Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 44/2010
ECLI:EU:C:2010:50
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 28 gennaio 2010
1
(
1
)
Causa C‑533/08
TNT [OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Domanda di pronuncia pregiudiziale dello [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA])
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Convenzioni concluse dagli Stati in ambiti particolari – Convenzione CMR –Litispendenza»
I –
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale dello [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] verte sul rapporto esistente tra il regolamento (CE)
del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»), concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
2
), e la Convenzione di Ginevra relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956 («CMR») (
3
).
2.
L’art. 71 del regolamento n. 44/2001 consente che, a determinate condizioni, continuino a trovare applicazione le convenzioni
internazionali concluse dagli Stati membri che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materie particolari. Il giudice del rinvio chiede che si faccia chiarezza sul rapporto tra parte della
normativa della CMR e il regolamento n. 44/2001. Viene inoltre richiesto se la Corte sia competente ad interpretare la CMR
e, se del caso, come vada interpretata la disciplina sulla litispendenza (lis pendens) e sull’esecuzione delle decisioni straniere
di cui all’art. 31 della CMR.
II –
Contesto normativo
(
4
)
A –
CMR
3.
La CMR detta una disciplina speciale per il trasporto internazionale di merci su strada; al suo interno sono contenute norme
sia di carattere sostanziale che di carattere processuale. Già nel periodo di vigenza della convenzione che ha preceduto il
regolamento n. 44/2001, ovvero la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (
5
) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), la CMR era riconosciuta quale convenzione di carattere speciale ai sensi della
normativa precedente all’art. 71 del regolamento n. 44/2001 (
6
). La CMR, nel corso degli anni, è stata ratificata da tutti gli Stati membri.
4.
L’art. 31 della CMR recita:
«1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici
dei [OSCURATO:PERSONA] contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:
a) il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso
il contratto di trasporto, o
b) si trova il luogo di ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici.
2. Qualora per una controversia di cui al paragrafo primo del presente articolo sia stata proposta una azione davanti al giudice
competente ai sensi di detto paragrafo, o qualora questo giudice si sia pronunciato su una tale controversia, nessuna nuova
azione può essere intentata tra le parti per la stessa controversia, salvo che la sentenza del giudice davanti al quale è
stata promossa la prima causa non possa essere eseguita nel Paese in cui è promossa la nuova causa.
3. Qualora in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo una sentenza pronunciata da un giudice di un Paese
contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in ciascuno degli altri [OSCURATO:PERSONA] contraenti
non appena siano state adempiute le formalità all’uopo prescritte nel Paese interessato. Tali formalità non possono comportare
alcun riesame di merito del processo.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano alle sentenze pronunciate in contraddittorio, in contumacia
e alle transazioni giudiziali; esse non si applicano invece alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, né
alle sentenze che condannano l’attore, in seguito al parziale o totale rigetto della sua domanda, oltre alle spese, al pagamento
di un risarcimento.
(…)».
5.
L’art. 47 della CMR disciplina il profilo della competenza interpretativa sulla Convenzione:
«Qualsiasi divergenza fra due o più parti contraenti sull’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione, che
le parti non abbiano potuto regolare mediante negoziati o in altro modo, può, a richiesta d’una delle parti contraenti interessate,
essere portata avanti la Corte internazionale di giustizia per essere risolta dalla stessa».
B –
Diritto dell’Unione Europea
6.
L’art. 351, primo e secondo comma, TFUE (già art. 307 CE) ha il seguente tenore:
«Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al
1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una
parte e uno o più Stati terzi dall’altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a
tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza
per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta».
7.
I ‘considerando’ sedicesimo, diciassettesimo e venticinquesimo del regolamento n. 44/2001 recitano:
«(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro
siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.
(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro,
una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività
di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei
documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente
regolamento.
(…)
(25) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle
convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali».
8.
L’art. 27 del regolamento n. 44/2001 detta la seguente disciplina per l’ipotesi di contemporanea pendenza della medesima domanda
dinanzi ai giudici di più Stati membri (litispendenza):
«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo
oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata
la competenza del giudice adito in precedenza.
2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria
incompetenza a favore del primo».
9.
L’art. 34 del regolamento n. 44/2001 prevede che sia possibile negare il riconoscimento di una decisione straniera nei seguenti
casi:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
(…)
3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
(…)».
10.
L’art. 35 del regolamento n. 44/2001 introduce ulteriori motivi di diniego; il suo n. 3 recita:
«Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello
Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».
11.
Qualora, ai sensi degli artt. 43 e 44, venga proposto un ricorso contro la decisione riguardante la dichiarazione di esecutività,
sono parimenti applicabili, ex art. 45, n. 1, del regolamento n. 44/2001, i sopra menzionati motivi di diniego del riconoscimento.
12.
L’art. 71 disciplina il rapporto tra il regolamento n. 44/2001 e le convenzioni cui partecipano gli Stati membri nel modo
seguente:
«1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.
2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:
a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia
particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione (…)
b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa
a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.
Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto
determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile
applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni».
III –
Fatti e questioni pregiudiziali
13.
Nell’aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la TNT [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «TNT»)
stipulavano un contratto per il trasporto su strada di merci, aventi un valore di DEM 103 540 ed un peso di 12 kg, da Zoetermeer,
nei [OSCURATO:PERSONA], a Unterschleiβheim, Germania. Le merci non sono giunte nel luogo di destinazione. Al contratto, secondo gli
accertamenti del giudice del rinvio, trovano applicazione le disposizioni della CMR.
14.
Il 6 maggio 2002 la TNT intentava una causa dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di far accertare che la sua responsabilità
nei confronti della AXA [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «AXA»), società assicuratrice della [OSCURATO:PERSONA], non eccedeva i limiti
stabiliti dall’art. 23 della CMR [8,33 diritti speciali di prelievo (corrispondenti a EUR 8,98) al chilo]. La domanda veniva
respinta con sentenza 4 maggio 2005; tale sentenza veniva impugnata dalla TNT dinanzi al Gerechtshof te ’s‑Gravenhage.
15.
Per parte sua, il 20 agosto 2004 la AXA promuoveva dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] I un’azione contro la TNT al fine di ottenere
il risarcimento del danno subito dalla società assicurata dovuto alla perdita delle merci.
16.
Nel corso di tale procedimento la TNT sollevava un’eccezione di litispendenza ex art. 31, n. 2, della CMR. Ciononostante,
il [OSCURATO:PERSONA] si riteneva competente a conoscere della lite non reputando, alla luce della costante giurisprudenza del Bundesgerichtshof
(Corte federale tedesca; in prosieguo: il «BGH»), che l’azione di accertamento negativo promossa dalla TNT e l’azione di condanna
promossa dalla AXA vertessero sulla «stessa controversia» nel senso di cui all’art. 31, n. 2, della CMR. [OSCURATO:PERSONA], con
sentenze 4 aprile e 7 settembre 2006, condannava la TNT al risarcimento dei danni.
17.
Il 6 marzo 2007 la AXA chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare esecutive nei [OSCURATO:PERSONA] le sentenze del [OSCURATO:PERSONA] I.
Tale istanza veniva accolta con provvedimento d’urgenza il 28 marzo 2007. Il ricorso presentato avverso detta decisione ex
art. 43 del regolamento n. 44/2001 non aveva esito positivo.
18.
La TNT riproponeva la propria domanda presentando un ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA]. Essa, a fondamento della
propria pretesa, rilevava che l’art. 31 della CMR rendeva inoperante il divieto, posto dall’art. 35, n. 3, del regolamento
n. 44/2001, di controllo della competenza del giudice dello Stato membro d’origine. Al momento della presentazione del ricorso
per cassazione il Gerechtshof te ’s‑Gravenhage non si era ancora pronunciato sull’impugnazione da parte della TNT della decisione
con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’azione di accertamento negativo dalla stessa promossa.
