Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 giugno 1974

Cassazione n. 42152/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ALBANIA) il 14/06/1974 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari- ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di detenzione in carcere dal 19.12.2016 fino al 7.06.2018, a seguito di un ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso il 17.12.2002, eseguito solo il 19.12.2016, dopo oltre 14 anni il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e comunque essendo trascorso il termine di prescrizione di cui all'art. 172 cod.pen. rispettivamente in data 4.02.2012 e 31.10.2012.

2. Ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen., il Ministero dell'economia e delle finanze lamentando che il Tafa aveva concorso a dare causa, con un comportamento gravemente colposo, al mantenimento della custodia cautelare in carcere, in quanto aveva atteso ben un anno e mezzo, cioè fino all'8 maggio 2018, per dolersi dell'illegittimità dell'ordine di carcerazione, ponendo in esser un' inerzia qualificata, nonostante anche il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], il giorno dopo la cattura, avesse d'ufficio chiesto di dichiarare estinta la seconda delle due pene poste in esecuzione. 3.11 Procuratore generale in sede ha chiesto il rigetto del ricorso argomentando che: "Sono generiche le doglianze afferenti alla sussistenza di una condotta dolosa e/o gravemente colposa dell'imputato, ostativa al diritto alla riparazione, consistita soltanto, in tesi ricorrente, nel ritardo del condannato nel presentare incidente di esecuzione per intervenuta prescrizione delle pene concorrenti oggetto di condanna.

Trattasi infatti di illegittimità, ab origine, del provvedimento di esecuzione delle pene, per di più di natura giuridica e, di conseguenza, rilevabile soltanto dalla difesa tecnica dell'imputato, che non può, evidentemente, essere addossato allo stesso.

Il ricorso, tra l'altro, non allega alcuna circostanza specifica ed ulteriore che valga ad una diversa determinazione". 4.Ha presentato memoria conclusionale scritta la difesa del resistente [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze con vittoria di spese.

Ha ripercorso dettagliatamente il tortuoso iter processuale evidenziando che in data 08.05.2018 aveva presentato al GUP di [OSCURATO:PERSONA] un nuovo incidente di esecuzione volto a dimostrare, che già alla data della notifica dell'ordine di esecuzione (ovvero al 19.12.2016), era intervenuta la prescrizione ex art. 172 C.P., non solo delle pene comminate con la seconda sentenza di condanna (come originariamente richiesto dallo stesso PM di Tempio), ma anche di quelle irrogate con la prima decisione.

Nell'incidente di esecuzione del 08.05.2018, rappresentava l'insussistenza di alcuna causa ostativa alla prescrizione delle pene posto che la recidiva, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal GUP di Tempio nel precedente provvedimento di rigetto del 12.01.2017, non era stata contestata nella fase di merito e non poteva perciò essere rilevata dal giudice dell'esecuzione, dopo il decorso del termine prescrizionale; all'udienza camerale del 07.06.2018, il GUP di [OSCURATO:PERSONA] (diversa persona fisica), rivalutando gli stessi elementi che ab origine aveva valutato il P.M. al momento della notifica dell'ordine di esecuzione ed il GUP di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'emissione delle decisioni del 23.12.16, del 05.01.17 e del 12.01.17,dichiarava la prescrizione di tutte le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] al momento della notifica dell'ordine di esecuzione del 19.12.2016 e ne ordinava, conseguentemente, l'immediata rimessione in libertà.

Rappresentava la difesa che in data 14.11.2018, dopo un'ingiusta detenzione protrattasi dal 19 dicembre 2016 al 07.06.2018, il Tafa, presentava tempestivo ricorso di riparazione ex art. 314 CPP alla Corte D'Appello di Cagliari-Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] non provvedeva a costituirsi nel giudizio, mentre il P.G. presso la Corte d'Appello di Cagliari -Sezione di Sassari, esaminati tutti gli atti del processo esecutivo e di quelli di merito, concludeva per raccoglimento del ricorso del Tafa .

Evidenziava, infine, che nel provvedimento oggi gravato, la Corte Territoriale disponeva la compensazione delle spese processuali fra le parti in quanto l'[OSCURATO:PERSONA], non essendosi costituita, non si era opposta alla domanda di riparazione dell'attuale resistente (pag. 4 provvedimento della Corte di Sassari). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Va premesso che, con sentenza n. 310 del 25/07/1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen.

«nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione».

