CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18383/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9267-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , quale incorporante [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 3D:24 - controricorrente- r contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5498/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza depositata il 29.10.2020, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e dalle eredi di [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dalle appellanti al fine di ottenere la condanna delle controparti al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate dal luglio 2008 al giugno 2013; la Corte d'appello, premesso che le appellanti avevano agito per ottenere il pagamento delle dette differenze e degli accessori di legge maturati in virtù del giudicato (sentenza del Pretore di Napoli n. 17809/94 confermata in appello ed in Cassazione con sentenza n. 9024 del 2001) che aveva accertato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica della pensione come disciplinato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, ha specificato che le medesime appellanti avevano proposto il ricorso Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- unitamente ad altre parti, per le quali si era ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza pretorile avesse mantenuto i propri effetti, mentre nei loro confronti la domanda era stata rigettata, in quanto si trovavano in una posizione differente in ragione dell'adesione manifestata dal dante causa alla opzione prevista dall'art. 47 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA] per il Personale del [OSCURATO:SOCIETA], relativa alla capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo; per effetto dell'esercizio di tale opzione, avevano accettato il pagamento di una somma una tantum corrispondente alla capitalizzazione della rendita vitalizia in base ad un calcolo attuariale e ciò era avvenuto nei mesi di gennaio e febbraio 2003; ciò aveva determinato il venir meno del diritto alla pensione integrativa mensile, a seguito della corresponsione della somma una tantum, per cui era stato erogato il solo trattamento pensionistico erogato dall'[OSCURATO:PERSONA]; avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il Fondo di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso, anch'esso successivamente illustrato con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata; il [OSCURATO:PERSONA] Presidente, a cui è stato chiesto di rimettere la causa dinanzi alle Sezioni Unite sulla base di un affermato contrasto tra alcune pronunce di questa Corte di cassazione, con decreto del 10 marzo 2022, ha rigettato la richiesta ed ha disposto la restituzione del Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- fascicolo a questa Sezione VI- Lavoro per la trattazione all'adunanza odierna già fissata; Considerato che: con il primo motivo, le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma n.3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c. ed inoltre, ai sensi del n. 4) del medesimo comma, la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, anche alla stregua degli artt. 136 n. 4, 156, comma 2, 161 c.p.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; in particolare, le ricorrenti sostengono che la ricostruzione della Corte d'appello lascerebbe trasparire l'incomprensione del petitum e della causa petendi, come dimostrerebbe il rilievo posto a fondamento quasi esclusivo della motivazione, secondo cui la pretesa fatta valere in giudizio sarebbe quella avente ad oggetto la condanna delle controparti al pagamento di differenze economiche derivanti dalla perequazione della prestazione pensionistica integrativa ormai estinta per effetto della capitalizzazione; in realtà, ad avviso delle ricorrenti, non è stata chiesta la perequazione aziendale -istituto estinto dal luglio 1996- ma il pagamento di una somma fissa mensile per il periodo 2008/2013 derivante da una sentenza del 1994 passata in giudicato ma mai ottemperata dal Banco; a fronte dell'incremento della pensione integrativa derivata dal giudicato, il giudice d'appello avrebbe confuso il pregresso giudizio sull' an debeatur con quello attuale, che si fonda esclusivamente sul mancato adempimento a quel giudicato; pertanto, l'avvenuta capitalizzazione e l'estinzione della pensione integrativa per così dire < ufficiale> non aveva corretto o modificato il perdurante inadempimento all'obbligo derivante dal giudicato e cioè all'obbligo di corrispondere un importo aggiuntivo alla pensione mensile corrente; Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -4- dunque, quella fatta valere sarebbe una azione esecutiva o lato sensu risarcitoria per equivalente del trattamento non riscosso; con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., degli artt. 1326 ss., 1346 ss. e 1362 ss, dell'art. 2113 c.c., nonché degli artt. 1218 ss, 1453 ss, 2043 ss c.c., nonché degli artt. 1197 e 1285 c.c. (art. 360, comma 1 n.3), violazione del minimo costituzionale della motivazione nonché dell'art. 132, 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) e l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ( 360, comma 1, n.5 c.p.c.); ci si duole della natura apparente della motivazione addotta dalla sentenza impugnata che non avrebbe spiegato perché la capitalizzazione intervenuta con il Fondo (avente ad oggetto solo il trattamento in quel momento erogato) avrebbe determinato l'estinzione del diritto accertato con il giudicato, vantato nei confronti di altro soggetto, cioè del [OSCURATO:SOCIETA] che mai vi aveva adempiuto lasciando l'importo privo della corrispondente integrazione, e senza che il creditore vi abbia mai rinunciato; con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.) e l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; si chiarisce che la sentenza impugnata non ha considerato il fatto che la capitalizzazione era frutto di un accordo intercorso con soggetto diverso da quello tenuto ad adempiere al giudicato e che il suo oggetto era diverso da quello oggetto del medesimo giudicato; con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 c.c. e 1966 c.c., art. 306 c.p.c., nonché degli artt. 1197, 1230, 1236 ss, 1285 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa interpretazione dell'art. 1362 ss. c.c. in relazione ai documenti sottoscritti dalle part (art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame di un Ric. 2020 n. 09267 sez. ML. - ud. 22-03-2022 -5- fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n.5), c.p.c., derivanti dalla erronea interpretazione della procedura negoziale che ha portato all'accettazione dello < zainetto> sia sul piano oggettivo che soggettivo per le considerazioni già svolte, con consequenziale stravolgimento dell'intera elaborazione giurisprudenziale in materia di rinunce, transazioni, delegazioni di pagamento, remissione del debito in ordine alla necessità che le rinunce siano esplicite e specifiche; con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. anche in riferimento all'art. 1218 ss. c.c. Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 132, co. 4, c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si osserva che la sentenza contiene una affermazione extra vagante, neanche sollevata dalla controparte, relativa alla circostanza che questione diversa sarebbe quella della corretta determinazione della una tantum erogata in sede di capitalizzazione; la sentenza avrebbe continuato a non comprendere che il diritto derivante dal giudicato non avrebbe potuto essere fatto valere nei confronti del Fondo che aveva erogato la somma una tantum priva della dovuta integrazione; con il sesto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 ss. c.c. nonché dell'art.1362 c.c. nonché dell'art. 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'art. 1, comma 6, e dell'art. 47 dello Statuto del Fondo (depositato al n. 9 del fascicolo di primo grado), posto che la sentenza impugnata sembrava voler invocare a sostegno della tesi accolta tale previsione statutaria che prevedeva espressamente l'estinzione dell'obbligazione principale, senza spiegare come da tale previsione e dall'effettivo contenuto della volontà negoziale espressa r- Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -6- all'atto della capitalizzazione potesse derivare l'estinzione di ogni obbligazione gravante sul [OSCURATO:SOCIETA]; con il settimo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 ss., 1362 ss., 1363 SS. 1366 ss. c.c., nonché degli artt. 2113 e 1965 SS., nonché dell'art. 1197 c.c. Omesso esame di un fatto decisivo più volte affrontato da entrambe le parti, in ragione del fatto che la sentenza impugnata non aveva in alcun modo indagato sulla esistenza di una effettiva volontà abdicativa da parte degli interessati, mostrando l'errato rilievo di controparte per la quale tale volontà sarebbe superflua ed addirittura priverebbe di rilievo anche l'esplicita riserva apposta dalla maggior parte dei pensionati; con l'ottavo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 co. 2, c.c. nonché dell'art. 1341 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che si ravvisa nella circostanza, non considerata, che sia prima che dopo la capitalizzazione i pensionati avevano continuato a proporre azioni per ottenere il pagamento delle somme derivate dal giudicato e la Banca si era difesa senza eccepire la circostanza; con il nono motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, comma 2, 1342, 1370 c.c., nonché dell'art. 1362 ss. C.C. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti derivante dall'avere la Corte territoriale la portata e l'efficacia della sottoscrizione da parte del pensionato del modulo di accettazione predisposto unilateralmente dal Fondo, desumendone effetti estintivi mai assunti dai pensionati; tale evenienza avrebbe richiesto l'assistenza del pensionato nelle sedi protette ex art.2113 c.c. ed una esplicita sottoscrizione; con il decimo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, co.4, c.p.c. Nullità della sentenza e Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -7- del procedimento per l'improprio richiamo a sentenze della Corte di cassazione non pertinenti. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Si denuncia l'erroneità dell'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale la giurisprudenza di legittimità si sarebbe pronunciata in ordine alla capitalizzazione oggetto di causa, posto che le sentenze citate riguardavano l'imposizione fiscale da applicare allo < zainetto>; in via preliminare, va disattesa la richiesta delle ricorrenti di disporre il rinvio alla pubblica udienza, posto che ciò il codice di rito, art. 380 bis c.p.c. prevede nell'ipotesi, qui non ricorrente, che il collegio ritenga che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5); i motivi proposti, attesa la loro stretta correlazione, vanno trattati congiuntamente; in particolare, la prima questione di cui si dolgono le parti ricorrenti, quella per la cui ulteriore esplicazione sollecitano principalmente la trasmissione alla Sezione ordinaria, è relativa alla corretta individuazione dell'oggetto della causa, che non sarebbe stato compreso dalla Corte d'appello ed anche da questa Corte di cassazione nelle ordinanze richiamate nella proposta del relatore; si sostiene che oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza n. 17809 del 1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal [OSCURATO:SOCIETA] e non certo differenze economiche sul trattamento pensionistico erogato nel periodo dedotto in causa e da ciò, sostanzialmente, deriverebbero tutti i vizi imputati alla sentenza impugnata sia relativi alla motivazione che ai profili di diritto sostanziale elencati nei diversi motivi oggetto di ricorso; Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -8- tuttavia, è proprio l'interpretazione del giudicato posto a fondamento dell'azione che conduce al rigetto del ricorso; va ricordato che in conseguenza della c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la 1. 30 luglio 1990, n. 218, agli artt. 3, comma 3, e 6, delegò il Governo ad emanare decreti con valore di legge ordinaria, diretti, tra l'altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi o esonerati dall'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, in quanto la relativa materia era disciplinata, rispettivamente, dall'allegato T all'art. 39 della 1. 8 agosto 1895, n. 486 e dall'art. 15 della 1. 20 febbraio 1958, n. 55; all'interno di tale categoria si trovava anche il [OSCURATO:SOCIETA]; la delega fu esercitata con il d.lgs. n. 357 del 1990 che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi dei menzionati enti pubblici creditizi (art. 5, comma 1) e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza), a decorrere dal periodo di paga in corso al 10 gennaio 1991, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in una gestione speciale dell'Inps (art. 1, commi 1 e 2) all'uopo costituita; inoltre, il medesimo testo stabilì la contestuale trasformazione dei fondi o casse degli ex regimi esonerati in fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, con affidamento agli stessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro - della funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio o in pensione al 31 dicembre 1990 (rispettivamente, art. 5, comma 2, e art. 4); Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -9- con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della 1. n. 218 del 1990 (cioè al 21 agosto 1990), è stato previsto che la gestione speciale assumesse a proprio carico una quota del trattamento, determinata secondo le misure percentuali indicate, per ciascuno dei regimi soppressi, nella tabella allegata al d.lgs. n. 357 del 1990 (art. 3, comma 2, primo periodo); ancora, è stato previsto che i fondi integrativi o i datori di lavoro assumessero a proprio carico la differenza tra tale quota - incrementata per effetto della disciplina della perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria (art. 3, comma 3) - e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi (artt. 3, comma 4, e 4, comma 2). L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 357 del 1990, stabilì, testualmente, che "La gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto. [...]"; è pacifico, quanto al tema della presente fattispecie, che con la sentenza n. 17809 del 1994, passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte di cassazione n. 9024 del 2001, si riconobbe che il dante causa delle ricorrenti, che fruiva del trattamento pensionistico erogato ai dipendenti del [OSCURATO:SOCIETA] da epoca precedente alla data del 31 dicembre 1990, non aveva diritto alla perequazione con aggancio alla retribuzione del pari grado per tutto il 1993 ai sensi della legge n. 438 del 1992, ma tale diritto competeva dal 1 gennaio 1994 al 26 luglio 1996, data a decorrere dalla quale è stata disposta la sospensione dei meccanismi perequativi relativamente alle pensioni integrative e sostitutive e alle quote di pensione poste a carico rY Rìc. 2020 n. 09267 sez. MI - ud. 22-03-2022 -10- del [OSCURATO:SOCIETA], meccanismi definitivamente soppressi dal 1 gennaio 1998 ai sensi della legge n. 449 del 1997; proprio Corte cassazione n. 9024 del 2001, che ha determinato il formarsi del giudicato invocato, ha chiarito che "con l'art. 4 ( d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357) è stato stabilito che per i soggetti iscritti nella gestione speciale costituita presso l'INPS e indicati negli artt. 2 e 3 "è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favoreII previsto dalle forme esclusive ed esonerative, le quali, per tali effetti, "continuano ad operare" (primo comma) e che "la differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale incrementate per effetto della disciplina della perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1". Con l'art. 5 è stata disposta la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi (quelli del [OSCURATO:SOCIETA] e del Banco di Sicilia) nonché di quelli esonerativi e i fondi o casse sono stati trasformati in "fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art. 4 (commi primo e secondo)"; dunque, deve ritenersi pacifico che oggetto del giudicato qui invocato è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell'importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla gestione speciale dell'INPS, posta a carico del fondo integrativo dell'ago; non può dunque esservi dubbio sul fatto che qualsiasi effetto ricollegabile al giudicato (che questa Corte di cassazione — vd. 