19.
In questo contesto lo [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sottoporre alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni:
«1) Se l’art. 71, n. 2, initio e lett. b), secondo capoverso, del regolamento n. 44/2001 debba essere inteso:
i) nel senso che il regime di riconoscimento ed esecuzione del regolamento n. 44/2001 soggiace al regime della convenzione relativa
a una materia particolare solo se il regime di tale convenzione fa valere l’esclusività, oppure
ii) nel senso che, in caso di applicabilità simultanea delle condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della convenzione
relativa a una materia particolare e di quelle del regolamento n. 44/2001, le condizioni di tale convenzione devono sempre
trovare applicazione e quelle del regolamento n. 44/2001 devono essere disapplicate, anche qualora la convenzione relativa
a una materia particolare non faccia valere efficacia esclusiva nei confronti di altre disposizioni internazionali di riconoscimento
ed esecuzione.
2) Se la Corte, al fine di evitare decisioni divergenti riguardo al concorso [di norme] di cui alla prima questione, sia competente
ad interpretare – in modo vincolante per i giudici degli Stati membri – la [CMR], nei limiti in cui essa riguarda la materia
di cui all’art. 31 di quella Convenzione.
3) Nel caso in cui la seconda questione venga risolta in senso affermativo, ed anche la prima questione, lett. a), venga risolta
in tal senso, se il regime di riconoscimento e di esecuzione di cui all’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR, debba essere interpretato
nel senso che esso non fa valere esclusività e lascia spazio all’applicazione di altre disposizioni di esecuzione internazionali,
che consentono il riconoscimento o l’esecuzione, come il regolamento n. 44/2001.
Nel caso in cui la Corte risolva in senso affermativo la prima questione, lett. b), ed inoltre risolva in senso affermativo
anche la seconda questione, lo [OSCURATO:PERSONA] (...) solleva ancora le seguenti tre questioni:
4) Se l’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR consenta al giudice dello Stato richiesto, in caso di un’istanza di esecutività, di esaminare
se il giudice dello Stato di origine fosse internazionalmente competente a conoscere la controversia.
5) Se l’art. 71, n. 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere inteso nel senso che, in caso di concorso del regime di litispendenza
della CMR con quello del regolamento n. 44/2001, il regime di litispendenza della CMR prevalga su quello del regolamento n.
44/2001.
6) Se nella causa in esame la declaratoria richiesta nei [OSCURATO:PERSONA] e il risarcimento dei danni chiesto in Germania riguardino
la “stessa controversia”, ai sensi dell’art. 31, n. 2, della CMR».
20.
Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno preso posizione la TNT, il governo dei [OSCURATO:PERSONA], il governo ceco, il governo
tedesco e la Commissione europea.
IV –
Analisi giuridica
A –
Osservazioni preliminari
21.
In caso di danni o perdite connesse ad un trasporto è possibile che entrambe le parti agiscano in giudizio: chi ha la titolarità
dei beni (il mittente o il destinatario) può agire per il risarcimento dei danni e, inversamente, il trasportatore può agire
per far dichiarare la propria assenza di responsabilità o, tutt’al più, la propria responsabilità limitata (c.d. azione di
accertamento negativo).
22.
La disciplina che la CMR detta con riguardo al profilo del risarcimento dei danni è oggetto di interpretazione difforme da
parte dei giudici degli Stati contraenti della Convenzione. Il grado di colpa cui, ex art. 29 della CMR, è associata l’esclusione
della limitazione di responsabilità viene talvolta interpretato in modo restrittivo, talaltra in modo estensivo (
7
). Le parti sono così incentivate a gareggiare tra loro nella «corsa al tribunale» che adotta l’interpretazione ad esse più
favorevole (
8
), la conseguenza di ciò è la non rara pendenza di procedimenti paralleli dinanzi a giudici di Stati membri diversi.
23.
In realtà, l’art. 31, n. 2, della CMR, dispone che ogni nuova azione è irricevibile allorché tra le parti è già pendente un
procedimento avente ad oggetto la «stessa controversia» (disciplina della litispendenza). Poiché, tuttavia, nemmeno con riguardo
alla disciplina della litispendenza si registra uniformità interpretativa tra i giudici degli Stati contraenti (
9
), la possibilità di procedimenti paralleli non è affatto da escludersi.
24.
I giudici di alcuni Stati contraenti della CMR, inclusi i giudici tedeschi, interpretano in modo restrittivo la nozione di
«stessa controversia». Essi sono dell’avviso che le azioni reciproche di cui sopra non vertano sulla «stessa controversia»,
in quanto un’azione sarebbe finalizzata solo ad un accertamento (negativo), mentre l’altra ad una condanna. Secondo tale tesi
lo scopo dell’azione di condanna eccederebbe l’oggetto dell’azione di accertamento; l’oggetto del processo non sarebbe dunque
identico. Se ne fa conseguire, pertanto, che la pendenza di un’azione di accertamento negativo non osterebbe alla proposizione
di un’azione di condanna (
10
).
25.
Seguendo tale impostazione il [OSCURATO:PERSONA] I si è ritenuto competente a pronunciarsi sull’azione di condanna esperita
dalla AXA, sebbene nei [OSCURATO:PERSONA] fosse già pendente l’azione di accertamento negativo promossa dalla TNT.
26.
[OSCURATO:PERSONA], al pari dei giudici di altri Stati contraenti (
11
), ritiene invece che, ai sensi dell’art. 31, n. 2, della CMR, anche un’azione di accertamento negativo promossa in precedenza
prevenga l’azione di condanna esperita successivamente. In proposito viene, inter alia, richiamata la giurisprudenza della
Corte relativa alla disciplina della litispendenza di cui all’art. 21 della Convenzione di Bruxelles (
12
).
27.
La causa principale, ad ogni buon conto, si trova già in una fase avanzata. Il problema non è più quello di stabilire se il
giudice adito sia competente a pronunciarsi sull’azione di condanna, sebbene la controparte abbia precedentemente esperito
un’azione di accertamento negativo dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] I ha
già reso una decisione esecutiva sul punto. I giudici dei [OSCURATO:PERSONA] devono semplicemente decidere se tale decisione possa
essere riconosciuta ed eseguita nei [OSCURATO:PERSONA]. Una delle questioni centrali del presente procedimento concerne la possibilità
di riesaminare, in tale sede, la competenza giurisdizionale del giudice d’origine.
28.
L’art. 45, n. 1, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’art. 35, n. 3, del medesimo regolamento vieta il
controllo della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione
di una decisione. Anche se il giudice dell’esecuzione reputasse che il giudice della cognizione abbia errato nel ritenere
sussistente la propria competenza giurisdizionale, ciò, ai sensi del regolamento n. 44/2001, non potrebbe condurre a negare
l’esecutività della decisione. Nell’ambito del presente procedimento si deve chiarire se anche l’art. 31 della CMR escluda,
in tale fase procedurale, una siffatta verifica della competenza.
29.
Per l’esecuzione nei [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] I assume, perciò, rilievo stabilire come vadano reciprocamente
delimitati gli ambiti di applicazione della CMR e del regolamento n. 44/2001. Solo laddove la CMR precluda l’applicazione
della disciplina del regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, il giudice dell’esecuzione potrebbe essere legittimato
a verificare la competenza giurisdizionale del giudice che ha reso la decisione eseguenda.
B –
Sulla prima questione pregiudiziale
30.
Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede come vada interpretato l’art. 71 del regolamento n. 44/2001
in relazione al rapporto istituito tra il medesimo regolamento e le convenzioni concluse dagli Stati membri che, in materie
particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (in prosieguo: le
«convenzioni speciali»). In sintesi, si vuole sapere se l’art. 71 subordini la prevalenza applicativa delle norme di una convenzione
speciale al fatto che esse facciano valere la propria portata esclusiva.
