CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Grosseto ha dichiaratoGani [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (commesso peressersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al medesimo TestoUnico, nonché di quelle di cui all’art. 1 legge 28 maggio 2007 n. 68) e per l’effetto –riconosciute le circostanze attenuanti generiche – lo ha condannato alla pena di eurocinquemila di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo - a mezzo del primo motivo - una questione di nullità dell’avversata decisione,derivante da una inosservanza di norma processuale e, dunque, deducibile ai sensi dell’art.606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (trattasi del mancato esame di una istanza di rinvio,originata dalla sussistenza di un concomitante impegno professionale del difensore). Quantoal secondo motivo, la difesa lamenta inosservanza della legge penale e manifesta illogicitàdella motivazione, quindi vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen., non risultando adeguatamente presa in considerazione la sussistenza di un giustotitolo – sebbene poi considerato inidoneo, ma ancora sottoposto a giudizio - di permanenzadel soggetto in territorio italiano.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.3.1. Il primo motivo attiene al mancato esame di una istanza di rinvio motivata daun legittimo impedimento, presentata dal difensore il giorno stesso dell’udienza. Occorre fareriferimento, allora, al consolidato orientamento di questa Corte, che ha ripetutamente chiaritoche: ‹‹L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimoimpedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter,comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento nonappena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente leragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c)rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamentedifendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede ilrinvio›› (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 – 01; cosìSez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01).Nella concreta fattispecie, il concomitante impegno suddetto è stato dedotto – adopera della difesa - in maniera assolutamente intempestiva, venendo così a mancare unodei requisiti fondamentali per l’accoglimento dell’istanza di rinvio. L’esito, pertanto, nonavrebbe potuto essere altro, se non quello del rigetto della richiesta di rinvio.3.2. Il secondo motivo dell’impugnazione ora in esame presenta, invece, un fortecarattere di genericità e introduce valutazioni rientranti nel merito della questione, come talisottratte al sindacato di legittimità; trattasi di censure che, peraltro, sono già state vagliate edisattese dal [OSCURATO:PERSONA] di pace, con motivazione esaustiva e lineare sotto il profilo logico.La difesa – a fronte di ciò - non esplicita critiche specifiche all'apparato motivazionaledella decisione impugnata, ma si limita alla mera enunciazione del vizio che si pretendesussistente, nonché alla denuncia dello stesso, senza però indicare le ragioni delle preteseillogicità, o della errata applicazione di norme.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]