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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 1977

Cassazione n. 04824/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la condanna, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 20 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, rideterminandola nella misura pari alla pena inflitta a ciascuno, confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento.

1.1. Il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui ai capi B), C) e D), esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 n. 1 legge fall, non applicando la recidiva, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ciascuno, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti, ai sensi dell'art. 219, comma 1, Legge fall., con le pene accessorie fallimentari nella durata di anni dieci e confisca dell'immobile.

1.2. Le contestazioni attengono alle vicende della Confezioni LP s.r.I., dichiarata fallita in data 19 giugno 2013, di cui Lacarbonara era legale rappresentante sino al 24 marzo 2011, nonché ai rapporti tra detta società e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resisi rispettivamente acquirente e conduttore (e sublocatore) di un immobile di proprietà della fallita, indicato come distratto dal patrimonio aziendale perché ceduto in forza di contratto simulato, in assenza della corresponsione dell' effettivo prezzo al venditore.

A Lacarbonara viene ascritta la distrazione di somme nell'anno 2010, dai conti correnti della fallita, di merci di magazzino e dei diritti derivanti dall'utilizzo del marchio aziendale.

2. Avverso la descritta sentenza gli imputati hanno proposto tempestivo ricorso, per il tramite dei difensori, denunciando cinque vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216 legge fall., in relazione alla diversa qualificazione della condotta come bancarotta preferenziale.

Non si rinverrebbe, nella motivazione, alcuna giustificazione in relazione al pregiudizio patrimoniale arrecato ai creditori.

Il reato di bancarotta per distrazione è delitto che lede la garanzia patrimoniale, nel quale, dunque, l'offesa è di natura cd. patrimoniale, come si ricava dalla previsione delle fattispecie di cui all'art. 219 legge fall.

La Corte d'appello motiverebbe, invece, solo sull'accertato distacco dei beni dal patrimonio della società.

Si deduce, poi, che : -l'immobile oggetto di vendita (da parte di Lacarbonara a [OSCURATO:PERSONA]) e poi di locazione e sub locazione (da parte di [OSCURATO:PERSONA] locatore e sub conduttore) è gravato da ipoteche consolidate.

Quindi, anche ove si volesse ritenere la distrazione, sarebbe solo a svantaggio dei creditori iscritti, risultando le ipoteche consolidate.

Inoltre, si esclude la fittizietà dell'operazione perché [OSCURATO:PERSONA] acquista solo una sorta di nuda proprietà dunque, questo giustifica il prezzo basso e, poi, la famiglia [OSCURATO:PERSONA]-Vinci aveva titolo perché creditrice di compensi dell'amministratore. -Le somme distratte nel 2010, con operazioni concentrate in un periodo in cui la società era pienamente operativa, aveva un solido fatturato e dipendenti, sono state, in realtà, utilizzate (si tratta di n. 36 prelievi) per pagamenti correnti a dipendenti e fornitori. -Quanto alle merci, queste erano state cedute a prezzo maggiore corrisposto solo in parte dall'acquirente, che infatti è rimasta debitrice della differenza; invece per il marchio si osserva che la fallita aveva diverso oggetto sociale rispetto alla società indicata nell'imputazione.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 219 Legge fall.

La sola distrazione della somma indicata di euro 86.929,60 non integrerebbe la fattispecie aggravata dall'entità del danno patrimoniale.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena. 2.5.Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca.

A fronte di specifico motivo di appello sulla confisca disposta in primo grado, quanto al difetto di pertinenzialità del bene e del vantaggio ricavato, nessuna motivazione offrirebbe la Corte territoriale, limitandosi al richiamo di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. Né si tiene conto che, con il vincolo disposto, in definitiva, si inibisce l'attività della curatela e l'eventuale vendita del cespite in sede fallimentare a vantaggio della massa, in assenza di legittimazione da parte del curatore a proporre impugnazione avverso il provvedimento che dispone il sequestro ai sensi dell'art. 19 del d.

Igs. n. 231 del 2001.3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale che è stata accordata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati in quanto devolvono censure non consentite in sede di legittimità o, comunque, infondate.

1. Il primo ed il secondo motivo sono, in parte inammissibili, in parte infondati.

Invero, la nozione di distrazione, cui si allinea anche la motivazione non manifestamente illogica della sentenza impugnata è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830;ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in mot.) e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).

Si tratta di definizione tale, quindi, da ricondurre ad essa qualsiasi condotta dell'imprenditore, determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento.

