CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 61 n.7, 624, 625 nn.2, 4, 5 e 7 cod. pen. (capo A) e per il delitto di cui agli artt. 61 n.2 e 648 cod. pen. (capi B e C), in relazione al furto di uno sportello bancannat contenente denaro contante per oltre 44mila euro, e alla ricettazione dei veicoli (tutti rubati) impiegati per la consumazione del furto nel territorio di Capaci, tra i quali un autofurgone [OSCURATO:PERSONA] a bordo del quale era stato caricato lo sportello bancomat; Considerato che viene proposto un unico motivo di ricorso, con cui si contesta il corretto impiego della regola valutativa della prova indiziaria dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., rispetto alla affermazione di responsabilità fondata soltanto su un'impronta papillare, in assenza di ulteriori elementi indiziari concordanti; Ritenuto che il ragionamento posto a fondamento della condanna non presenta cadute logiche, in quanto valorizza il fatto che l'impronta papillare sicuramente riconducibile al dito medio della mano sinistra dell'imputato è stata rinvenuta sul contenitore dei guanti in lattice monouso riposti sul cassone posteriore dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] (peraltro in prossimità della linguetta di apertura) e dunque su un oggetto direttamente collegato al furto (i guanti in lattice che hanno consentito di non lasciare tracce se non quella del ricorrente che ha provveduto ad aprire il relativo contenitore), posto all'interno del veicolo utilizzato dagli autori del furto; Considerato che la Corte di appello a tale considerazione raggiunge un elemento di carattere logico costituito dalla circostanza che l'imputato (residente a Catania) non ha mai spiegato come quelle impronte potessero trovarsi sulla scatola "di talché l'unica spiegazione logica è quella recepita dalla sentenza impugnata e, quindi, che il contatto sia avvenuto in occasione del furto" (cfr. pag. 4 sentenza di appello); Precisato che questo argomentare non inverte l'onere probatorio, ma esprime la regola di "vicinanza della prova"; Ricordato che secondo l'insegnamento di questa Corte: "In tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può proveniresolo da quest'ultimo" (Sez. 2, Sentenza n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M