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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 39400/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22729-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in 2946 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo [OSCURATO:PERSONA]AMATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMATI, [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 22729/2018 - controricorrente - Numero sezionale 2946/2021 Numero di raccolta generale 39400/2021 avverso la sentenza n. 5948/2017 della CORTE Data pubblicazione 10/12/2021 D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2018 R.G.N. 2622/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale della RAI – [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal15.9.2003, condannando la società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento delle differenze retributive dalla data di costituzione in mora.

In accoglimento dell’appello incidentale della Carangelo, ha condannato la RAI al risarcimento del danno per l’omissione dei contributi dovuti e prescritti.

2. Avverso tale sentenza la RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

3. Con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., le parti hanno dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da allegato verbale di conciliazione sottoscritto il 12.1.2021 presso la sede di Unindustria di Roma.

4. Dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 oggetto, anche riguardo alle spese di lite, e tale verbale è Numero registro generale 22729/2018 idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia Numero sezionale 2946/2021Numero di raccolta generale 39400/2021 del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente Data pubblicazione 10/12/2021 mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio.

5. Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Così deciso nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22729-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in 2946 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo [OSCURATO:PERSONA]AMATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMATI, [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 22729/2018 - controricorrente - Numero sezionale 2946/2021 Numero di raccolta generale 39400/2021 avverso la sentenza n. 5948/2017 della CORTE Data pubblicazione 10/12/2021 D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2018 R.G.N. 2622/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale della RAI – [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal15.9.2003, condannando la società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento delle differenze retributive dalla data di costituzione in mora. In accoglimento dell’appello incidentale della Carangelo, ha condannato la RAI al risarcimento del danno per l’omissione dei contributi dovuti e prescritti. 2. Avverso tale sentenza la RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 3. Con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., le parti hanno dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da allegato verbale di conciliazione sottoscritto il 12.1.2021 presso la sede di Unindustria di Roma. 4. Dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 oggetto, anche riguardo alle spese di lite, e tale verbale è Numero registro generale 22729/2018 idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia Numero sezionale 2946/2021Numero di raccolta generale 39400/2021 del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente Data pubblicazione 10/12/2021 mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio. 5. Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Così deciso nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3
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