31.
Per la soluzione di tale questione va premessa qualche osservazione di carattere generale sulla funzione dell’art. 71 del
regolamento n. 44/2001.
32.
Come già correttamente osservato dall’avvocato generale Tesauro nella causa Tatry in relazione alla norma precedente, l’art. 57
della Convenzione di Bruxelles, tale disposizione opera un coordinamento tra la Convenzione di Bruxelles (ovvero il regolamento
n. 44/2001), da una parte, e le convenzioni precedentemente concluse dagli Stati membri aventi ad oggetto la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari, dall’altra (
13
).
33.
L’art. 71 del regolamento n. 44/2001, nell’escludere l’ambito di applicazione del regolamento a determinate condizioni, rende
possibile l’applicazione delle convenzioni speciali concluse dagli Stati membri.
34.
Come sottolineato dalla Corte nella sentenza Tatry, lo scopo della deroga introdotta è quello di garantire il rispetto delle
norme sulla competenza giurisdizionale nonché sul riconoscimento e sull’esecuzione di decisioni straniere stabilite da convenzioni
speciali, in quanto norme emanate tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano (
14
). Come si desume dal venticinquesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, il suo art. 71 è preordinato a rendere possibile
agli Stati membri l’adempimento dei loro obblighi internazionali.
35.
Tale limitazione dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, tuttavia, si pone in una certa misura in rapporto
di tensione con la portata applicativa sostanzialmente riconosciuta al diritto dell’Unione e con il carattere gerarchicamente
superiore che tale diritto presenta rispetto alle normative nazionali, comprese le convenzioni concluse dagli Stati membri.
Al fine di rispettare la portata applicativa del regolamento, esso dovrà sempre essere impiegato laddove a ciò non osti una
convenzione speciale. Le limitazioni dell’ambito di applicazione del regolamento, pertanto, vanno interpretate restrittivamente
e risultano necessarie solo laddove siano rese necessarie dal rispetto di convenzioni speciali.
36.
Ciò determina due conseguenze:
– l’art. 71 del regolamento accorda prevalenza alle norme convenzionali solo con specifico riferimento alle questioni disciplinate
dalle convenzioni speciali (
15
). Qualora una convenzione non disciplini una determinata questione o la disciplini in modo incompleto, si dovranno applicare
– eventualmente in funzione integrativa – le norme del regolamento;
– anche qualora una determinata questione risulti regolamentata in una convenzione speciale, ma la relativa disciplina non faccia
valere il proprio carattere esclusivo, ponendosi solo come sussidiaria rispetto ad altre normative o come alternativa discrezionalmente
preferibile a queste ultime, le norme del regolamento non soggiaceranno alla convenzione speciale (
16
), ma, piuttosto, potranno essere applicate in luogo di questa.
37.
Tali principi hanno trovato riscontro nella disciplina di cui all’art. 71, n. 2, del regolamento, in una certa misura norma
di attuazione o di coordinamento dell’art. 71, n. 1 (
17
).
38.
Dall’art. 71, n. 2, lett. b), primo capoverso, si desume l’applicabilità della normativa posta dal regolamento in materia
di riconoscimento e di esecuzione anche laddove la decisione in questione sia stata emanata da un giudice la cui competenza
riposi su una convenzione speciale. Una convenzione che disciplina il profilo del foro competente subentra alle disposizioni
del capo II del regolamento n. 44/2001, ma ciò non significa che l’intero regolamento venga privato di operatività e che,
conseguentemente, le questioni non disciplinate dalla convenzione (in particolare le questioni relative al riconoscimento
e all’esecuzione) vadano risolte alla luce del diritto nazionale. Le norme del regolamento sul riconoscimento e l’esecuzione,
al contrario, rimangono applicabili, salvo quanto previsto dal secondo capoverso della norma.
39.
L’art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, è di centrale importanza per il caso di specie. Ai sensi del primo periodo di
tale capoverso si applicano le condizioni per il riconoscimento e per l’esecuzione poste dalle convenzioni speciali di cui
sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto. Da tale disposto discende, a contrario, che il regolamento
possa essere impiegato qualora tali convenzioni non dettino alcuna disciplina o dettino una disciplina incompleta.
40.
La lettera della norma, in realtà, non chiarisce se il regime convenzionale debba far valere la propria esclusività. Poiché
le limitazioni dell’ambito di applicazione del regolamento vanno interpretate restrittivamente, risulterebbe contrario agli
scopi del regolamento che le sue norme venissero disapplicate anche laddove le convenzioni speciali non lo richiedano inderogabilmente
al fine di far valere esclusivamente le proprie regole (
18
).
41.
A favore di una siffatta interpretazione restrittiva dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001 per quanto concerne il profilo
del riconoscimento e dell’esecuzione depone, inoltre, il principio del
favor executionis
che caratterizza il regolamento (
19
). La Corte, già nella sentenza Tatry, aveva sottolineato che la finalità della Convenzione di Bruxelles consistesse nel «potenziare
nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio e nel facilitare il riconoscimento delle decisioni
onde garantirne l’esecuzione» (
20
).
42.
Qualora la convenzione in oggetto non subordini la possibilità di esecuzione di una decisione straniera alle sole condizioni
da essa dettate, ma consenta l’applicazione alternativa di norme diverse, l’applicazione delle norme che facilitano l’esecuzione
rispecchierebbe il principio del
favor executionis
.
43.
In particolare, il regime del regolamento n. 44/20001, se raffrontato a quello delineato dalle convenzioni internazionali,
rende di norma più agevole l’esecuzione. Infatti, data la fiducia reciproca che sta alla base della stretta cooperazione tra
i giudici degli Stati membri, il regolamento pone, in materia di riconoscimento ed esecuzione, requisiti minori rispetto a
quelli dettati nel caso degli strumenti internazionali. Tale aspetto, ad esempio, è attestato dall’impossibilità di riesame
della competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro d’origine di cui all’art. 35, n. 3, del regolamento.
44.
Alla luce di tutto ciò, la prima questione va risolta nei seguenti termini:
L’art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, del regolamento n. 44/2001 va interpretato nel senso che le norme del regolamento
che dettano le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emanate da un giudice di un diverso Stato membro
soggiacciono al regime posto a questo riguardo da una convenzione speciale di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo
Stato membro richiesto solo laddove la convenzione disciplini la materia in modo talmente definitivo ed esclusivo da risultare
ostativa all’applicazione del regolamento.
C –
Sulla seconda questione pregiudiziale
45.
Con la seconda questione pregiudiziale lo [OSCURATO:PERSONA] desidera sapere se la Corte abbia competenza interpretativa sulla CMR.
Osservando da vicino la questione, emergono due aspetti.
46.
Da una parte, si deve chiarire se la Corte, in sede di applicazione dell’art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, del regolamento,
possa analizzare la CMR al fine di definire l’ambito di applicazione del regolamento stesso.
47.
Dall’altra, lo [OSCURATO:PERSONA] con tale questione pregiudiziale richiede altresì che si chiarisca se la Corte possa interpretare,
in generale, una convenzione speciale di cui sono parti gli Stati membri al fine di assicurare un’esegesi uniforme della disciplina
della litispendenza di cui alla convenzione e al regolamento n. 44/2001.
48.
Se, tuttavia, dalla prima indagine dovesse emergere che la CMR non contiene norme tali da prevalere sulle disposizioni in
materia di riconoscimento e di esecuzione del regolamento, tale secondo aspetto della seconda questione pregiudiziale avrebbe
valenza meramente ipotetica. In siffatta ipotesi, infatti, i giudici olandesi non sarebbero legittimati, ex art. 35, n. 3,
del regolamento n. 44/2001, a controllare la competenza del giudice che ha reso la decisione eseguenda. Conseguentemente non
vi sarebbe motivo di soffermarsi oltre sulla questione della correttezza dell’interpretazione fornita da quel giudice in relazione
alla disciplina della litispendenza di cui all’art. 31 della CMR.
