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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32840/2021

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nte Rep.

ORDINANZA CCuL . 1?) sul ricorso iscritto al numero 28759 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], anche in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D06 F839D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ciro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A04 B759X) [OSCURATO:PERSONA] Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A19 B759R) [OSCURATO:PERSONA] Carmela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56C47 B759D) [OSCURATO:PERSONA] Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60868 B759N) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45E09 F030N) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Na- poli n. 3300/2019, pubblicata in data 17 giugno 2019 (e noti- ficata in data 26 giugno 2019); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 28759/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alla quale, nel corso del giudi- zio, sono subentrati gli eredi Ciro, Francesco, Carmela e [OSCURATO:PERSONA]) hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- ria Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi dive- nuta [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].) per ottenere il risarci- mento dei danni conseguenti all'occupazione usurpativa di un fondo di loro proprietà sito in Casalnuovo di Napoli.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Nola.

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., anche in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., anche in rappresentan- za di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso i [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della causa - contradditto- rietà della pronuncia - Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.».

La ricorrente sostiene che la corte territoriale, nel dichiarare tardivo il suo appello, avrebbe omesso di prendere in esame un fatto decisivo e avrebbe emesso una pronuncia contraddit- toria, in quanto: a) non avrebbe considerato che l'errore sul Ric. n. 28759/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 civico dell'indirizzo del procuratore della controparte sarebbe stato di difficile individuazione; b) la costituzione degli appel- lati avrebbe comportato la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo.

Il motivo è inammissibile.

Le censure non colgono adeguatamente l'effettiva ratio deci- dendi della pronuncia impugnata.

La corte di appello, nel dichiarare tardivo l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ha in realtà fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notifica tono con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessa- ri al suo completamento, ossia senza superare il limite di tem- po pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017, Rv. 645352 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv. 650482 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022 - 01; Sez.

L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886 - 01).

I giudici del merito hanno osservato, in fatto, che - dopo il mancato perfezionamento della notifica indirizzata al civico er- rato, nel 2017 - il procedimento notificatorio non era stato ri- preso spontaneamente e con immediatezza dalla società ap- pellante, sebbene il civico esatto fosse agevolmente ricavabile anche dagli stessi atti processuali del giudizio di primo grado (e, in particolare dall'atto di citazione), avendo invece quest'ultima chiesto al giudice, dopo oltre un anno, l'autorizzazione a rinnovare la notificazione stessa, mentre gli Ric. n. 28759/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 appellati si erano costituiti esclusivamente a seguito di tale seconda notificazione.

Di conseguenza, risulta in primo luogo evidente che la que- stione relativa all'imputabilità dell'errore in ordine al civico esatto dell'indirizzo del procuratore degli attori non ha alcun rilievo, potendo essa al più giustificare l'esito negativo della prima notificazione (effettuata peraltro l'ultimo giorno utile), ma non l'omessa tempestiva ripresa del procedimento notifi- catorio.

D'altra parte, a tale proposito, l'accertamento di fatto operato dai giudici del merito (e da questi adeguatamente motivato) in ordine alla possibilità di individuare il civico esat- to, almeno dopo l'esito negativo della prima notificazione, non è censurabile nella presente sede (e in realtà non è neanche specificamente censurato nel ricorso: in ogni caso, è sufficien- te osservare sul punto che l'indirizzo esatto del difensore è sempre ricavabile dagli albi ufficiali).

Nessun rilievo decisivo ai fini della controversia, infine, può at- tribuirsi alla costituzione degli appellati a seguito della rinno- vazione della notificazione dell'atto di appello eseguita nel 2018, dal momento che ciò che viene in rilievo, nella specie, non è la validità della notificazione rinnovata (che del resto è pacifico che si sia regolarmente perfezionata), ma la tempe- stività dell'appello che, in base ai principi di diritto sopra espo- sti, avrebbe richiesto da parte del notificante la spontanea ed immediata ripresa del procedimento notificatorio, che invece è certamente mancata.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 111 Cost. (ed art. 6 della [OSCURATO:PERSONA]- pea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon- damentali); Articoli 156 comma 3, 157 comma 3 e 291 del Codice di Procedura Civile - in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».

Ric. n. 28759/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 La ricorrente sostiene che, in base al principio del giusto pro- cesso e delle altre norme, anche sovranazionali, richiamate in rubrica, la decisione impugnata sarebbe da ritenere illegitti- ma.

Anche questo motivo è inammissibile.

La ricorrente non illustra in modo adeguato, chiaro e preciso il senso delle censure avanzate, che resta di ardua intelligibilità, non chiarisce sotto quale preciso profilo la decisione impugna- ta dovrebbe ritenersi illegittima, quale sarebbe esattamente l'errore di diritto commesso dalla corte territoriale, quali prin- cipi di diritto avrebbero invece dovuto essere applicati, a suo avviso, nella fattispecie concreta e con quale esito concreto, in relazione al giudizio sulla tempestività dell'appello.