19825/2011, 22269/2013; 5247/2013, 6496/2021 e le altre ricordate Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -11- dalle stesse ricorrenti- ha riconosciuto prevalere sulla disciplina derivante D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 9 e 11, come interpretati autenticamente dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 5 , non possa che inerire alla quota di pensione integrativa, trattandosi di un meccanismo di perequazione, annoverabile fra le discipline di maggior favore fatte salve nei sensi di cui sopra, connesso alla stessa e non di un diritto autonomo o comune alla pensione a carico della gestione speciale INPS; diventa dunque centrale ed inevitabile affrontare la questione degli effetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa, senza che in ciò si possano ravvisare errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta sulla richiesta di condanna, della ex datrice di lavoro e del fondo, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale successivo alla capitalizzazione; tale ragionamento, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, non frustra in alcun modo eventuali aspettative legate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, posto che — come correttamente osservato dalla Corte d'appello di Napoli- occorre distinguere tra le doglianze destinate ad essere fatte valere con riferimento ai ratei di pensione integrativa erogati prima della capitalizzazione, come anche quelle relative al criterio di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione (entrambe assenti dall'oggetto del giudizio), e quelle strumentali alla rivendicazione di maggiori importi sul trattamento pensionistico erogato successivamente a tale momento, posto che tali ratei sono quelli posti a carico della gestione speciale INPS, da sempre caratterizzata dal meccanismo legale di perequazione e mai interessato dal giudicato; Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -12- questa Corte di cassazione, ha pure proceduto ad inquadrare la previsione dell'art. 47 dello Statuto del Fondo controricorrente all'interno del sistema legislativo di riferimento, con ciò evidentemente superando la prospettiva esclusivamente negoziale dell'istituto; in particolare, si è osservato che alle forme integrative istituite con il D.Lgs. n. 20.11.1990, n. 357 (art. 5) e risultanti dalla soppressione dei fondi esonerativi ed esclusivi delle banche pubbliche privatizzate, la facoltà di capitalizzazione è stata mantenuta, là dove prevista dai rispettivi regolamenti precedenti (nel caso di specie Statuto del [OSCURATO:SOCIETA], art. 47, comma 1, lett. a), non oltre i limiti già fissati dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7, comma 6, relativo alla previdenza complementare (e cioè nel limite massimo del 50% della pensione, con possibilità di capitalizzare l'intero trattamento nel caso in cui esso risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7); relativamente, dunque, alla posizione dei pensionati di cui qui si discute, che erano già pensionati al 31 dicembre 1990 e che hanno optato per la capitalizzazione, si è realizzata l'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7, sub a) (oggi abrogato per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l'estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato; questa Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che con la richiesta di percepire il capitale una tantum, dal quale sarebbero stati dedotti i ratei mensili di trattamento integrativo a carico del Fondo percepiti sino al momento del percepimento del capitale, si è determinato (con effetto da tale percepimento) l'effetto estintivo della Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -13- prestazione pensionistica integrativa periodica (vd. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass. n. 25215 del 2020 dal punto 14); in sintonia con tali arresti, inoltre, si è espressa la giurisprudenza della Sezione tributaria di questa Corte di legittimità, secondo la quale la prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare per il personale del [OSCURATO:SOCIETA] effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo (sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (comunemente denominato "zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, T.U.I.R., reddito della stessa categoria della "pensione integrativa", cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, posto che in realtà, con la liquidazione del cd. "zainetto", l'ex dipendente del [OSCURATO:SOCIETA], pur potendo beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo l'aliquota marginale, opta per l'estinzione anticipata di ogni pretesa con il pagamento in un'unica soluzione di una somma concordata ed accettata. (v. ex multis Cass. n. 11156 del 2010; n. 29614 del 2011;n. 16819 del 2017); alla luce di tali precisazioni, va dunque intesa la più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, costituita da Cass. n. 6496 del 2021, n. 29915 del 2021 e 30518 del 2021, relativa a fattispecie in parte simili alla presente; in particolare, la prima e la terza si riferivano a domande di condanna all'esecuzione del giudicato su differenze pensionistiche maturate per periodi sia precedenti che successivi alla capitalizzazione e, nel caso di Cass. n. 6496 del 2021, è stato anche rilevato un vizio di Ric. 2020 n. 09267 sez. ML - ud. 22-03-2022 -14- autosufficienza del motivo proposto dalla ricorrente, per cui l'esito è coerente con quanto sin qui detto; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13