49.
Solo a seguito di interpretazione può definirsi se la CMR contenga norme tali da prevalere sulle disposizioni in materia di
riconoscimento e di esecuzione del regolamento. La Corte è, perciò, chiamata a pronunciarsi sulla questione se spetti alla
stessa Corte o ai giudici nazionali effettuare tale interpretazione. La questione che ne discende è se la Corte possa conseguentemente
interpretare direttamente la CMR o solo le norme del regolamento in considerazione della CMR.
1. Accordi dei quali l’Unione è parte contraente
50.
Ai sensi dell’art. 267 TFUE (ex art. 234 CE) la Corte ha competenza interpretativa sugli atti compiuti dalle istituzioni,
dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Secondo giurisprudenza costante, tra gli atti conclusi dalle istituzioni sono
da annoverarsi anche le convenzioni internazionali delle quali l’Unione stessa sia divenuta parte a seguito della procedura
di cui all’art. 218 TFUE (ex art. 300 CE). Tali convenzioni fanno parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione
e, nell’ambito di tale ordinamento giuridico, la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale in merito all’interpretazione
del diritto (
21
).
51.
La CMR, in realtà, non è stata conclusa dall’Unione ma dai singoli Stati membri; ne consegue che la competenza della Corte
in materia di interpretazione di detta Convenzione non può farsi derivare direttamente dalla partecipazione dell’Unione alla
stessa.
2. Sull’eventuale analogia con gli accordi misti
52.
La CMR non costituisce un accordo c.d. misto, ovvero un accordo concluso congiuntamente dall’Unione e dagli Stati membri in
virtù di una competenza ripartita per quanto riguarda la materia disciplinata. Ciononostante, il giudice del rinvio, facendo
riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
22
) riguardante l’interpretazione dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in
prosieguo: l’«accordo TRIPS»), ipotizza la sussistenza di un’analogia con la competenza interpretativa che la Corte ha rispetto
agli accordi misti.
53.
Gli accordi misti sono in ogni caso accordi conclusi dall’Unione, che la Corte, negli ambiti definiti dalla competenza dell’Unione,
può certamente interpretare (
23
). Non è sempre possibile, tuttavia, distinguere agevolmente i rispettivi ambiti di competenza. In tal senso, la Corte, nella
sua giurisprudenza sull’art. 50 dell’accordo TRIPS, ha riconosciuto che può interpretare tale disposizione relativa alle misure
provvisorie preordinate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale anche quando essa deve applicarsi in un caso concreto
ai fini della tutela non già di un marchio comunitario bensì di un marchio nazionale (
24
). La Corte giustifica la propria tesi adducendo l’auspicabilità di un’interpretazione uniforme dell’art. 50 dell’accordo TRIPS
in quanto le disposizioni nazionali di attuazione di tale norma prescindono dalla tipologia di marchio in questione (
25
).
54.
Il giudice del rinvio si domanda se da questa giurisprudenza discenda una competenza interpretativa della Corte sulla disciplina
della litispendenza di cui alla CMR, sebbene non si tratti di una disciplina contenuta in un accordo concluso dall’Unione.
Secondo tale giudice un’analoga esigenza di esegesi uniforme potrebbe esistere anche riguardo all’art. 31 della CMR e all’art. 27
del regolamento n. 44/2001.
55.
In effetti la Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future
divergenze di interpretazione, questa disposizione, applicabile sia a situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia a
situazioni che rientrano nel diritto comunitario riceva un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui
essa verrà applicata (
26
).
56.
Da ciò, tuttavia, non può farsi discendere che il diritto dell’Unione imponga che anche il regime della litispendenza di cui
alla CMR e al regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato in modo uniforme. L’accordo TRIPS, infatti, è una convenzione
di cui l’Unione è parte; le sue norme sono incorporate nel diritto dell’Unione e, pertanto, in questo contesto, la loro interpretazione
assume rilevanza.
57.
Al contrario la CMR e il regolamento n. 44/2001 sono strumenti giuridici di carattere diverso che, ai sensi dell’art. 71 del
regolamento n. 44/2001, sono indipendenti l’una dall’altro; il regolamento non inficia le norme della CMR sulla competenza
giurisdizionale. Diversamente rispetto a quanto si verifica nell’ambito dell’accordo TRIPS ma anche nell’ambito del diritto
della concorrenza (
27
), per quanto concerne il rapporto tra il regolamento n. 44/2001 e la CMR – oggetto di interesse in questa sede – non si verifica
quella commistione tra norme che trovano applicazione nei riguardi di situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione e norme
che si riferiscono a situazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale diritto. Ne segue che non sussiste un
comparabile interesse dell’Unione ad un’interpretazione uniforme delle disposizioni applicabili, interesse tale da poter legittimare
l’estensione della competenza interpretativa della Corte alle norme della CMR.
3. Sull’interpretazione degli accordi dei quali l’Unione non è parte contraente
58.
Gli accordi conclusi esclusivamente da Stati membri, di norma, non divengono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione
e non vincolano quest’ultima (
28
). Ne discende che, in linea generale, non è compito della Corte procedere all’interpretazione di siffatte convenzioni (
29
). In una serie di casi, però, la Corte si è ritenuta competente ad interpretare convenzioni non concluse dall’Unione (ovvero
dall’allora Comunità).
a) Sulla competenza interpretativa in virtù di una successione nelle funzioni
59.
La Corte, prima che la Comunità aderisse all’OMC, si è eccezionalmente ritenuta competente ad interpretare l’originario Accordo
generale sul commercio e sulle tariffe del 1947 (in prosieguo: il «GATT»), facendo valere il fatto che la Comunità, sebbene
non avesse di per sé firmato l’accordo, era subentrata negli obblighi assunti dagli Stati membri. Secondo la Corte le corrispondenti
competenze erano state trasferite dagli Stati membri alla Comunità ex artt. 111 e 113 del Trattato CEE, tanto che la Comunità,
da quel momento in poi, aveva concluso, ai sensi dell’art. 114 del Trattato CEE allora vigente, gli accordi tariffari e commerciali
stipulati nell’ambito del GATT «a nome della Comunità» (
30
).
60.
Per quanto concerne il diritto internazionale processuale, all’Unione, ai sensi dell’art. 81, n. 2, lett. a), TFUE (ex art. 65 CE)
è, in effetti, attribuita la competenza ad adottare misure volte a garantire il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
giudiziarie ed extragiudiziali concernenti la materia civile e commerciale. La Corte, nel proprio parere 1/03, ha inoltre
stabilito che l’Unione, in tale ambito, detiene anche una competenza esclusiva rispetto alla conclusione di convenzioni internazionali (
31
).
61.
La CMR, tuttavia, affronta solo in misura marginale questioni di carattere processual civilistico; nell’ambito di tale convenzione
è la disciplina del contratto di trasporto di merci su strada ad assumere valenza centrale. Sebbene la stessa Unione, al riguardo,
possa disporre di una competenza concorrente fondata sulle disposizioni in materia di trasporti (artt. 90 TFUE e segg.) o
di ravvicinamento delle legislazioni (art. 114 TFUE), non risulta che essa ne abbia già fatto un uso abbondante. Una successione
di carattere funzionale dell’Unione nelle competenze degli Stati membri per quanto concerne la CMR, perciò, è già per tale
motivo esclusa (
32
).
62.
Come del resto ho già avuto modo di precisare nelle conclusioni da me rese nella causa Intertanko (
33
), è dubbio che, a prescindere dalla portata delle competenze dell’Unione, la mera esistenza di una corrispondente competenza
della stessa basti di per sé ad affermare la vincolatività per l’Unione degli obblighi di diritto internazionale assunti dagli
Stati membri e la conseguente competenza interpretativa della Corte. La vicenda del GATT costituisce un caso eccezionale in
quanto il trasferimento delle funzioni di politica commerciale è stato disposto nell’ex Trattato CEE. In tale fattispecie,
inoltre, la successione nelle funzioni risultava particolarmente necessaria considerato il sistema del commercio internazionale
fondato sullo sviluppo.
63.
La CMR, di contro, è un mero accordo concluso dagli Stati membri per la disciplina di rapporti giuridici privatistici. In
essa non si riscontra quel carattere evolutivo rinvenibile nel GATT.
64.
In materia di competenza giurisdizionale nonché di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, è in primo luogo il disposto
dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001 ad escludere che l’Unione debba, per così dire, subentrare nella posizione degli Stati
membri quali contraenti di convenzioni aventi ad oggetto materie particolari. Tale norma, infatti, dispone proprio che le
convenzioni delle quali sono parti gli Stati membri rimangono, in quanto tali, impregiudicate dalle iniziative del legislatore
dell’Unione.
b) Sulla competenza interpretativa in materia di diritto internazionale consuetudinario sancito da convenzioni internazionali
65.
La Corte ha titolo per interpretare le norme delle convenzioni internazionali non concluse dall’Unione laddove esse siano
vincolanti anche per quest’ultima in quanto espressione di regole consuetudinarie sancite dal diritto internazionale generale
e vadano impiegate come parametro di validità degli atti compiuti dalle istituzioni dell’Unione (
34
). Le norme della CMR, tuttavia, non hanno tale valenza.
c) Sulla competenza interpretativa in forza di un trasferimento di competenze
66.
La Corte, inoltre, ha competenza interpretativa sulle convenzioni internazionali connesse con l’oggetto dei trattati, laddove
tale competenza le sia espressamente attribuita dagli Stati contraenti. Ad esempio, al riguardo, si possono addurre i protocolli
allegati alla Convenzione di Bruxelles e alla Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (
35
).
67.
La CMR, di contro, non dispone alcun esplicito trasferimento di competenza interpretativa alla Corte; l’art. 47 della medesima
convenzione, invece, prevede che sia la Corte internazionale di giustizia a poter interpretare le norme in essa contenute.
Tale competenza, in realtà, si riferisce alle sole controversie tra gli Stati membri e perciò, nel singolo caso, non esclude
né la competenza interpretativa degli organi giurisdizionali degli Stati membri in merito alla CMR, né la competenza della
Corte dell’Unione europea.
d) Sulla competenza interpretativa in virtù di un rinvio
68.
Secondo la giurisprudenza, la Corte può interpretare le singole norme contenute negli accordi internazionali laddove esse
siano richiamate dal diritto dell’Unione (
36
) o laddove quest’ultimo sia stato adottato al fine di recepire nell’Unione previsioni di convenzioni internazionali (
37
).
69.
L’art. 71 del regolamento n. 44/2001, tuttavia, non può essere parificato ad una norma di rimando; tale disposizione fa sì
riferimento alle convenzioni speciali concluse dagli Stati membri ma tale richiamo non ha la funzione di incorporare le norme
di siffatte convenzioni nel diritto dell’Unione. L’art. 71, piuttosto, circoscrive l’ambito di applicazione del regolamento
al fine di far sì che le convenzioni possano continuare a trovare applicazione in quanto atti degli Stati membri.
70.
Il giudice del rinvio, di contro, sembra ritenere che le convenzioni richiamate nell’art. 71 del regolamento vengano assorbite
all’interno di quest’ultimo e in proposito richiama la relazione Schlosser (
38
), ove si afferma che le disposizioni sulla competenza delle convenzioni speciali vanno considerate in linea di principio come
disposizioni sulla competenza della stessa Convenzione di Bruxelles.
71.
Tale affermazione, in realtà, è volta semplicemente a chiarire che la competenza giurisdizionale che si fonda su una convenzione
speciale è, sotto il profilo gerarchico, analoga alla competenza che si fonda sulla Convenzione di Bruxelles. Il fatto che
sia una convenzione speciale a fissare la competenza di un giudice non può costituire motivo ostativo al riconoscimento ed
esecuzione della sentenza in un altro Stato membro e ciò nemmeno laddove il giudice richiesto sia ubicato in uno Stato membro
che non è parte della convenzione speciale (
39
).
72.
Dal richiamato passaggio della relazione Schlosser, pertanto, non deriva, per così dire, l’incorporazione nel regolamento
n. 44/2001 dell’intera disciplina posta nella convenzione speciale e, perciò, la sua trasformazione in diritto dell’Unione.
Una tale tesi contrasterebbe palesemente con la lettera dell’art. 71, ai sensi del quale il regolamento
lascia impregiudicate
le convenzioni speciali.
e) Conclusione parziale
73.
A titolo di conclusione parziale può dunque affermarsi che la CMR non costituisce un accordo di diritto internazionale che
è entrato a far parte, in senso lato, dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Di conseguenza, la Corte non è competente ad
interpretare in via diretta tale accordo concluso tra gli Stati membri.
4. Sull’interpretazione dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001 in considerazione della disciplina della CMR
74.
Le parti concordano invece sul fatto che la Corte, nel delimitare gli ambiti di applicazione del regolamento n. 44/2001 e
di una convenzione speciale stipulata dagli Stati membri, deve disporre della competenza a esaminare il contenuto normativo
della convenzione in questione.
75.
La Corte, nella sentenza Tatry, riguardo all’art. 57 della Convenzione di Bruxelles (norma precedente all’art. 71 del regolamento
n. 44/2001), ha esaminato se la disciplina della litispendenza di cui all’art. 21 della stessa Convenzione pregiudicasse la
Convenzione internazionale sull’unificazione di talune norme relative al sequestro conservativo delle navi d’alto mare (
40
). La Corte, in ogni caso, non ha meglio specificato ove riposasse la propria competenza a interpretare detta convenzione internazionale
conclusa dagli Stati membri.
76.
Personalmente, non considero corretto l’intervento della Corte sul punto e condivido le valutazioni delle parti dell’odierno
procedimento circa il fatto che la Corte, in sede di applicazione dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001, deve disporre della
competenza a prendere conoscenza del contenuto di una convenzione conclusa dagli Stati membri con riferimento a materie particolari.
La Corte, altrimenti, non sarebbe in grado di definire l’ambito di applicazione del regolamento e, perciò, di garantire l’applicazione
uniforme del diritto dell’Unione.
77.
La Corte, in ogni caso, non procede ad un’interpretazione originaria dell’accordo internazionale concluso dagli Stati membri
ma ad un’interpretazione dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001 alla luce dell’applicazione delle disposizioni contenute
in detto accordo ad opera del giudice nazionale. Il contenuto normativo della convenzione, pertanto, costituisce, per così
dire, l’orizzonte giuridico e fattuale entro il quale si sviluppa la prassi interpretativa del diritto dell’Unione.
78.
In questo contesto la Corte si trova in una posizione analoga rispetto a quella in cui si trova nell’ambito di un procedimento
pregiudiziale in cui venga sollevata una questione di «compatibilità» di una norma interna con il diritto dell’Unione. In
tale scenario processuale la Corte, infatti, non è legittimata ad accertare in modo vincolante il contenuto della noma nazionale
per poi giudicarne, in modo esclusivo, la conformità al diritto dell’Unione; essa, piuttosto, interpreta il diritto dell’Unione
in considerazione di una normativa quale quella concretamente configurata nella regola nazionale in questione.
79.
Un siffatto approccio, che prima facie potrebbe apparire puramente formalistico, in realtà è alquanto motivato sotto il profilo
giuridico. La Corte, operando come si è detto, salvaguarda l’originaria ed esclusiva competenza interpretativa che i giudici
degli Stati membri hanno sul proprio diritto nazionale, comprese le convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro
interessato. Ne consegue che spetta al giudice nazionale, in via esclusiva, esaminare il proprio diritto nazionale alla luce
dell’interpretazione fornita dalla Corte, disapplicandolo laddove esso contrasti con il diritto dell’Unione.
80.
In relazione alla questione relativa all’interpretazione della CMR, dai rilievi effettuati discende che la Corte può prendere
conoscenza di tale convenzione al fine di interpretare l’art. 71 del regolamento n. 44/2001. La ricostruzione che la Corte
fa delle norme della CMR di volta in volta rilevanti, tuttavia, non è vincolante per i giudici nazionali; questi ultimi, però,
sono obbligati a tenere conto dell’interpretazione dell’art. 71 del regolamento che la Corte ha posto alla base della propria
lettura della normativa di cui alla CMR.
81.
La ricostruzione circa la ripartizione dei compiti tra giudice del rinvio e Corte operata in questa sede in relazione all’art. 71
del regolamento n. 44/2001 trova un parallelo nella giurisprudenza relativa all’art. 351 TFUE (ex art. 307 CE).
82.
Anche tale norma disciplina l’ipotesi di concorso tra gli obblighi imposti da accordi conclusi in precedenza dagli Stati membri
e il diritto dell’Unione. Al riguardo, nella sentenza Levy (
41
), la Corte ha sottolineato che nell’ambito di un procedimento pregiudiziale non spettasse alla Corte, bensì al giudice nazionale,
accertare quali fossero gli obblighi imposti allo Stato membro interessato da una convenzione internazionale anteriore e definirne
i limiti in modo da stabilire in quale misura tali obblighi ostassero all’applicazione dell’atto emanato dall’allora Comunità.
83.
Nella sua giurisprudenza relativa all’art. 351 TFUE la Corte, inoltre, ha enunciato l’obbligo di interpretare gli accordi
precedentemente conclusi dagli Stati membri, ove possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione (
42
). Alla luce di ciò si deve valutare se un corrispondente obbligo di interpretazione conforme si ponga anche con riferimento
al concorso tra convenzioni degli Stati membri e il regolamento n. 44/2001, di cui all’art. 71 del medesimo regolamento. Ciò
sarebbe importante per stabilire se la disciplina della litispendenza di cui all’art. 31 della CMR vada interpretata in conformità
all’art. 27 del regolamento n. 44/2001.
84.
La divergenza rilevabile tra la soluzione dei possibili conflitti di norme fornita, da una parte, nell’art. 351 TFUE e, dall’altra,
nell’art. 71 del regolamento n. 44/2001, tuttavia, induce ad escludere che, in relazione all’art. 71 del regolamento, si debba
procedere ad un’interpretazione conforme.
85.
In proposito si deve inoltre premettere che l’art. 351 TFUE, secondo costante giurisprudenza, non trova applicazione nei rapporti
tra Stati membri (
43
). Nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che la normativa della CMR deve essere applicata nell’ambito di un procedimento
che presenta punti di contatto con due Stati membri, la norma in questione non riveste perciò un’importanza diretta.
86.
Anche a prescindere da ciò, l’art. 351 TFUE non si applicherebbe nemmeno dal punto di vista sostanziale. Tale norma si fonda
sul principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a conferire efficacia al TUE e al TFUE attraverso la rimozione dei
vincoli internazionali che si pongano in contrasto con i trattati, procedendo, ove giuridicamente possibile, all’adeguamento
o, in ipotesi estrema, alla denuncia degli accordi in questione (
44
). L’obbligo di interpretazione conforme che risulta da tale norma assume, per così dire, una valenza meno radicale.
87.
La delimitazione dell’ambito di applicazione del regolamento operata dal suo art. 71 esclude, però, in principio la configurabilità
di un conflitto tra un vincolo internazionale assunto dagli Stati membri – in questo caso la CMR – e una disposizione del
diritto dell’Unione – in questo caso il regolamento n. 44/2001 – come presuppone l’art. 351 TFUE. Attraverso il regime introdotto
da tale norma il legislatore comunitario ha consapevolmente lasciato coesistere, anche nei rapporti tra Stati membri, il regolamento
e le convenzioni speciali al fine di accordare prevalenza a queste ultime (
45
). Ne consegue che non vi è alcuna necessità di adeguare o di interpretare le convenzioni in modo conforme al diritto dell’Unione
al fine di evitare il più possibile ogni sua deroga.
5. Conclusioni in relazione alla seconda questione pregiudiziale
88.
In conclusione, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che la Corte non è competente a interpretare la CMR.
La Corte ha invece il compito di interpretare l’art. 71 del regolamento n. 44/2001 in considerazione dell’applicazione, da
parte del giudice nazionale, di quelle norme della CMR che incidono sull’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001
e, a tal fine, di prendere conoscenza del contenuto delle norme della CMR.
D –
Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale
89.
Con la terza questione pregiudiziale lo [OSCURATO:PERSONA] chiede se l’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR detti una disciplina di carattere
non esclusivo, con il risultato che rimane al contempo possibile l’applicazione delle corrispondenti norme del regolamento
n. 44/2001. Tale questione va affrontata unitamente alla quarta, che mira ad accertare se la CMR subordini l’esecuzione di
una decisione alla verifica della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato d’origine.
90.
Alla luce della soluzione fornita alla seconda questione, tali questioni devono essere riformulate. Oggetto di verifica, perciò,
è se l’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR configuri una disciplina esclusiva ai sensi dell’art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso,
primo periodo, del regolamento n. 44/2001, con il risultato che le norme del regolamento in materia rimangono applicabili,
e se vada, in particolare, escluso un esame della competenza giurisdizionale del giudice che ha reso la sentenza nell’ambito
del procedimento di exequatur.
91.
Ai sensi dell’art. 31, n. 3, della CMR, una sentenza pronunciata da un giudice di uno Stato contraente che abbia carattere
esecutivo diviene ugualmente esecutiva negli altri Stati contraenti non appena siano state adempiute le formalità all’uopo
prescritte nello Stato interessato. L’art. 31, n. 4, della CMR precisa nel dettaglio a quale tipologia di decisioni definitive
trovi applicazione l’art. 31, n. 3.
92.
L’art. 31, n. 3, secondo periodo, della CMR, inoltre, stabilisce, quale condizione negativa, che le menzionate formalità non
possono comportare alcun «riesame di merito» del processo («aucune revision de l’affaire»; «shall not permit the merits of
the case to be re‑opened»).
93.
Le norme della CMR citate non sembrano contenere una disciplina esaustiva delle condizioni di esecuzione delle sentenze straniere,
ma paiono rimandare a tale fine alle normative nazionali. L’unica direttiva che viene data al giudice dell’esecuzione riguarda
il divieto di riesame del merito. Posta l’assenza di ulteriori direttive nella CMR, si deve concludere che il richiamo alle
«formalità» prescritte nello Stato dell’esecuzione si riferisca alla complessiva normativa che in tale Stato si applica per
il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni straniere. Sarà, perciò, tale normativa a definire i contorni del procedimento
per la concessione dell’
exequatur
, la necessaria sussistenza di presupposti di carattere sostanziale o ancora la compatibilità della decisione eseguenda con
l’
ordre public
.
94.
Tale impostazione si spiega considerando il momento storico in cui la Convenzione è stata conclusa. Nel 1956 in molti Stati
contraenti era usuale che, in sede di riconoscimento ed esecuzione di una decisione straniera, si procedesse ad un riesame
del merito della stessa. In questo contesto il richiamo alle «formalità» va inteso come indicativo della natura meramente
«formale» del controllo posto in essere («contrôle de la régularité formelle») e della rinuncia ad un riesame del merito,
espressamente vietato ex art. 31, n. 3, secondo periodo, della CMR (
46
). Pertanto il termine «formalità», secondo tale accezione, si riferisce a tutti i presupposti che il diritto nazionale richiede
per l’esecuzione, ad eccezione del presupposto dell’esattezza materiale della decisione.
95.
Se ne desume che un regime quale quello posto dalle norme della CMR descritte non disciplina in maniera definitiva le condizioni
relative all’esecuzione. Perciò tali norme, ai sensi dell’art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, primo periodo, del regolamento
n. 44/2001, non ostano all’applicazione degli artt. 38‑52 del regolamento nei rapporti tra gli Stati membri.
96.
Quando l’art. 31 della CMR si occupa delle condizioni alle quali è subordinata l’esecuzione, esso non detta una disciplina
specificamente concepita per il trasporto su strada di merci (
47
). Anche tale aspetto esclude che le norme del regolamento sul riconoscimento e l’esecuzione debbano essere disapplicate.
97.
Rimane da verificare se norme quali quelle della CMR, a differenza da quanto previsto dall’art. 35, n. 3, del regolamento
n. 44/2001, impongano, quale condizione cui è inderogabilmente rimessa l’esecuzione, un esame della competenza giurisdizionale
del giudice che ha reso la decisione.
98.
Tale tesi viene, in parte, fondata sull’art. 31, n. 1, in combinato disposto con il n. 3 dello stesso articolo della CMR.
Si sostiene che, visto che l’art. 31, n. 3, della CMR fa riferimento a «una controversia di cui al paragrafo 1 del presente
articolo», tale norma postulerebbe implicitamente che il giudice dell’esecuzione esamini anche la competenza giurisdizionale,
di cui al n. 1, del giudice d’origine (
48
). Tale interpretazione viene giustificata con la necessità di tutelare la parte debole da una disciplina dell’esecuzione che,
riguardo alla CMR, viene giudicata troppo generica (
49
).
99.
Alla luce della lettera dell’art. 31, n. 1, della CMR, sembra più opportuno ritenere il riferimento ad «una controversia di
cui al paragrafo 1 del presente articolo» operato dall’art. 31, n. 3, come un riferimento alle «controversie concernenti i
trasporti sottoposti alla presente convenzione» descritte nel medesimo paragrafo 1 (
50
). Tale paragrafo, peraltro, disciplina solo il profilo della competenza territoriale e non affronta il tema della litispendenza,
che trova la propria regolamentazione al paragrafo 2.
100.
In questo modo, le norme della CMR non esigono imperativamente un controllo relativo alla competenza dell’organo giurisdizionale
d’origine. Ove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento ed esecuzione prevedano un siffatto esame, nemmeno la CMR
osta a detto controllo.
101.
All’interno dell’Unione Europea un siffatto esame è escluso dall’art. 35, n. 3, del regolamento n. 44/2001. Tale soluzione,
basata sul principio del
favor executionis
, nel caso di specie, ex art. 71, n. 2, lett. b), del regolamento, non è resa inoperativa, vista l’assenza di una diversa
disciplina di carattere esclusivo.
102.
La terza e la quarta questione vanno pertanto risolte nel senso che norme quali quelle di cui all’art. 31, nn. 3 e 4, della
CMR non disciplinano in modo esclusivo, nel senso di cui all’art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, primo periodo, del
regolamento n. 44/2001, le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni ed, in particolare, non esigono
l’esame della competenza giurisdizionale del giudice che ha reso la decisione eseguenda, con il risultato che trovano applicazione
le norme che il regolamento n. 44/2001 detta in materia.
E –
Sulla quinta e sesta questione
103.
Alla luce delle soluzioni date alle prime quattro questioni, la quinta e la sesta questione, poste solo in subordine, non
necessitano di soluzione.
V –
Conclusioni
104.
Sulla base delle riflessioni di cui sopra, propongo di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA] nei
termini seguenti:
1. L’art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato
nel senso che le norme del regolamento che dettano le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emanate
da un giudice di un diverso Stato membro soggiacciono al regime posto a questo riguardo da una convenzione speciale di cui
sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto solo laddove la convenzione disciplini la materia in modo
talmente definitivo ed esclusivo da risultare ostativa all’applicazione del regolamento.
2. La Corte non è competente a interpretare la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956. È, invece, compito della Corte interpretare l’art. 71 del regolamento n. 44/2001
in considerazione dell’applicazione, da parte del giudice nazionale, di quelle norme della CMR che incidono sull’ambito di
applicazione del regolamento n. 44/2001 e, a tal fine, prendere conoscenza del contenuto delle norme della CMR.
3. Norme quali quelle di cui all’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR non disciplinano in modo esclusivo, nel senso di cui all’art. 71,
n. 2, lett. b), secondo capoverso, primo periodo, del regolamento n. 44/2001, le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni ed, in particolare, non esigono l’esame della competenza giurisdizionale del giudice che ha reso la decisione
eseguenda, con il risultato che trovano applicazione le norme che il regolamento n. 44/2001 detta in materia.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 12, pag. 1; la versione rilevante nel caso di specie è quella risultante dalle modifiche operate, da ultimo, dal regolamento
(CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791 (GU L 363, pag. 1).
3
– La versione inglese e la versione francese sono le uniche versioni linguistiche della CMR che fanno fede (pubblicate in
Recueil des traités des Nations unies
1961, n. 5742, pag. 190). [Ndt: La traduzione italiana utilizzata in questa sede è contenuta nella legge del 6 dicembre 1960,
n. 1621, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. 5, del 7 gennaio 1961]. L’acronimo ufficiale «CMR» deriva dal titolo francese della Convenzione («
C
onvention relative au contrat de transport international de
M
archandises par
R
oute»).
4
– Dal momento che, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, il Trattato CE è stato sostituito
dal TUE e dal TFUE, nelle presenti conclusioni farò riferimento alle norme come da numerazione dei trattati attualmente in
vigore, a meno che non debbano essere applicate le norme del Trattato CE. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte
relativa alle disposizioni previgenti da me citata, la presumo valida anche rispetto alle nuove norme, laddove non appositamente
modificate. Infine, utilizzerò i termini (in particolare Unione invece che Comunità) impiegati nei nuovi trattati.
5
– GU 1972, L 299, pag. 32; versione consolidata GU 1998, C 27, pag. 1.
6
– V. l’elencazione di cui alla relazione di P. Jenard sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 60).
7
– V. la panoramica di Jesser‑Huß, H.,
[OSCURATO:PERSONA] zum Handelsgesetzbuch
, 2
a
ed., Monaco di Baviera, 2009, art. 29 CMR, paragrafi 8‑13.
8
– V. le osservazioni dell’avvocato generale presso lo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA], presentate in data 5 settembre
2008 nell’ambito del procedimento principale (pag. 4, paragrafo 9), e gli ulteriori riferimenti ivi contenuti.
9
– V. i richiami operati da Haubold, J., «CMR und europäisches Zivilverfahrensrecht – Klarstellungen zu internationaler Zuständigkeit
und Rechtshängigkeit», in
Praxis des [OSCURATO:PERSONA]- und Verfahrensrechts – IPRax
, 2006, pagg. 224 e 227 e note 24 e 25.
10
– BGH 20 novembre 2003 (I ZR 102/02 e I ZR 294/02), sentenze consultabili su www.bundesgerichtshof.de.
11
– V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] austriaco (OGH) sentenza 17 febbraio 2006 (10 Ob 147/05 y); Court of Appeal of England
and Wales ([OSCURATO:PERSONA]) 23 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH ([2001] EWCA
civ. 61, punti 80‑98 e 103‑109).
12
– V. sentenze 8 dicembre 1987, causa 144/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4861, punti 14‑19), e 6 dicembre 1994, causa
C-406/92, Tatry (Racc. pag. I‑5439, punti 37‑45).
13
– Conclusioni dell’avvocato generale Tesauro del 13 luglio 1994 nella causa Tatry (cit. alla nota 12, paragrafo 8).
14
– Sentenza Tatry (cit. alla nota 12, punto 24), emanata con riferimento all’art. 57 della Convenzione di Bruxelles. Tale
statuizione, comunque, risulta attuale anche con riguardo all’art. 71 del regolamento n. 44/2001, che rispetto a tale norma
ha contenuto pressoché identico. Ai sensi del diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento, tra la Convenzione e il regolamento,
infatti, deve essere garantita continuità (v. sentenze 23 aprile 2009, causa C‑167/08, Draka NK Cables e a. (non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 20) e 10 settembre 2009, causa C‑292/08, [OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27).
15
– V., in questo senso, sentenza Tatry (cit. alla nota 12, punto 25).
16
– Al riguardo si veda, ad esempio, l’art. 23 della Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari (consultabile su www.hcch.net.), che prevede che la medesima convenzione
non osti all’applicazione del regime posto, in materia di riconoscimento ed esecuzione, da altri strumenti.
17
– Conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Tatry (cit. alla nota 12, paragrafo 8).
18
– V., in proposito, l’esempio relativo alla Convenzione per la navigazione sul Reno fatto nella relazione di P. Schlosser
sulla Convenzione di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979,
C 59, pag. 71, punto 243).
19
– V. i ‘considerando’ sedicesimo e diciassettesimo.
20
– Sentenza Tatry (cit. alla nota 12, punto 25).
21
– V. sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman (Racc. pag. 449, punti 2‑6); 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel
(Racc. pag. 3719, punto 7); 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I‑403, punto 36); 3 giugno 2008, causa
C‑308/06, Intertanko (Racc. pag. I‑4057, punto 53), e 22 ottobre 2009, causa C‑301/08, Bogiatzi (non ancora pubblicata nella
Raccolta, punti 23 e segg.).
22
– Sentenza 16 giugno 1998, causa C‑53/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3603).
23
– V. sentenze Haegeman (cit. alla nota 21, punti 2‑6); Demirel (cit,. alla nota 21, punto 7); [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 22,
punto 29); 14 dicembre 2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior e a. (Racc. pag. I‑11307, punto 33), e 30 maggio 2006,
causa C‑459/03, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. I‑4635, punto 84).
24
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 22, punto 32), e Dior e a. (cit alla nota 23, punti 47 e segg.).
25
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 22, punto 32) e Dior e a. (cit. alla nota 23, punti 47 e segg.).
26
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 22, punto 32).
27
– V., in proposito, sentenze 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de Servicio
(Racc. pag. I‑11987, punto 20), e 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10893, punto 26).
28
– V., in tal senso, sentenze 14 luglio 1994, causa C‑379/92, Peralta (Racc. pag. I‑3453, punto 16), e 24 giugno 2008, causa
C‑188/07, Commune de Mesquer (Racc. pag. I‑4501, punto 85), oltre al paragrafo 84 delle conclusioni da me presentate il 13
marzo 2008 in relazione a tale causa.
29
– V. sentenze 27 novembre 1973, causa 130/73, Vandeweghe (Racc. pag. 1329, punto 2); 2 agosto 1993, causa C‑158/91, Levy (Racc. pag. I‑4287,
punto 21); Peralta (cit. alla nota 27, punto 16), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 24).
30
– [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72‑24/72, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1219, punti 15‑18). Sul punto
v. inoltre sentenze Peralta (cit. alla nota 27, punto 16); Intertanko e a. (cit. alla nota 21, punto 48); Commune de Mesquer
(cit. alla nota 27, punto 85), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 25).
31
– Parere 1/03 del 7 febbraio 2006 (Racc. pag. I‑1145).
32
– In tal senso v. sentenze Intertanko e a. (cit. alla nota 21, punto 49), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 33).
33
– Conclusioni da me pronunciate il 20 novembre 2007 nella causa Intertanko e a. (cit. alla nota 21, paragrafi 40 e segg.).
34
– [OSCURATO:PERSONA] 24 novembre 1992, causa C‑286/90, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6019, punti 9 e segg.); 16 giugno 1998,
causa C‑162/96, Racke (Racc. I‑3655, punto 45), e Intertanko (cit. alla nota 21, punto 51).
35
– V. il Protocollo relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Lussemburgo
il 3 giugno 1971 (GU 1975, L 204, pag. 28), e il Primo protocollo concernente l’interpretazione da parte della Corte di giustizia
della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1989,
L 48, pag. 1).
36
– V., ad esempio, il rimando alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale di cui al regolamento
(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Le disposizioni di tale Convenzione
sono state oggetto di interpretazione dalla Corte nella sentenza 11 marzo 2003, causa C‑40/01, Ansul (Racc. pag. I‑2439, punti 32
e segg.). Anche l’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento
e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento
(CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) opera un rimando, in quanto richiama, per quanto concerne il rientro dei minori, il procedimento
stabilito nella Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.
37
– [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1989, causa 70/87, Fediol/Comissione (Racc. pag. 1781, punto 19), e 7 maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio
(Racc. pag. I‑2069, punto 31).
38
– Cit. alla nota 18, punto 240.
39
– Ex art. 57, n. 4, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie
in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9), al contrario, si ammette la possibilità
di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza resa da un giudice che abbia fondato la propria competenza su
un titolo di giurisdizione in vigore nel solo Stato d’origine.
40
– Cit. alla nota 12, punto 27.
41
– Sentenza Levy (cit. alla nota 28, punto 21). Nella sentenza 18 novembre 2003, causa C‑216/01, Budĕjovický Budvar (Racc. pag. I‑13617)
la Corte effettua riflessioni approfondite sulla valenza di un accordo bilaterale (punti 148 e segg.), per poi, a sua volta,
rimettere esclusivamente al giudice del rinvio ogni accertamento in merito (punto 163).
42
– V. sentenza Budĕjovický Budvar (cit. alla nota 40, punto 169).
43
– V. sentenze 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais (Racc. pag. 4907, punto 18), e Bogiatzi (cit. alla nota 21, punto 19).
44
– Sentenza 4 luglio 2000, causa C‑84/98, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑5215, punto 58).
45
– V., contra, artt. 59 e 60 del regolamento n. 2201/2003 (cit. alla nota 36), che, nei rapporti tra Stati membri, dispongono
la prevalenza del regolamento sugli strumenti internazionali.
46
– Loewe, R., «Erläuterungen zum Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr
(CMR)», in
[OSCURATO:PERSONA]
, 11 (1976), pagg. 503, 583; Jesser‑Huß, H., (cit. alla nota 7, art. 31 CMR, paragrafo 37).
47
– V. de Meij, P.,
Samenloop EEX-Verordening met bijzondere verdragen
, Deventer, 2003, pagg. 251 e 287.
48
– V. i riferimenti rinvenibili in Messent, A., Glass, D.A.,
Hill & Messent–CMR: Contracts for the [OSCURATO:PERSONA] of Goods by Road
, 3
a
ed., Londra, 2000, paragrafo 10.48 e nota 103.
49
– V. i riferimenti rinvenibili in Jesser‑Huß, H., (cit. alla nota 7, art. 31 CMR, paragrafo 36 e note 116 e 117).
50
– Per analoghi approdi v. anche Jesser‑Huß, H., (cit. alla nota 7, art. 31 CMR, paragrafo 36).