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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 1985

Cassazione n. 33168/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1985 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal GIP presso il tribunale di Ragusa, in data 3 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà della motivazione, sì come risultante dal testo della sentenza impugnata, in relazione ai principi stabiliti dall'art. 133 cod. pen.. - erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile Il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Nel caso di specie la corte territoriale, dinnanzi alla particolare gravità dei fatti commessi, riteneva inidonea a giustificare un'ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio la mera circostanza che l'imputato avesse iniziato un percorso in comunità, nella quale peraltro non aveva fatto alcun progresso.

Nel caso in esame la Corte di appello con motivazione ineccepibile definiva la sanzione in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche (pag. 4 della sentenza impugnata) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 maggio 2022 L'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1985 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal GIP presso il tribunale di Ragusa, in data 3 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà della motivazione, sì come risultante dal testo della sentenza impugnata, in relazione ai principi stabiliti dall'art. 133 cod. pen.. - erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile Il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Nel caso di specie la corte territoriale, dinnanzi alla particolare gravità dei fatti commessi, riteneva inidonea a giustificare un'ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio la mera circostanza che l'imputato avesse iniziato un percorso in comunità, nella quale peraltro non aveva fatto alcun progresso. Nel caso in esame la Corte di appello con motivazione ineccepibile definiva la sanzione in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche (pag. 4 della sentenza impugnata) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 maggio 2022 L'
Sentenza Cassazione n. 33168/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris