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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 36605/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso in presenza di motivazione adeguata e congrua. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bari del 31 marzo 2022 che aveva disposto - nei confronti dell'odierno ricorrente - la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a fattispecie di tentata estorsione aggravata, rapina, resistenza a pubblico ufficiale.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta carenza di motivazione sostenendo l'impossibilità di alcun concorso tra i reati di rapina e tentata estorsione.

In particolare, afferma che anche la sottrazione dell'automobile e dell'orologio della persona offesa sarebbe stata finalizzata all'ottenimento del finanziamento intestato a terzi oggetto della contestazione di estorsione tentata.

Sotto tale aspetto, dovrebbe valorizzarsi la condotta unitaria e anche contestuale di violenza fisica e minacce di morte a fronte del rifiuto della persona offesa di acconsentire alla indebita richiesta di finanziamento.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso in presenza di motivazione adeguata e congrua. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Va premesso che il delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti e siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e risoluzione volitiva (Sez. 2, Sentenza n. 4634 del 01/10/2020 - dep. 05/02/2021 - Rv. 280240 - 01).

2.2. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha correttamente motivato in ordine al concorso dei due diversi delitti evidenziando come non vi fosse dubbio che l'uno fosse commesso anche per realizzare l'altro e come l'impossessamento dei beni (automobile e orologio) sottratti alla persona offesa risultasse palesemente una iniziativa ulteriore, che ha implicato una diversa coartazione della volontà e ha determinato un risultato patrimoniale diverso da quello del precedente tentativo di estorsione.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 7 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso in presenza di motivazione adeguata e congrua. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bari del 31 marzo 2022 che aveva disposto - nei confronti dell'odierno ricorrente - la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a fattispecie di tentata estorsione aggravata, rapina, resistenza a pubblico ufficiale. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta carenza di motivazione sostenendo l'impossibilità di alcun concorso tra i reati di rapina e tentata estorsione. In particolare, afferma che anche la sottrazione dell'automobile e dell'orologio della persona offesa sarebbe stata finalizzata all'ottenimento del finanziamento intestato a terzi oggetto della contestazione di estorsione tentata. Sotto tale aspetto, dovrebbe valorizzarsi la condotta unitaria e anche contestuale di violenza fisica e minacce di morte a fronte del rifiuto della persona offesa di acconsentire alla indebita richiesta di finanziamento. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso in presenza di motivazione adeguata e congrua. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che il delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti e siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e risoluzione volitiva (Sez. 2, Sentenza n. 4634 del 01/10/2020 - dep. 05/02/2021 - Rv. 280240 - 01). 2.2. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha correttamente motivato in ordine al concorso dei due diversi delitti evidenziando come non vi fosse dubbio che l'uno fosse commesso anche per realizzare l'altro e come l'impossessamento dei beni (automobile e orologio) sottratti alla persona offesa risultasse palesemente una iniziativa ulteriore, che ha implicato una diversa coartazione della volontà e ha determinato un risultato patrimoniale diverso da quello del precedente tentativo di estorsione. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. 3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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