveva trovato origine; il motivo è inammissibile giacché il vizio di motivazione dell’avviso di addebito, qualora integrato effettivamente, non attiene al merito della pretesa contributiva, che, come è noto, nasce per legge nel momento in cui si realizzano i presupposti dell’imposizione, e quindi avrebbe dovuto essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi ma tale azione è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva; in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del1973 ( Cass.21080 del 2015); con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 46 del 19 99 in quanto la Corte d'appello fiorentina non aveva ritenuto meritevole di accoglimento le eccezioni sollevate con il secondo motivo d'appello, relativamente alla violazione degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n.46 del 1999, in particolare, ove si era affermato che gli avvisi di addebito erano stati notificati in pendenza di azione di accertamento negativo del credito, mentre era pendente il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, e che la decadenza non si era determinata; il motivo è infondato; anche a voler trascurare l’assoluta carenza di specificità in ragione della totale obliterazione del contenuto degli atti di causa utili alla tesi sostenuta, va ricordato che l’impugnativa dell’atto di accertamento può solo impedire l’azione esecutiva consequenziale alla notifica dell’avviso di addebito ma non l’accertamento nel merito della pretesa che il giudice deve effettuare se risulta proposta la relativa opposizione; con il quarto motivo,si deduce la violazione dell'articolo 29 della legge n. 160 del 1975 e dell'articolo 2709 del Codice civile; in particolare , si afferma che il verbale u nico di accertamento nel quale la posizione della signora [OSCURATO:PERSONA] veniva qualificata come collaboratrice familiare,con conseguente annullamento del rapporto di lavoro subordinato dedotto dalla parte,rappresentava l'elemento costitutivo in forza del quale l'Inps aveva emesso gli avvisi di addebito e quindi il giudice di merito avrebbe dovuto accertare sul piano probatorio la correttezza del percorso logico giuridico svolto dagli ispettori; cosa che , a d avviso della parte , non era avvenuto in quanto l'esito della prova avrebbe confermato la genuinità del rapporto di lavoro; il motivo è inammissibile in quanto tende alla rivalutazione dell’accertamento della insussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro e dellasussistenza di una collaborazione abituale e prevalente resa dalla moglie in favore del marito iscritto alla gestione commercianti; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore
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