CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 07952/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9299/2021 R.G. proposto daD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 6, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cavallaro;-controricorrente-ricorrente incidentale-Avverso la sentenza n. 174/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Catania,depositata il 25/1/2021 è notificata via pec il 26/01/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/20261. Con atto di citazione del 04/10/2007, [OSCURATO:PERSONA]Urso, premesso diessere proprietaria di un immobile residenziale sito in Gravina di Catania,[OSCURATO:PERSONA], n. 130, e di aver stipulato, in data 22/08/2005, un contrattod'appalto “a misura” con l'impresa edile di [OSCURATO:PERSONA] perchéprovvedesse alla manutenzione straordinaria della copertura del predettofabbricato, convenne in giudizio quest'ultimo davanti alla sezione staccatadi Mascalucia del Tribunale di Catania, perché, previa risoluzione delcontratto, venisse condannato alla restituzione degli acconti corrispostigliper complessivi euro 17.000,00 e al risarcimento dei danni cagionati allapropria abitazione, nonché ai costi necessari all'eliminazione dell'opera,deducendo che i lavori eseguiti presentavano plurimi vizi, che leriparazioni poste in essere dall’appaltatrice non avevano fatto cessare leconsistenti infiltrazioni nell'appartamento sottostante di sua proprietà eche, pertanto, andavano totalmente rifatti, previo smantellamento di quellirealizzati in precedenza.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] replicò di essersi attenuto, nellosvolgimento dei lavori, alle direttive impartite dall'ingegner Biagio MarioRapisarda, incaricato dalla committente della direzione dei lavori, e che igravi difetti lamentati dipendessero dall'operato di quest'ultimo, sicchéchiese, in via riconvenzionale, il corrispettivo del saldo dovutogli nellamisura di euro 8.000,00 e di poter chiamare in causa il predetto direttoredei lavori perché, in caso di accoglimento della domanda attorea, venissecondannato in sua vece, previa declaratoria della sua responsabilità.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] negò di aver assunto mai laqualità di direttore dei lavori delle opere commesse in appalto alla dittaBonanno e chiese dunque il rigetto delle relative domande.Con sentenza n. 137/2018 del 12/01/2018, l'adito Tribunale condannòAntonino [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA]Urso la somma di euro 33.381,89,con rivalutazione e interessi; condannò [OSCURATO:PERSONA] a tenereNumero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/2026indenne [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 50% di quanto questi avrebbedovuto corrispondere all'attrice; e rigettò ogni altra domanda.Con successiva ordinanza ex art. 288 c.p.c. del 15/10/2018, il medesimoTribunale, in accoglimento dell'istanza di correzione avanzata dall'attrice,condannò ulteriormente [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria dirisoluzione del contratto d'appalto, alla restituzione, in favore dell'attrice,della somma di euro 17.000,00, oltre interessi legali dal pagamento allarestituzione.Il giudizio di gravame, interposto, con distinti appelli, da AntoninoBonanno e da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nella resistenza diPatrizia D'Urso, con la sentenza n. 174/2021, pubblicata il 25/01/2021,con la quale la Corte d'Appello di Catania riformò la sentenza impugnata,rigettando le domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento danniproposte da [OSCURATO:PERSONA]Urso, a cui carico pose definitivamente le spese dic.t.u., e condannò la medesima al pagamento delle spese del doppiogrado del giudizio nei confronti di entrambi gli appellanti.Per quanto qui rileva, i giudici di merito valorizzarono il fatto che l’attrice,pur avendo chiesto la risoluzione del contratto d’appalto in quanto i vizidelle opere eseguite erano tali da imporre la loro demolizione, avevasuccessivamente provveduto alla riparazione del tetto, senza smantellarlo,e che questa circostanza, non contestata, potesse essere valutata senzaviolare il divieto dei nova in appello, essendo a esso susseguente.Ritennero, quindi, che la domanda di risoluzione fosse infondata, nonsussistendo il presupposto dell’inadeguatezza dei lavori alla destinazionedel bene, e che non potesse neppure provvedersi ai rimedi residui di cuiall’art. 1668 c.c., in quanto l’attrice, che pure aveva avanzato in primogrado l’azione quanti minoris, non l’aveva riproposta in appello, con laconseguenza che andava altresì rigettata la domanda risarcitoria.Ad avviso dei giudici, infine, l’appellata doveva essere condanna allarifusione delle spese anche nei confronti del direttore dei lavori, attesaNumero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’accezione lata del termine “soccombenza”, estensibile anche in favore delterzo chiamato.2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]Urso,affidandolo a tre motivi; si difendono con controricorso Biagio MarioRapisarda, che propone anche ricorso incidentale condizionato, affidato atre motivi, nonché con distinto controricorso [OSCURATO:PERSONA].Sono state depositate memorie.Considerato che:1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazionedell’art. 345, primo e terzo comma, e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3-4, c.p.c.Secondo l’assunto impugnatorio la Corte locale aveva errato a nondichiarare inammissibile la domanda nuova proposta in appello dalBonanno, con la quale aveva chiesto quantificarsi il valore delle opere dacostui realizzate e utilizzate dalla D’Urso, nonché del materiale, acquistatodal ricorrente e da costei utilizzato, così rigettando la domanda dirisoluzione, in quanto le opere appaltate, eseguite con gravi eincontestabili vizi, non erano inadatte alla loro destinazione, nel mentre inprimo grado costui aveva domandato la condanna dell'attrice alpagamento del saldo dell'appalto di euro 8000.Sotto altro e concorrente profilo la D’Urso, lamenta che la decisioneimpugnata abbia assegnato il valore di prova piena dall’asserita noncontestazione della domanda nuova dell’appellante e non di sempliceapprezzamento valutativo di prova piena aliunde formata.Infine, si contesta aver la Corte etnea utilizzato le fotografie tardivamenteintrodotte in giudizio, piuttosto che richiamare sul punto il c.t.u.Il primo motivo è infondato.Quanto all’asserita novità della domanda proposta dall’appellante deveevidenziarsi che la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza,Numero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/2026nella quale i giudici di merito non hanno esaminato quella proposta inappello e afferente sostanzialmente al calcolo delle somme spettantiall’appellata, ma hanno valutato la circostanza in fatto, prospettata inquella sede, per decidere in ordine alla gravità dell’inadempimento e allasua idoneità a determinare la risoluzione del contratto d’appalto,risoluzione avversata in via prioritaria dal convenuto appellante.Quanto alla ritenuta ammissibilità delle fotografie prodotte in seded’appello, occorre analizzare le diverse formulazioni dell'art. 345 c.p.c.succedutesi nel tempo, nei limiti di quanto rileva nel presente giudizio.Nel testo modificato dall'art. 36 legge 14 luglio 1950, n. 581, dettadisposizione così stabiliva: «Nel giudizio d'appello non possono proporsidomande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono peròdomandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenzaimpugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenzastessa. Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovidocumenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se ladeduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese delgiudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo che si tratti deldeferimento del giuramento decisorio». Nessuna preclusione, dunque, allaproduzione di nuovi documenti in appello, salvo solo l'eventuale incidenzadi essa ai fini della regolamentazione delle spese.L'art. 52 legge 26 novembre 1990, n. 353 ha poi così disposto: «1.L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art.345. - (Domande ed eccezioni nuove) - Nel giudizio d'appello non possonoproporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarateinammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti egli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimentodei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono essere propostenuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sonoammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritengaNumero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/2026indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la partedimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causaad essa non imputabile. Può sempre riferirsi il giuramento decisorio». Aisensi dell'art. 92, comma 2, della legge medesima l'efficacia di taledisposizione è fissata a decorrere dal 30 aprile 1995, essendo inoltreespressamente previsto, con la norma transitoria di cui all'art. 90, comma1, che «ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano ledisposizioni vigenti anteriormente a tale data» (salvo ulteriorispecificazioni o eccezioni che non riguardano però l'art. 345 cod. proc.civ.).È quindi intervenuto l'art. 46 legge 18 giugno 2009, n. 69, che, al comma18, ha così disposto: «All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, delcodice di procedura civile, dopo le parole: "nuovi mezzi di prova" sonoinserite le seguenti: "e non possono essere prodotti nuovi documenti" edopo la parola: "proporli" sono inserite le seguenti: "o produrli"». Lamodifica ha, in sostanza, lasciato inalterata la portata precettiva delprecedente testo, salvo solo chiarire definitivamente (così positivizzandoun approdo interpretativo già acquisito dalla giurisprudenza: v. Cass. Sez.U. n. 8203 del 2005 e succ. conf.) che esso riguarda non solo le provecostituende, ma anche le prove precostituite, ossia i documenti. La normatransitoria di cui all'art. 58, comma 2, legge n. 69 del 2009 così poidispone: «Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigoredella presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice diprocedura civile ..., come modificati dalla presente legge».Vi è poi un successivo intervento modificativo — realizzato con l'art. 54,comma 1, lett. Ob d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e concretizzatosi nellaeliminazione del riferimento, quale motivo di eccezionale ammissibilità dinuovi mezzi di prova o nuovi documenti in appello, alla loro«indispensabilità» — il quale è entrato in vigore il 12/8/2012, prima dellaNumero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/2026conclusione del giudizio di primo grado (Cass., Sez. 3, 20/8/2018, n.20793).Ed è a quest’ultima versione della norma che occorre far riferimento nellaspecie, essendo questa applicabile ai giudizi in cui la sentenza conclusivadel processo di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre2012, in difetto di un'espressa disciplina transitoria e in base al generaleprincipio processuale tempus regit actum, (Cass., Sez. 2, 28/7/2021, n.21606), ed essendo la sentenza di primo grado stata emessa il12/1/2018.Ebbene, come già affermato da questa Corte, il nuovo disposto dell’art.345 c.p.c. consente il superamento del divieto di produzione di nuovidocumenti in appello soltanto ove il giudice accerti che non era possibileprovvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causanon imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilitàdel documento ai fini del decidere (Cass., Sez. 1, 12/06/2024, n. 16289;Cass., Sez. 2, 24/10/2023, n. 29506; Cass., Sez. 3, 09/11/2017, n.26522).Da ciò consegue che i giudici di merito hanno correttamente esaminato ladocumentazione fotografica in contestazione, essendone ammissibile laproduzione in appello perché formatasi successivamente alla conclusionedel giudizio di primo grado.Infine, il principio di non contestazione non assume mero valore di rinforzoargomentativo, essendo, invece, idoneo a esonerare dall’onere di provarefatti non contestati. A condizione che i detti fatti risultino specificamenteallegati e, in tal caso, parimenti specifica deve essere la contestazione(cfr. Cass. nn. 10629/2024 e 8900/2025), ma qui di d’incompiutezzaassertiva da parte dell’appellante non si duole la ricorrente.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la violazionedell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peravere i giudici di merito ritenuto rinunciata la domanda subordinataNumero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/2026proposta ai sensi dell’art. 1668, primo comma, c.c. di riduzioneproporzionale del prezzo dell'appalto, senza considerare che, con larichiesta di rigetto di entrambi i gravami proposti, con conferma dellasentenza impugnata, avrebbe dovuto considerarsi superata la presunzionedi rinuncia ex art. 346 c.p.c., in quanto era stato realizzato l’effettodevolutivo per cui la causa passava dalla cognizione del giudice di primogrado a quella del giudice del gravame.Il motivo è infondato.In ipotesi di gravame formulato dal soccombente, la parte pienamentevittoriosa nel merito in primo grado, a differenza di quanto deve fare perle domande esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primogiudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343c.p.c. (Cass., Sez. U, 12/05/2017, n. 11799; Cass., Sez. 6-3, 19/10/2017,n. 24658; Cass., Sez. 3, 27/09/2024, n. 25876), non ha l’onere diproporre appello incidentale per richiamare in discussione le domande o leeccezioni superate o non esaminate perché assorbite (o anche quelleesplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare unadomanda comunque respinta per altre ragioni), difettando di interesse alriguardo. Epperò è tenuta a riproporle espressamente nel giudizio diappello, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne ilriesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da uncomportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass., Sez. U,25/5/2018, n. 13195; Cass., 28/11/2016, n. 24021; Cass., 26/11/2010,n. 24021; Cass., Sez. Un., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246, e, da ultimo,Cass., Sez. U., 19/4/2016, n. 7700; Cass., Sez. Un., 12/5/2017, n.11799).Tra l’altro, la medesima parte, nel rispetto dell'autoresponsabilità edell'affidamento processuale, è tenuta, per sottrarsi alla presunzione dirinuncia, a provvedere in tal senso con il primo atto difensivo e comunquenon oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel themaNumero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/2026probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass.,Sez. U, 21/3/2019, n. 7940).La riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. può essere realizzata, inassenza di una norma specifica sul punto, in qualsiasi forma idonea adevidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione sudi esse, purché ciò avvenga in modo specifico, non essendo al riguardosufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni presedavanti al primo giudice (Cass., Sez. 2, 11/5/2009, n. 10796; Cass., Sez.6-3, 15/10/2020, n. 22311).La Corte d’appello, ritenendo che la domanda di riduzione del prezzooriginariamente avanzata dall’appellata in via di subordine, nonespressamente riproposta con l’atto di costituzione in appello, dovesseintendersi rinunciata, ha correttamente applicato i principi soprarichiamati, non potendosi considerare specifica riproposizione la merarichiesta di rigetto di entrambi i gravami proposti, con conferma dellasentenza impugnata, come preteso con la censura.3. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, infine, la violazionedell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2055 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito condannato l’appellataalle spese del doppio grado del giudizio, in virtù della soccombenzaprocessuale a favore del terzo chiamato in causa, invocando in modoerrato e improprio la massima di questa Corte contenuta nella sentenza n.7431 del 2012, posto che la chiamata in giudizio del direttore dei lavoriera stata fondata sull’art. 2055 c.c., per responsabilità solidale, e non atitolo di garanzia, sicché era stato [OSCURATO:PERSONA] a voler riversaretutta la responsabilità sul chiamato, mentre l’attrice aveva ritenutoresponsabile la sola impresa.Il motivo è infondato.Infatti, quando il convenuto chiama in causa un terzo ai fini di garanziaimpropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria -Numero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/2026legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore,pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo,ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non siastata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo algiudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale,e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dallasoccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processualetra l'attore e il terzo, bensì dalla responsabilità del primo di avere datoluogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente èrimasto coinvolto il terzo (Cass., n. 1123/2022; Cass., n. 7401/2016;Cass. n. 5027/08).Tra l’altro, se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualitàdi litisconsorte processuale, a uno dei convenuti in primo grado (ivicompreso il terzo chiamato), nei cui confronti nessuna delle altre parti insecondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essererimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarataingiustificata (Cass. n. 7401/2016; Cass. n. 7431/2012).4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta l'omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e la violazionedegli artt. 2230 e ss., 2055 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito non avevanoesaminato le deduzioni difensive riferite sia alla circostanza che lacondanna del direttore dei lavori avrebbe dovuto riguardare soltanto il suoinadempimento e non anche quello dell’impresa, sia alla circostanza che ilricorrente incidentale aveva rinunciato all’incarico, accettato in precedenzasoltanto per amicizia, subito dopo lo svellimento della terrazza, sia allacircostanza che la responsabilità del direttore dei lavori era di minoreportata rispetto a quella dell’impresa, poiché riferita anche al mancatocompletamento delle opere.Numero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/20265. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta l'omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché laviolazione degli artt. 112 c.p.c., 1223 c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di meritonon avevano considerato che il risarcimento avrebbe dovuto esserelimitato ai costi di abbattimento delle opere realizzate dall’impresa e nonanche a quelli di ripristino del tetto, neppure richiesti dall’attrice.6. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, condizionato al fatto chefosse stata ritenuta illegittima la condanna alle spese della originariaprimo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito non avevano posto lespese sostenute dal ricorrente incidentale a carico del chiamante, ossiaAntonino [OSCURATO:PERSONA].7. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso incidentale restano assorbitidal rigetto del ricorso principale, siccome proposti condizionatamenteall’accoglimento di quest’ultimo.8. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, mentre va dichiaratoassorbito quello incidentale. Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dellaricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara l’assorbimento di quelloincidentale condizionato.Numero registro generale 9299/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 7952/2026Data pubblicazione 31/03/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, per ciascuno dei predetti, in Euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso