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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 37852/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Vico il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso del Piscitelli; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 20 aprile 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e operante nelle province di Caserta e di Napoli fino al maggio 2020 (capo 1); e per avere rispettivamente concorso nello stesso periodo nella detenzione e nella cessione di singole partite di stupefacente, in particolare il Piscitelli di sostanze del tipo cocaina e hashish, vendute a diversi soggetti in [OSCURATO:PERSONA] a Cancello e [OSCURATO:PERSONA] a Vico (capo 16); lo [OSCURATO:PERSONA] di analoghe sostanze, vendute a diversi soggetti negli stessi luoghi e nel medesimo periodo (capo 11), nonché di una specifica partita di un chilo di hashish, ceduta a Alfonso e [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 2019 (capo 20).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per insufficienza e contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato il primigenio provvedimento cautelare con riferimento al reato associativo del capo 1), nonostante le carte avessero dimostrato che il prevenuto si fosse limitato a spacciare per un breve arco temporale, duranteréra alla ricerca di un lavoro, la droga fornitagli direttamente dallo zio [OSCURATO:PERSONA], senza però aderire ad alcuna organizzazione, ma per proprio conto, e senza aver avuto rapporti con altri affiliati a quel gruppo criminale.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Napoli omesso di considerare che il Piscitelli, soggetto incensurato, dal 2021 è tornato a svolgere un'attività lavorativa lecita e potrebbe essere posto agli arresti domiciliari con il 'braccialetto elettronico'.

3. Contro la medesima ordinanza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per insufficienza e contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo del capo 1), benché le emergenze procedimentali non avessero provato il coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] alla vita di quella organizzazione, risultando che lo stesso operava "da solo e svincolato da terzi", come dimostrato da una specifica captazione del 10 gennaio 2020, o, al più, in concorso con altre determinate persone; e nonostante talune conversazioni intercettate siano riferibili ad altro soggetto, tal [OSCURATO:PERSONA], e non anche allo [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Mancanza di motivazione, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato l'originario provvedimento cautelare con riferimento al reato del capo 20) sulla base di mere congetture, in assenza di elementi dimostrativi di un sicuro coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nella vendita di una partita di droga curata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275-bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Napoli omesso di considerare che lo [OSCURATO:PERSONA] svolgeva, fin dai primi mesi del 2021, un'attività lavorativa lecita e potrebbe essere posto agli arresti domiciliari furori regione, a Terni, con l'impiego del 'braccialetto elettronico'.

4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che entrambi i ricorsi siano inammissibili.

2. Il primo motivo del ricorso del Piscitelli, nonché il primo e il secondo motivo del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] - tutti di analogo tenore, sia pur nella diversità delle posizioni individuali, e che perciò possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili perché in parte manifestamente infondati e, in parte, perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni: da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] classe 1988 - che nella ordinanza è stato adeguatamente tenuto distinto da altro indagato omonimo - si fosse occupato del reperimento, trasporto, occultamento e rifornimento degli stupefacenti per conto del gruppo durante il periodo di detenzione del capo dell'organizzazione, lo zio Filippo; continuando a seguire le indicazioni del parente dopo la rimessione in libertà di questo, condividendo con altra associata le preoccupazioni per l'arresto di due affiliati e lamentando le scelte dello zio che gli consegnava ogni volta alcune decine di grammi di cocaina da spacciare, anziché maggiori quantitativi come aveva fatto con altri partecipi all'associazione.

E come lo [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuto dalla polizia giudiziaria come il 'Gennaro' di una serie di conversazioni intercettate, sulla base dei risultati delle osservazioni dirette e dei riconoscimenti vocali - pur gestendo un'attività di spaccio di più ridotti quantitativi di stupefacenti, avesse coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di rivendita della droga del gruppo, seguendo le indicazioni del capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA], per il nascondimento della droga, il suo 'taglio', la cessione a terzi e per la riscossione del corrispettivo di precedenti vendite.

Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come gli odierni ricorrenti dovessero essere considerati, a livello indiziario, pieni partecipi di quella associazione criminale e concorrenti nella commissione dei reati-fine loro contestati.

In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo.

Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

E tanto vale anche con riferimento all'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione allo specifico delitto del capo d'imputazione provvisorio 20), per il quale il concorso dello [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione e cessione di un rilevante quantitativo di stupefacente si è convincentemente ritenuto fosse stato dimostrato a livello indiziario dal fatto che il capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], interessato alla vendita di una significativa partita di droga a tal [OSCURATO:PERSONA], si fosse rivolto proprio all'odierno ricorrente per prelevare la sostanza da casa, farla vedere al potenziale acquirente e riportarla per la custodia nella sua abitazione.

3. Del tutto privi di pregio sono il secondo motivo del ricorso del Piscitelli e l'analogo terzo motivo del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA].

Per un verso, va rilevato come le censure al riguardo formulate in entrambi gli atti di impugnazione appaiono contenere esclusivamente censure in fatto e come esse siano state finalizzate ad ottenere una diversa lettura delle emergenze procedimentali.

Laddove il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, aveva analiticamente indicato gli elementi fattuali (legati essenzialmente alla oggettiva gravità delle plurime condotte di entrambi, alla capacità delinquenziale e alla spregiudicatezza dagli stessi dimostrate, nonché alla loro propensione allo svolgimento di un'attività organizzata di spaccio in un determinato territorio; ed ancora, al ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione per il Piscitelli, nonostante il suo stato di formale incensuratezza) dai quali era stato possibile evincere la sussistenza di un concreto e attuale rischio di commissione in futuro di altri gravi delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede: cui si è chiarito corrisponde un bisogno processuale di cautela che si atteggia in termini tali da rendere inidonee a fronteggiare le esigenze di controllo altre misure meno afflittive rispetto a quella applicata.