Ad ogni buon conto, e per quanto possa occorrere, è assor- bente, sul punto, il richiamo ai principi di diritto già esposti in relazione al primo motivo del ricorso, che sono stati enunciati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, risultano correttamen- te applicati dalla corte di appello nella decisione della fattispe- cie concreta e che il ricorso non contiene ragioni idonee ad in- durre a rimeditare.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

La Corte non ritiene sussistenti, invece, i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: Ric. n. 28759/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, li- quidandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA CCuL . 1?) sul ricorso iscritto al numero 28759 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], anche in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D06 F839D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ciro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A04 B759X) [OSCURATO:PERSONA] Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A19 B759R) [OSCURATO:PERSONA] Carmela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56C47 B759D) [OSCURATO:PERSONA] Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60868 B759N) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45E09 F030N) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Na- poli n. 3300/2019, pubblicata in data 17 giugno 2019 (e noti- ficata in data 26 giugno 2019); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 28759/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alla quale, nel corso del giudi- zio, sono subentrati gli eredi Ciro, Francesco, Carmela e [OSCURATO:PERSONA]) hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- ria Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi dive- nuta [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].) per ottenere il risarci- mento dei danni conseguenti all'occupazione usurpativa di un fondo di loro proprietà sito in Casalnuovo di Napoli. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Nola. La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., anche in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., anche in rappresentan- za di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Resistono con controricorso i [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della causa - contradditto- rietà della pronuncia - Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». La ricorrente sostiene che la corte territoriale, nel dichiarare tardivo il suo appello, avrebbe omesso di prendere in esame un fatto decisivo e avrebbe emesso una pronuncia contraddit- toria, in quanto: a) non avrebbe considerato che l'errore sul Ric. n. 28759/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 civico dell'indirizzo del procuratore della controparte sarebbe stato di difficile individuazione; b) la costituzione degli appel- lati avrebbe comportato la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo. Il motivo è inammissibile. Le censure non colgono adeguatamente l'effettiva ratio deci- dendi della pronuncia impugnata. La corte di appello, nel dichiarare tardivo l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ha in realtà fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notifica tono con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessa- ri al suo completamento, ossia senza superare il limite di tem- po pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017, Rv. 645352 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv. 650482 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886 - 01). I giudici del merito hanno osservato, in fatto, che - dopo il mancato perfezionamento della notifica indirizzata al civico er- rato, nel 2017 - il procedimento notificatorio non era stato ri- preso spontaneamente e con immediatezza dalla società ap- pellante, sebbene il civico esatto fosse agevolmente ricavabile anche dagli stessi atti processuali del giudizio di primo grado (e, in particolare dall'atto di citazione), avendo invece quest'ultima chiesto al giudice, dopo oltre un anno, l'autorizzazione a rinnovare la notificazione stessa, mentre gli Ric. n. 28759/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 appellati si erano costituiti esclusivamente a seguito di tale seconda notificazione. Di conseguenza, risulta in primo luogo evidente che la que- stione relativa all'imputabilità dell'errore in ordine al civico esatto dell'indirizzo del procuratore degli attori non ha alcun rilievo, potendo essa al più giustificare l'esito negativo della prima notificazione (effettuata peraltro l'ultimo giorno utile), ma non l'omessa tempestiva ripresa del procedimento notifi- catorio. D'altra parte, a tale proposito, l'accertamento di fatto operato dai giudici del merito (e da questi adeguatamente motivato) in ordine alla possibilità di individuare il civico esat- to, almeno dopo l'esito negativo della prima notificazione, non è censurabile nella presente sede (e in realtà non è neanche specificamente censurato nel ricorso: in ogni caso, è sufficien- te osservare sul punto che l'indirizzo esatto del difensore è sempre ricavabile dagli albi ufficiali). Nessun rilievo decisivo ai fini della controversia, infine, può at- tribuirsi alla costituzione degli appellati a seguito della rinno- vazione della notificazione dell'atto di appello eseguita nel 2018, dal momento che ciò che viene in rilievo, nella specie, non è la validità della notificazione rinnovata (che del resto è pacifico che si sia regolarmente perfezionata), ma la tempe- stività dell'appello che, in base ai principi di diritto sopra espo- sti, avrebbe richiesto da parte del notificante la spontanea ed immediata ripresa del procedimento notificatorio, che invece è certamente mancata. 2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 111 Cost. (ed art. 6 della [OSCURATO:PERSONA]- pea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon- damentali); Articoli 156 comma 3, 157 comma 3 e 291 del Codice di Procedura Civile - in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Ric. n. 28759/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 La ricorrente sostiene che, in base al principio del giusto pro- cesso e delle altre norme, anche sovranazionali, richiamate in rubrica, la decisione impugnata sarebbe da ritenere illegitti- ma. Anche questo motivo è inammissibile. La ricorrente non illustra in modo adeguato, chiaro e preciso il senso delle censure avanzate, che resta di ardua intelligibilità, non chiarisce sotto quale preciso profilo la decisione impugna- ta dovrebbe ritenersi illegittima, quale sarebbe esattamente l'errore di diritto commesso dalla corte territoriale, quali prin- cipi di diritto avrebbero invece dovuto essere applicati, a suo avviso, nella fattispecie concreta e con quale esito concreto, in relazione al giudizio sulla tempestività dell'appello. Ad ogni buon conto, e per quanto possa occorrere, è assor- bente, sul punto, il richiamo ai principi di diritto già esposti in relazione al primo motivo del ricorso, che sono stati enunciati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, risultano correttamen- te applicati dalla corte di appello nella decisione della fattispe- cie concreta e che il ricorso non contiene ragioni idonee ad in- durre a rimeditare. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. La Corte non ritiene sussistenti, invece, i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: Ric. n. 28759/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, li- quidandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, d
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