Le residue considerazioni, inerenti la natura consolidata delle ipoteche da cui l'immobile distratto sarebbe stato gravato, l'esistenza di compensi nella veste di amministratore, la destinazione delle somme distratte, circa il reale valore delle rimanenze e dei diritti di sfruttamento del marchio, sono in sostanza censure versate in fatto, che non possono essere affrontate nella presente sede.

Quanto alla qualificazione della condotta ascritta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale bancarotta preferenziale, corretta e immune da censure di ogni tipo appare la motivazione della sentenza di merito, secondo cui l'intera operazione parte dall'attività distrattiva attuata da Lacarbonara, in concorso con i due coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali la società non aveva alcun rapporto obbligatorio, proseguendo, attraverso l'apporto dei predetti, con la cessione, priva di reale corrispettivo o ad un prezzo comunque inferiore a quello di mercato, a [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile sede della società.

Immobile che, poi, risulta, successivamente concesso in locazione al [OSCURATO:PERSONA] e da questi sub locato ad altra impresa.

1.1. Il terzo motivo è infondato.

E' principio di diritto consolidato espresso da questa Corte di legittimità quello che collega l'entità obiettiva del danno provocato dai fatti di bancarotta, al valore complessivo dei beni sottratti e, comunque, alla diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta di bancarotta.

Detta valutazione, va invece, del tutto svincolata dall'entità del passivo o dalla differenza tra attivo e passivo (Sez. 5, n. 49642 del 28/12/2009; Sez. 1, n. 12087 del 23/11/2000, Sez. 5, n. 8037 del 27/07/1998).

Orbene, la lettura congiunta delle sentenze di merito, consentita nel caso al vaglio trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, consente di concludere per la correttezza del ragionamento svolto e nel senso dell'insussistenza della lamentata violazione di legge, trattandosi di fattispecie aggravata dalla speciale entità del danno, in ragione della ritenuta esistenza di una pluralità di atti di disposizione del patrimonio aziendale, di particolare rilevanza per le sorti dell'impresa, in sostanza commessi privando l'ente di tutti i beni necessari al raggiungimento dello scopo sociale, pregiudicando la situazione economico finanziaria in modo tale da porre le condizioni del fallimento, il tutto in poco meno di un anno, (cedendo l'immobile, sede della fallita, vendendo tutta la rimanenza di magazzino e cedendo i diritti di godimento del marchio senza corrispettivo, prelevando in contanti, dai conti aziendali, l'ingente somma, tenuto conto anche dell'anno in cui si colloca la distrazione - 2010 - di oltre 86mila euro).

1.2. Il quarto motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto un giudizio, quello relativo all'entità della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, nella specie esercitato, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dandone conto con motivazione non manifestamente illogica e esauriente, del tutto in linea con l'orientamento costante di questa Corte.

La sentenza indica, compiutamente (cfr. pag. 15 e 16) le ragioni dell'entità della sanzione, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen.).

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, questo risulta debitamente motivato con riferimento ai precedenti penali di Lacarbonara, con ragionamento in linea con l'indirizzo costante di questa Corte (ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610) secondo il quale, in tema di diniego del beneficio, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto sul giudizio di disvalore della personalità, come quello che tiene conto dei precedenti penali. 1.3.11 quinto motivo è inammissibile.

Ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento di confisca di uno o più beni della fallita, non potendo egli vantare alcun diritto alla restituzione (Sez. 5, n. 27050 del 30/04/2021, Cantile, Rv. 281627).

Infatti, legittimato ad impugnare la misura ablatoria è il curatore fallimentare, in quanto portatore dell'interesse dei creditori alla rimozione di statuizioni incidenti sulla consistenza patrimoniale dell'attivo.

Ed invero, la ricostruzione della funzione, pubblicistica, di ricostruzione della massa al fine di soddisfare gli interessi dei creditori, riconosciuta al curatore, rende il medesimo - in quanto titolare del diritto alla restituzione dei beni - legittimato ad intervenire nel processo penale e ad impugnare anche la statuizione di confisca dei beni in sequestro, oggetto di distrazione.

Il consolidamento dell'effetto ablativo, determinato dalla confisca, fonda viepiù l'interesse del curatore all'impugnazione, nella prospettiva di ricostruzione del patrimonio che ne qualifica il munus.

In altri termini, si esclude la legittimazione del fallito ad impugnare la confisca, tenendo conto che si tratta di soggetto al quale comunque, i beni in sequestro non potrebbero essere restituiti, a nulla rilevando la mera titolarità dei medesimi e l'aspettativa alle utilità solo eventualmente rinvenibili all'esito della procedura concorsuale.

Del resto, questa Sezione ha già affermato il principio per cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209).

In altri termini, l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla legge fallimentare è privo di interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni oggetto del reato, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione invocata (conf.

Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592).2.AI rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la condanna, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 20 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, rideterminandola nella misura pari alla pena inflitta a ciascuno, confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento. 1.1. Il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui ai capi B), C) e D), esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 n. 1 legge fall, non applicando la recidiva, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ciascuno, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti, ai sensi dell'art. 219, comma 1, Legge fall., con le pene accessorie fallimentari nella durata di anni dieci e confisca dell'immobile. 1.2. Le contestazioni attengono alle vicende della Confezioni LP s.r.I., dichiarata fallita in data 19 giugno 2013, di cui Lacarbonara era legale rappresentante sino al 24 marzo 2011, nonché ai rapporti tra detta società e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resisi rispettivamente acquirente e conduttore (e sublocatore) di un immobile di proprietà della fallita, indicato come distratto dal patrimonio aziendale perché ceduto in forza di contratto simulato, in assenza della corresponsione dell' effettivo prezzo al venditore. A Lacarbonara viene ascritta la distrazione di somme nell'anno 2010, dai conti correnti della fallita, di merci di magazzino e dei diritti derivanti dall'utilizzo del marchio aziendale. 2. Avverso la descritta sentenza gli imputati hanno proposto tempestivo ricorso, per il tramite dei difensori, denunciando cinque vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216 legge fall., in relazione alla diversa qualificazione della condotta come bancarotta preferenziale. Non si rinverrebbe, nella motivazione, alcuna giustificazione in relazione al pregiudizio patrimoniale arrecato ai creditori. Il reato di bancarotta per distrazione è delitto che lede la garanzia patrimoniale, nel quale, dunque, l'offesa è di natura cd. patrimoniale, come si ricava dalla previsione delle fattispecie di cui all'art. 219 legge fall. La Corte d'appello motiverebbe, invece, solo sull'accertato distacco dei beni dal patrimonio della società. Si deduce, poi, che : -l'immobile oggetto di vendita (da parte di Lacarbonara a [OSCURATO:PERSONA]) e poi di locazione e sub locazione (da parte di [OSCURATO:PERSONA] locatore e sub conduttore) è gravato da ipoteche consolidate. Quindi, anche ove si volesse ritenere la distrazione, sarebbe solo a svantaggio dei creditori iscritti, risultando le ipoteche consolidate. Inoltre, si esclude la fittizietà dell'operazione perché [OSCURATO:PERSONA] acquista solo una sorta di nuda proprietà dunque, questo giustifica il prezzo basso e, poi, la famiglia [OSCURATO:PERSONA]-Vinci aveva titolo perché creditrice di compensi dell'amministratore. -Le somme distratte nel 2010, con operazioni concentrate in un periodo in cui la società era pienamente operativa, aveva un solido fatturato e dipendenti, sono state, in realtà, utilizzate (si tratta di n. 36 prelievi) per pagamenti correnti a dipendenti e fornitori. -Quanto alle merci, queste erano state cedute a prezzo maggiore corrisposto solo in parte dall'acquirente, che infatti è rimasta debitrice della differenza; invece per il marchio si osserva che la fallita aveva diverso oggetto sociale rispetto alla società indicata nell'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 219 Legge fall. La sola distrazione della somma indicata di euro 86.929,60 non integrerebbe la fattispecie aggravata dall'entità del danno patrimoniale. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena. 2.5.Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca. A fronte di specifico motivo di appello sulla confisca disposta in primo grado, quanto al difetto di pertinenzialità del bene e del vantaggio ricavato, nessuna motivazione offrirebbe la Corte territoriale, limitandosi al richiamo di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. Né si tiene conto che, con il vincolo disposto, in definitiva, si inibisce l'attività della curatela e l'eventuale vendita del cespite in sede fallimentare a vantaggio della massa, in assenza di legittimazione da parte del curatore a proporre impugnazione avverso il provvedimento che dispone il sequestro ai sensi dell'art. 19 del d. Igs. n. 231 del 2001.3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale che è stata accordata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati in quanto devolvono censure non consentite in sede di legittimità o, comunque, infondate. 1. Il primo ed il secondo motivo sono, in parte inammissibili, in parte infondati. Invero, la nozione di distrazione, cui si allinea anche la motivazione non manifestamente illogica della sentenza impugnata è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830;ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in mot.) e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006). Si tratta di definizione tale, quindi, da ricondurre ad essa qualsiasi condotta dell'imprenditore, determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento. Le residue considerazioni, inerenti la natura consolidata delle ipoteche da cui l'immobile distratto sarebbe stato gravato, l'esistenza di compensi nella veste di amministratore, la destinazione delle somme distratte, circa il reale valore delle rimanenze e dei diritti di sfruttamento del marchio, sono in sostanza censure versate in fatto, che non possono essere affrontate nella presente sede. Quanto alla qualificazione della condotta ascritta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale bancarotta preferenziale, corretta e immune da censure di ogni tipo appare la motivazione della sentenza di merito, secondo cui l'intera operazione parte dall'attività distrattiva attuata da Lacarbonara, in concorso con i due coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali la società non aveva alcun rapporto obbligatorio, proseguendo, attraverso l'apporto dei predetti, con la cessione, priva di reale corrispettivo o ad un prezzo comunque inferiore a quello di mercato, a [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile sede della società. Immobile che, poi, risulta, successivamente concesso in locazione al [OSCURATO:PERSONA] e da questi sub locato ad altra impresa. 1.1. Il terzo motivo è infondato. E' principio di diritto consolidato espresso da questa Corte di legittimità quello che collega l'entità obiettiva del danno provocato dai fatti di bancarotta, al valore complessivo dei beni sottratti e, comunque, alla diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta di bancarotta. Detta valutazione, va invece, del tutto svincolata dall'entità del passivo o dalla differenza tra attivo e passivo (Sez. 5, n. 49642 del 28/12/2009; Sez. 1, n. 12087 del 23/11/2000, Sez. 5, n. 8037 del 27/07/1998). Orbene, la lettura congiunta delle sentenze di merito, consentita nel caso al vaglio trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, consente di concludere per la correttezza del ragionamento svolto e nel senso dell'insussistenza della lamentata violazione di legge, trattandosi di fattispecie aggravata dalla speciale entità del danno, in ragione della ritenuta esistenza di una pluralità di atti di disposizione del patrimonio aziendale, di particolare rilevanza per le sorti dell'impresa, in sostanza commessi privando l'ente di tutti i beni necessari al raggiungimento dello scopo sociale, pregiudicando la situazione economico finanziaria in modo tale da porre le condizioni del fallimento, il tutto in poco meno di un anno, (cedendo l'immobile, sede della fallita, vendendo tutta la rimanenza di magazzino e cedendo i diritti di godimento del marchio senza corrispettivo, prelevando in contanti, dai conti aziendali, l'ingente somma, tenuto conto anche dell'anno in cui si colloca la distrazione - 2010 - di oltre 86mila euro). 1.2. Il quarto motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto un giudizio, quello relativo all'entità della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, nella specie esercitato, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dandone conto con motivazione non manifestamente illogica e esauriente, del tutto in linea con l'orientamento costante di questa Corte. La sentenza indica, compiutamente (cfr. pag. 15 e 16) le ragioni dell'entità della sanzione, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen.). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, questo risulta debitamente motivato con riferimento ai precedenti penali di Lacarbonara, con ragionamento in linea con l'indirizzo costante di questa Corte (ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610) secondo il quale, in tema di diniego del beneficio, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto sul giudizio di disvalore della personalità, come quello che tiene conto dei precedenti penali. 1.3.11 quinto motivo è inammissibile. Ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento di confisca di uno o più beni della fallita, non potendo egli vantare alcun diritto alla restituzione (Sez. 5, n. 27050 del 30/04/2021, Cantile, Rv. 281627). Infatti, legittimato ad impugnare la misura ablatoria è il curatore fallimentare, in quanto portatore dell'interesse dei creditori alla rimozione di statuizioni incidenti sulla consistenza patrimoniale dell'attivo. Ed invero, la ricostruzione della funzione, pubblicistica, di ricostruzione della massa al fine di soddisfare gli interessi dei creditori, riconosciuta al curatore, rende il medesimo - in quanto titolare del diritto alla restituzione dei beni - legittimato ad intervenire nel processo penale e ad impugnare anche la statuizione di confisca dei beni in sequestro, oggetto di distrazione. Il consolidamento dell'effetto ablativo, determinato dalla confisca, fonda viepiù l'interesse del curatore all'impugnazione, nella prospettiva di ricostruzione del patrimonio che ne qualifica il munus. In altri termini, si esclude la legittimazione del fallito ad impugnare la confisca, tenendo conto che si tratta di soggetto al quale comunque, i beni in sequestro non potrebbero essere restituiti, a nulla rilevando la mera titolarità dei medesimi e l'aspettativa alle utilità solo eventualmente rinvenibili all'esito della procedura concorsuale. Del resto, questa Sezione ha già affermato il principio per cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209). In altri termini, l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla legge fallimentare è privo di interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni oggetto del reato, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione invocata (conf. Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592).2.AI rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 04824/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris