CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 17044/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 120 cod. pen., 337 comma 3 cod. proc. pen. e 175 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla piena validità della querela sottoscritta dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., quale persona offesa dal reato e pag. 7 sul motivato diniego della concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'apparenza della motivazione e l'inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 615 ter e 640 ter cod. pen., nonché in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non formulato in grado di appello e quindi inammissibile perché in violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il C