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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 dicembre 2020

Cassazione n. 42620/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 30/12/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Venezia ha confermato il provvedimento con cui è stato disposto il sequestro preventivo impeditivo dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] del Piave, in via Como 29, primo piano e dell'attrezzatura odontoiatrica presente al suo interno nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati previsti dagli artt. 348 - 640 cod. pen.

L'indagato avrebbe esercitato abusivamente la professione di odontoiatra e medico chirurgo; ha sostenuto il Tribunale che anche la sola restituzione dell'immobile non neutralizzerebbe il rischio di commissione di nuovi reati dello stesso tipo di quelli per ci si procede, attesa la possibilità per Rossin di continuare ad esercitare l'attività acquistando nuove attrezzature.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo un unico motivo con cui si lamenta violazione dell'art. 321 cod. proc. pen.

Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la restituzione del solo immobile non potrebbe consentire la reiterazione del reato, non solo per i costi di acquisto di una nuova attrezzatura, ma soprattutto perché sarebbe comunque impossibile posizionare la nuova attrezzatura senza rimuovere la vecchia che rimarrebbe all'interno della struttura: gli spazi dell'immobile non lo consentirebbero.

Nella specie sarebbe stato inoltre violato il principio di proporzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. è limitato dal primo comma dell'art. 325 all'esclusivo vizio di "violazione di legge"; può ritenersi infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge" (a norma, ad esempio, degli artt. 311, comma 2, per il ricorso "per saltum" in materia di misure cautelari personali e 325, comma 1, cod. proc. pen. per il ricorso in tema di misure cautelari reali, ovvero dell'art. 4

I. n. 1423 del 1956 per il ricorso in materia di misure di prevenzione, personali o patrimoniali), è esclusa la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.

Nelle ipotesi indicate, il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso per cassazione il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che è configurabile quando la motivazione manchi o sia, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

In tali casi, si afferma, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Sez.

U., n. 5876 del 28/4/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U., n.25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv.239692).

3. Sulla base di tale quadro di riferimento l'ordinanza impugnata è immune da vizi avendo il Tribunale spiegato come il rischio di recidiva sia nella specie elevato, in ragione della sistematicità delle condotte poste in essere dal ricorrente, gravato da precedenti specifici, nei confronti del quale erano stati già adottati in passato provvedimenti cautelari reali impeditivi, poi revocati, e della possibilità che, restituito l'immobile, l'attività illecita possa essere reiterata nonostante il mantenimento del sequestro delle attrezzature.

La Corte ha già chiarito che la revoca parziale del sequestro preventivo di un bene va disposta, per evitare che la misura risulti inutilmente vessatoria, solo quando, per le caratteristiche dell'illecito contestato e del bene sequestrato, è possibile dividere i beni che ne sono oggetto senza vanificare le esigenze di prevenzione. (Sez. 6, n. 54768 del 06/12/2016, Longo, Rv. 268743 in cui, in applicazione di tale principio, si è ritenuta immune da vizi l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo di uno studio dentistico disposta in relazione al reato previsto dall'art. 348 cod. pen., in quanto la riduzione del sequestro ad un'unica stanza e la restituzione della restante parte dello studio, destinata, comunque, all'esercizio della professione odontoiatrica, avrebbe consentito la prosecuzione dell'esercizio abusivo della professione).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 30/12/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Venezia ha confermato il provvedimento con cui è stato disposto il sequestro preventivo impeditivo dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] del Piave, in via Como 29, primo piano e dell'attrezzatura odontoiatrica presente al suo interno nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati previsti dagli artt. 348 - 640 cod. pen. L'indagato avrebbe esercitato abusivamente la professione di odontoiatra e medico chirurgo; ha sostenuto il Tribunale che anche la sola restituzione dell'immobile non neutralizzerebbe il rischio di commissione di nuovi reati dello stesso tipo di quelli per ci si procede, attesa la possibilità per Rossin di continuare ad esercitare l'attività acquistando nuove attrezzature.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo un unico motivo con cui si lamenta violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la restituzione del solo immobile non potrebbe consentire la reiterazione del reato, non solo per i costi di acquisto di una nuova attrezzatura, ma soprattutto perché sarebbe comunque impossibile posizionare la nuova attrezzatura senza rimuovere la vecchia che rimarrebbe all'interno della struttura: gli spazi dell'immobile non lo consentirebbero. Nella specie sarebbe stato inoltre violato il principio di proporzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. è limitato dal primo comma dell'art. 325 all'esclusivo vizio di "violazione di legge"; può ritenersi infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge" (a norma, ad esempio, degli artt. 311, comma 2, per il ricorso "per saltum" in materia di misure cautelari personali e 325, comma 1, cod. proc. pen. per il ricorso in tema di misure cautelari reali, ovvero dell'art. 4 I. n. 1423 del 1956 per il ricorso in materia di misure di prevenzione, personali o patrimoniali), è esclusa la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Nelle ipotesi indicate, il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso per cassazione il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che è configurabile quando la motivazione manchi o sia, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. In tali casi, si afferma, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Sez. U., n. 5876 del 28/4/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U., n.25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv.239692). 3. Sulla base di tale quadro di riferimento l'ordinanza impugnata è immune da vizi avendo il Tribunale spiegato come il rischio di recidiva sia nella specie elevato, in ragione della sistematicità delle condotte poste in essere dal ricorrente, gravato da precedenti specifici, nei confronti del quale erano stati già adottati in passato provvedimenti cautelari reali impeditivi, poi revocati, e della possibilità che, restituito l'immobile, l'attività illecita possa essere reiterata nonostante il mantenimento del sequestro delle attrezzature. La Corte ha già chiarito che la revoca parziale del sequestro preventivo di un bene va disposta, per evitare che la misura risulti inutilmente vessatoria, solo quando, per le caratteristiche dell'illecito contestato e del bene sequestrato, è possibile dividere i beni che ne sono oggetto senza vanificare le esigenze di prevenzione. (Sez. 6, n. 54768 del 06/12/2016, Longo, Rv. 268743 in cui, in applicazione di tale principio, si è ritenuta immune da vizi l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo di uno studio dentistico disposta in relazione al reato previsto dall'art. 348 cod. pen., in quanto la riduzione del sequestro ad un'unica stanza e la restituzione della restante parte dello studio, destinata, comunque, all'esercizio della professione odontoiatrica, avrebbe consentito la prosecuzione dell'esercizio abusivo della professione). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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