In tale pronunzia è stato affermato che «la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata».

Le vicende della fase dell'esecuzione della pena, pertanto, rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita, ingiustizia che, si innesta su un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che quindi va ricercato nelle eventuali violazioni di egge: Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689).In tale pronunzia è stato sottolineato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione derivi da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore relativo all'esecuzione della pena.

La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: a) ordine di esecuzione legittimamente emesso ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e là sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895); b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240); c) periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210); d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617).

La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha chiarito l'ampia portata della sentenza n. 310 del 1996 della Corte Costituzionale, evidenziando il rilievo ai fini del riconoscimento del diritto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. a tutte le ipotesi di detenzione illegittimamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione e la distinzione tra pena definita da pronuncia irrevocabile e pena definitiva, dovendosi intendere per tale - alla luce dell'ampio spazio lasciato agli interventi del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza - «solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio».

Essa, inoltre, ha effettuato un'ampia ricognizione della casistica delle pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena.

1.2. Da ultimo questa Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia del 15.07.2021 PM c/ [OSCURATO:PERSONA], rel.

Rocchi, la cui motivazione è in corso di deposito ha riaffermato, tra l'altro, il principio che il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 172 quarto comma cod.pen. ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato.

2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, la presentazione dell'incidente di esecuzione in data 8.05.2018 da parte del Tafa che il Ministero ricorrente assume tardiva, in realtà non è indice di un comportamento gravemente colposo che è stato concausa dell'errore relativo all'esecuzione della pena e ciò in quanto, non solo si trattava di una illegittimità ab origine del provvedimento di esecuzione della pena, ma dopo la carcerazione vi erano state da istanze del Pubblico Ministero che non avevano trovato risposta adeguata da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] competente, tanto che il Gup in data 12.01.2017 aveva erratamente ritenuto sussistente la causa ostativa della recidiva, poi rivelatasi insussistente in quanto mai contestata nel giudizio di merito.