Per altro verso, va osservato come il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti donniciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Vico il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso del Piscitelli; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 20 aprile 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e operante nelle province di Caserta e di Napoli fino al maggio 2020 (capo 1); e per avere rispettivamente concorso nello stesso periodo nella detenzione e nella cessione di singole partite di stupefacente, in particolare il Piscitelli di sostanze del tipo cocaina e hashish, vendute a diversi soggetti in [OSCURATO:PERSONA] a Cancello e [OSCURATO:PERSONA] a Vico (capo 16); lo [OSCURATO:PERSONA] di analoghe sostanze, vendute a diversi soggetti negli stessi luoghi e nel medesimo periodo (capo 11), nonché di una specifica partita di un chilo di hashish, ceduta a Alfonso e [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 2019 (capo 20). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per insufficienza e contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato il primigenio provvedimento cautelare con riferimento al reato associativo del capo 1), nonostante le carte avessero dimostrato che il prevenuto si fosse limitato a spacciare per un breve arco temporale, duranteréra alla ricerca di un lavoro, la droga fornitagli direttamente dallo zio [OSCURATO:PERSONA], senza però aderire ad alcuna organizzazione, ma per proprio conto, e senza aver avuto rapporti con altri affiliati a quel gruppo criminale. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Napoli omesso di considerare che il Piscitelli, soggetto incensurato, dal 2021 è tornato a svolgere un'attività lavorativa lecita e potrebbe essere posto agli arresti domiciliari con il 'braccialetto elettronico'. 3. Contro la medesima ordinanza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per insufficienza e contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo del capo 1), benché le emergenze procedimentali non avessero provato il coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] alla vita di quella organizzazione, risultando che lo stesso operava "da solo e svincolato da terzi", come dimostrato da una specifica captazione del 10 gennaio 2020, o, al più, in concorso con altre determinate persone; e nonostante talune conversazioni intercettate siano riferibili ad altro soggetto, tal [OSCURATO:PERSONA], e non anche allo [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Mancanza di motivazione, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato l'originario provvedimento cautelare con riferimento al reato del capo 20) sulla base di mere congetture, in assenza di elementi dimostrativi di un sicuro coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nella vendita di una partita di droga curata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275-bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Napoli omesso di considerare che lo [OSCURATO:PERSONA] svolgeva, fin dai primi mesi del 2021, un'attività lavorativa lecita e potrebbe essere posto agli arresti domiciliari furori regione, a Terni, con l'impiego del 'braccialetto elettronico'. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che entrambi i ricorsi siano inammissibili. 2. Il primo motivo del ricorso del Piscitelli, nonché il primo e il secondo motivo del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] - tutti di analogo tenore, sia pur nella diversità delle posizioni individuali, e che perciò possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili perché in parte manifestamente infondati e, in parte, perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni: da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] classe 1988 - che nella ordinanza è stato adeguatamente tenuto distinto da altro indagato omonimo - si fosse occupato del reperimento, trasporto, occultamento e rifornimento degli stupefacenti per conto del gruppo durante il periodo di detenzione del capo dell'organizzazione, lo zio Filippo; continuando a seguire le indicazioni del parente dopo la rimessione in libertà di questo, condividendo con altra associata le preoccupazioni per l'arresto di due affiliati e lamentando le scelte dello zio che gli consegnava ogni volta alcune decine di grammi di cocaina da spacciare, anziché maggiori quantitativi come aveva fatto con altri partecipi all'associazione. E come lo [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuto dalla polizia giudiziaria come il 'Gennaro' di una serie di conversazioni intercettate, sulla base dei risultati delle osservazioni dirette e dei riconoscimenti vocali - pur gestendo un'attività di spaccio di più ridotti quantitativi di stupefacenti, avesse coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di rivendita della droga del gruppo, seguendo le indicazioni del capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA], per il nascondimento della droga, il suo 'taglio', la cessione a terzi e per la riscossione del corrispettivo di precedenti vendite. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come gli odierni ricorrenti dovessero essere considerati, a livello indiziario, pieni partecipi di quella associazione criminale e concorrenti nella commissione dei reati-fine loro contestati. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. E tanto vale anche con riferimento all'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione allo specifico delitto del capo d'imputazione provvisorio 20), per il quale il concorso dello [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione e cessione di un rilevante quantitativo di stupefacente si è convincentemente ritenuto fosse stato dimostrato a livello indiziario dal fatto che il capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], interessato alla vendita di una significativa partita di droga a tal [OSCURATO:PERSONA], si fosse rivolto proprio all'odierno ricorrente per prelevare la sostanza da casa, farla vedere al potenziale acquirente e riportarla per la custodia nella sua abitazione. 3. Del tutto privi di pregio sono il secondo motivo del ricorso del Piscitelli e l'analogo terzo motivo del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA]. Per un verso, va rilevato come le censure al riguardo formulate in entrambi gli atti di impugnazione appaiono contenere esclusivamente censure in fatto e come esse siano state finalizzate ad ottenere una diversa lettura delle emergenze procedimentali. Laddove il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, aveva analiticamente indicato gli elementi fattuali (legati essenzialmente alla oggettiva gravità delle plurime condotte di entrambi, alla capacità delinquenziale e alla spregiudicatezza dagli stessi dimostrate, nonché alla loro propensione allo svolgimento di un'attività organizzata di spaccio in un determinato territorio; ed ancora, al ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione per il Piscitelli, nonostante il suo stato di formale incensuratezza) dai quali era stato possibile evincere la sussistenza di un concreto e attuale rischio di commissione in futuro di altri gravi delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede: cui si è chiarito corrisponde un bisogno processuale di cautela che si atteggia in termini tali da rendere inidonee a fronteggiare le esigenze di controllo altre misure meno afflittive rispetto a quella applicata. Per altro verso, va osservato come il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti donniciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore d
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