In considerazione dell'articolato iter processuale della vicenda, ampiamente ricostruito nel provvedimento impugnato e ripercorso dettagliatamente nella memoria difensiva sopra riportata, nessun addebito di colpa può essere posto a carico del Tafa, come correttamente riconosciuto dalla Corte territoriale.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3.11.2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ALBANIA) il 14/06/1974 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari- ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di detenzione in carcere dal 19.12.2016 fino al 7.06.2018, a seguito di un ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso il 17.12.2002, eseguito solo il 19.12.2016, dopo oltre 14 anni il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e comunque essendo trascorso il termine di prescrizione di cui all'art. 172 cod.pen. rispettivamente in data 4.02.2012 e 31.10.2012. 2. Ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen., il Ministero dell'economia e delle finanze lamentando che il Tafa aveva concorso a dare causa, con un comportamento gravemente colposo, al mantenimento della custodia cautelare in carcere, in quanto aveva atteso ben un anno e mezzo, cioè fino all'8 maggio 2018, per dolersi dell'illegittimità dell'ordine di carcerazione, ponendo in esser un' inerzia qualificata, nonostante anche il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], il giorno dopo la cattura, avesse d'ufficio chiesto di dichiarare estinta la seconda delle due pene poste in esecuzione. 3.11 Procuratore generale in sede ha chiesto il rigetto del ricorso argomentando che: "Sono generiche le doglianze afferenti alla sussistenza di una condotta dolosa e/o gravemente colposa dell'imputato, ostativa al diritto alla riparazione, consistita soltanto, in tesi ricorrente, nel ritardo del condannato nel presentare incidente di esecuzione per intervenuta prescrizione delle pene concorrenti oggetto di condanna. Trattasi infatti di illegittimità, ab origine, del provvedimento di esecuzione delle pene, per di più di natura giuridica e, di conseguenza, rilevabile soltanto dalla difesa tecnica dell'imputato, che non può, evidentemente, essere addossato allo stesso. Il ricorso, tra l'altro, non allega alcuna circostanza specifica ed ulteriore che valga ad una diversa determinazione". 4.Ha presentato memoria conclusionale scritta la difesa del resistente [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze con vittoria di spese. Ha ripercorso dettagliatamente il tortuoso iter processuale evidenziando che in data 08.05.2018 aveva presentato al GUP di [OSCURATO:PERSONA] un nuovo incidente di esecuzione volto a dimostrare, che già alla data della notifica dell'ordine di esecuzione (ovvero al 19.12.2016), era intervenuta la prescrizione ex art. 172 C.P., non solo delle pene comminate con la seconda sentenza di condanna (come originariamente richiesto dallo stesso PM di Tempio), ma anche di quelle irrogate con la prima decisione. Nell'incidente di esecuzione del 08.05.2018, rappresentava l'insussistenza di alcuna causa ostativa alla prescrizione delle pene posto che la recidiva, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal GUP di Tempio nel precedente provvedimento di rigetto del 12.01.2017, non era stata contestata nella fase di merito e non poteva perciò essere rilevata dal giudice dell'esecuzione, dopo il decorso del termine prescrizionale; all'udienza camerale del 07.06.2018, il GUP di [OSCURATO:PERSONA] (diversa persona fisica), rivalutando gli stessi elementi che ab origine aveva valutato il P.M. al momento della notifica dell'ordine di esecuzione ed il GUP di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'emissione delle decisioni del 23.12.16, del 05.01.17 e del 12.01.17,dichiarava la prescrizione di tutte le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] al momento della notifica dell'ordine di esecuzione del 19.12.2016 e ne ordinava, conseguentemente, l'immediata rimessione in libertà. Rappresentava la difesa che in data 14.11.2018, dopo un'ingiusta detenzione protrattasi dal 19 dicembre 2016 al 07.06.2018, il Tafa, presentava tempestivo ricorso di riparazione ex art. 314 CPP alla Corte D'Appello di Cagliari-Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] non provvedeva a costituirsi nel giudizio, mentre il P.G. presso la Corte d'Appello di Cagliari -Sezione di Sassari, esaminati tutti gli atti del processo esecutivo e di quelli di merito, concludeva per raccoglimento del ricorso del Tafa . Evidenziava, infine, che nel provvedimento oggi gravato, la Corte Territoriale disponeva la compensazione delle spese processuali fra le parti in quanto l'[OSCURATO:PERSONA], non essendosi costituita, non si era opposta alla domanda di riparazione dell'attuale resistente (pag. 4 provvedimento della Corte di Sassari). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che, con sentenza n. 310 del 25/07/1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione». In tale pronunzia è stato affermato che «la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata». Le vicende della fase dell'esecuzione della pena, pertanto, rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita, ingiustizia che, si innesta su un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che quindi va ricercato nelle eventuali violazioni di egge: Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689).In tale pronunzia è stato sottolineato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione derivi da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore relativo all'esecuzione della pena. La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: a) ordine di esecuzione legittimamente emesso ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e là sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895); b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240); c) periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210); d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617). La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha chiarito l'ampia portata della sentenza n. 310 del 1996 della Corte Costituzionale, evidenziando il rilievo ai fini del riconoscimento del diritto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. a tutte le ipotesi di detenzione illegittimamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione e la distinzione tra pena definita da pronuncia irrevocabile e pena definitiva, dovendosi intendere per tale - alla luce dell'ampio spazio lasciato agli interventi del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza - «solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio». Essa, inoltre, ha effettuato un'ampia ricognizione della casistica delle pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena. 1.2. Da ultimo questa Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia del 15.07.2021 PM c/ [OSCURATO:PERSONA], rel. Rocchi, la cui motivazione è in corso di deposito ha riaffermato, tra l'altro, il principio che il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 172 quarto comma cod.pen. ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. 2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, la presentazione dell'incidente di esecuzione in data 8.05.2018 da parte del Tafa che il Ministero ricorrente assume tardiva, in realtà non è indice di un comportamento gravemente colposo che è stato concausa dell'errore relativo all'esecuzione della pena e ciò in quanto, non solo si trattava di una illegittimità ab origine del provvedimento di esecuzione della pena, ma dopo la carcerazione vi erano state da istanze del Pubblico Ministero che non avevano trovato risposta adeguata da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] competente, tanto che il Gup in data 12.01.2017 aveva erratamente ritenuto sussistente la causa ostativa della recidiva, poi rivelatasi insussistente in quanto mai contestata nel giudizio di merito. In considerazione dell'articolato iter processuale della vicenda, ampiamente ricostruito nel provvedimento impugnato e ripercorso dettagliatamente nella memoria difensiva sopra riportata, nessun addebito di colpa può essere posto a carico del Tafa, come correttamente riconosciuto dalla Corte territoriale. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3.11.2021 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 42152/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris