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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2016

Cassazione n. 00317/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30408/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in EBOLI, [OSCURATO:PERSONA] N. 84, i primi due asseritamente rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d’Appello di Salerno, e l’ultimo rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (nato il 25.1.1942) e [OSCURATO:PERSONA] (nato l’1.12.1931) in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato il 21.9.1966) quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (nato il 16.5.1956), [OSCURATO:PERSONA] (nata il 10.3.1953), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il 30.7.1980), [OSCURATO:PERSONA] (nata il 24.6.1982) e MORRONE TERESAquali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nato l’1.1.1955) e a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.455/2011depositato i l 4 . 4 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'annosa vicenda giudiziaria ha avuto origine nel 1982, allorché a seguito della morte del coltivatore diretto [OSCURATO:PERSONA] (16.7.1981), i figli dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] (nato il 25.1.1942) e [OSCURATO:PERSONA] (nato l'1.12.1931), hanno chiesto al Tribunale di Salerno la divisione giudiziale dei beni dallo stesso relitti nei confronti della vedova [OSCURATO:PERSONA] e degli altri figli del defunto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo il de cuius solo disposto con testamento pubblico che alla moglie andasse la quota a lei riservata per legge e che per il resto fossero applicate le regole della successione legittima.

L'asse ereditario era composto essenzialmente da un fondo rustico con annesse case coloniche sito in [OSCURATO:PERSONA] (podere n. 1434), che in base alle leggi di [OSCURATO:PERSONA] n. 230 e 841 del 1950 era stato assegnato a [OSCURATO:PERSONA] con patto di riservato dominio dall'1.10.1955 dall'E.R.S.A.C. (ente di [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania, al quale in seguito sarebbe subentrata per soppressione la Regione Campania), che era poi stato da lui acquistato con patto di riservato dominio con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 13.1.1961, ed era stato poi affrancato dal riservato dominio ad opera del de cuius, col pagamento di quindici annualità del prezzo di assegnazione e col pagamento anticipato delle annualità residue ex art. 10 della L. n. 386/1976, come certificato dall'E.R.S.A.C..

Per quanto ancora rileva, nel giudizio davanti al Tribunale di Salerno la figlia del defunto, [OSCURATO:PERSONA], con l'adesione della madre [OSCURATO:PERSONA], e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano opposti alla divisione giudiziale per l'indivisibilità del suindicato podere, prevista dall'art. 1 della L.n.1078/1940 anche per i terreni di riforma fondiaria già affrancati dal riservato dominio, ed avevano chiesto in via riconvenzionale in via principale di dichiarare il subingresso di [OSCURATO:PERSONA] nell'assegnazione del podere quale unica coltivatrice diretta designata dai coeredi ex art. 7 della L. n. 379/1967 con liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, in subordine in caso di ritenuta cessazione del riservato dominio per effetto dell'art. 10 della L.n.386/1976, la devoluzione del podere a tutti i coeredi, compreso il coniuge, in quote ideali, in modo da conservare il podere in comunione per il permanere del vincolo d'indivisibilità, ed in ulteriore subordine di assegnare il podere a [OSCURATO:PERSONA], coltivatrice diretta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 1078/1940, con l'obbligo di liquidare la quota di eredità in favore degli altri coeredi ai sensi dell'art. 6 della L. n. 1078/1940.

Il Tribunale di Salerno con la sentenza non definitiva n. 706/1997 riteneva che il podere fosse stato affrancato dal riservato dominio per effetto dell'art. 10 della L. n. 386/1976, e pertanto respingeva la domanda di subentro nell'assegnazione di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 7 della L. n. 379/1967, norma applicabile solo in ipotesi di morte dell'assegnatario del terreno di riforma fondiaria prima del riscatto, non senza rilevare il giudicato negativo su tale domanda avanzata sempre da [OSCURATO:PERSONA] risultante dalla sentenza n.32/1994 del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile.

Con la stessa sentenza venivano respinte anche le altre due domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la L. 191/1992 avesse abolito, una volta trascorsi 30 anni dall'assegnazione, il vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma fondiaria, anche per i rapporti, come quello di specie, non esauriti.

Con separata ordinanza, essendo stato ritenuto il podere con annessa casa colonica divisibile, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, e con la sentenza definitiva n. 2019/2010 il Tribunale di Salerno, essendo nelle more deceduta la vedova [OSCURATO:PERSONA], nonché i figli del de cuius [OSCURATO:PERSONA] (al quale subentravano come eredi la vedova [OSCURATO:PERSONA] ed i figli [OSCURATO:PERSONA] (nato il 21.9.1966), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (al quale subentravano gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il 16.5.1956) e [OSCURATO:PERSONA] (nata il 10.3.1953), e [OSCURATO:PERSONA] (alla quale subentravano gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dichiarava aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva la divisione con attribuzione a ciascuno dei figli del defunto (o ai suoi eredi) di 1/6 del podere, ed a [OSCURATO:PERSONA] anche della casa colonica con terreno annesso con obbligo di pagamento di un conguaglio in denaro agli altri coeredi.

Avverso la sentenza non definitiva (oggetto di riserva d'impugnazione) e la sentenza definitiva del Tribunale di Salerno proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestavano la ritenuta divisibilità del podere per l'inapplicabilità retroattiva della L. n. 191/1992 ad una successione apertasi nel 1981, ritenevano quindi applicabili, data l'intervenuta affrancazione dal riservato dominio, gli articoli 5, 6 e 7 della L.n.1078/1940, riproponendo la domanda di assegnazione del podere in primo grado avanzata ex art. 5 L. n. 1078/1940 da [OSCURATO:PERSONA], alla quale subentrava, col consenso delle sorelle, il di lei figlio [OSCURATO:PERSONA], e chiedevano che fosse dichiarata nulla la sentenza non definitiva di primo grado per la mancata partecipazione necessaria al giudizio del Pubblico Ministero, con rinvio al giudice di primo grado per il relativo procedimento in camera di consiglio, con conseguente rigetto dell'avversa domanda giudiziale di divisione, che era stata accolta nella sentenza definitiva del Tribunale di Salerno, sul presupposto infondato della divisibilità del podere. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccepivano il difetto di interesse degli appellanti principali, invocando il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Salerno n. 32/1994, che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di subentro nell'assegnazione del podere ex art. 7 della L. n.379/1967, contestavano l'appello principale e proponevano appello incidentale contro la sentenza definitiva di primo grado, criticando la stima del compendio, il progetto di divisione ed il governo delle spese processuali.

La Corte d'Appello di Salerno con la sentenza non definitiva n.186/2017 accoglieva l'appello principale dei Bottiglieri, ritenendo che il podere con casa colonica fosse soggetto a vincolo d'indivisibilità in perpetuo ex art. 1 della L. n. 1078/1940 (in tal senso Corte Cost. n. 233/1991) in base al fatto che la L.n.191/1992, che aveva sostituito l'indivisibilità per 30 anni dall'assegnazione all'indivisibilità perpetua, non aveva carattere d'interpretazione autentica della normativa previgente, per cui all'apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 1981, andava applicato il regime dell'indivisibilità perpetua, e rigettando conseguentemente la domanda di divisione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accolta in primo grado.

Con la stessa sentenza veniva dichiarata la nullità della sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno, che aveva respinto la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] di assegnazione del podere ex art. 5 della L. n. 1078/1940 poi fatta propria da [OSCURATO:PERSONA], in quanto in base all'art. 7 della stessa legge era obbligatorio nel relativo procedimento camerale l'intervento in causa del Pubblico Ministero a garanzia dell'indivisibilità dei terreni di riforma fondiaria, ma poiché al Pubblico Ministero non era attribuito in materia anche un potere di azione, non si riteneva ammissibile il rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., e considerandosi necessaria la decisione di merito della Corte medesima, veniva rimessa alla decisione definitiva la sorte delle spese processuali e con separata ordinanza veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a camerale per decidere sulla domanda originaria di [OSCURATO:PERSONA] di assegnazione del podere ex artt. 5 e 7 della L. n. 1078/1940.

Nel corso del giudizio camerale a [OSCURATO:PERSONA], deceduta, subentravano quali eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], deceduto, subentravano quali eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato il 21.9.1966), a [OSCURATO:PERSONA], deceduto, subentravano quali eredi [OSCURATO:PERSONA] (nato il 16.5.1956), [OSCURATO:PERSONA] (nata il 24.6.1982) e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] (nato l'1.1.1955) (già erede di [OSCURATO:PERSONA]), deceduto, subentravano quali eredi, ma restando contumaci, [OSCURATO:PERSONA] (nata il 24.6.1982) e [OSCURATO:PERSONA], e contumace restava anche la Regione Campania, mentre l'E.R.S.A.C. si costituiva insistendo per l'indivisibilità del podere.

Con decreto del 2/4.4.2019 la Corte d'Appello di Salerno, disattesa l'eccezione di giudicato sollevata contro gli appellanti principali in base alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 32/1994, che aveva respinto la domanda di subentro nell'assegnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 7 della L. n. 379/1967, in quanto al giudizio che l'aveva preceduta avevano partecipato i figli del defunto [OSCURATO:PERSONA], ma non la moglie [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece preso parte a questo giudizio, e ritenuti equiparabili i requisiti richiesti dall'art. 5 della L. n. 1078/1940 a quelli necessari secondo l'art. 7 della L. n.379/1967, respingeva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], fatta propria dal figlio [OSCURATO:PERSONA], di assegnazione del podere ex art. 5 della L. n. 1078/1940 per insussistenza in [OSCURATO:PERSONA] dei requisiti occorrenti, non senza rilevare che tale norma, allo scopo di favorire la continuità della conduzione del fondo e la concentrazione dei terreni soggetti a vincoli d'infrazionabilità nella persona di un soggetto idoneo a garantire un'efficiente coltivazione, attribuiva il diritto ai discendenti diretti dell'assegnatario originario iure proprio e non iure successionis (Cass. n. 15308/2010), con conseguente intrasmissibilità del relativo diritto, e compensava le spese processuali di primo e di secondo grado e quelle di CTU in considerazione della durata dei giudizi e della complessità delle questioni giuridiche oggetto della vicenda processuale, integranti giusti motivi di compensazione.

Avverso il suddetto decreto della Corte d'Appello di Salerno, notificato ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] il 4.7.2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo alla stessa Corte d'Appello ex art. 739 c.p.c. il 17/19.4.2019, notificandolo insieme al decreto di fissazione di udienza il 2.5.2019, e nel giudizio n. 524/2019 V.G. così introdotto si costituivano i coeredi eccependo l'improponibilità ed inammissibilità del reclamo e chiedendone comunque il rigetto.

All'udienza del 3.10.2019 il giudizio n. 524/2019 V.G. veniva trattenuto in decisione dalla Corte d'Appello di Salerno, ma nessun provvedimento risultava depositato.

Avverso il decreto del 2/4.4.2019 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì proposto ricorso alla Corte di Cassazione, notificandolo in date comprese tra l'1.10.2019 ed il 7.10.2019, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso notificato l'11.11.2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], che hanno anche eccepito in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per litispendenza ex art. 39 comma 1° c.p.c. in relazione alla pendenza davanti alla Corte d'Appello di Salerno del procedimento camerale n. 524/2019 V.G., la tardività del ricorso avversario sia per consumazione del potere d'impugnazione e decorrenza del termine breve di 60 giorni dalla notifica del reclamo alla Corte d'Appello di Salerno da parte degli stessi Bottiglieri il 2.5.2019, sia perché la prima notifica del ricorso, quella dell'1.10.2019, é avvenuta all'indirizzo pec del legale domiciliatario avversario estratto dal registro INI-PEC, all'epoca ritenuto inidoneo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e non dal registro REGINDE, e l'inammissibilità del ricorso per difetto di conferimento di valida procura speciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di procura rilasciata in data anteriore alla pubblicazione del decreto della Corte d'Appello di Salerno impugnato.

Sono state depositate memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c. dai ricorrenti e dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri coeredi sono rimasti intimati, come pure la Regione Campania.

La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 19.12.2023. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rilevato il difetto di valida procura speciale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a patrocinare davanti alla Suprema Corte le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Mentre, infatti, [OSCURATO:PERSONA] risulta patrocinato dal suddetto legale in base alla procura speciale validamente rilasciatagli in calce al ricorso, contenente specifico riferimento sia al giudizio di Cassazione, sia al provvedimento impugnato, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato nel ricorso unicamente il mandato conferitogli a margine della comparsa di nuova costituzione depositata in data 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d'Appello di Salerno.

Tale procura, però, non può valere come procura speciale rilasciata per proporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Salerno del 2/4.4.2019, perché a prescindere dal suo contenuto, é stata rilasciata in data uguale, o anteriore al 12.1.2016, e quindi quando ancora il decreto impugnato non era stato pubblicato.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, "la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa" (Cass.n.7014/2017; Cass. n.6000/2015; Cass. n. 19226/2014; Cass.n.13558/2012; Cass. sez. lav. 13.9.2006 n. 19560).

L'invalidità della procura speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non inficia, però, la validità della procura speciale conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'unico soggetto realmente interessato a subentrare nell'assegnazione del podere quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], alla cui designazione hanno peraltro aderito nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Salerno le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle quali, dato l'esito che vedremo in rito del presente giudizio, risulta superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo prevalente il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo rispetto all'osservanza formale del principio dell'integrità del contraddittorio che non sia congiunta ad un interesse concreto meritevole di tutela.

Va respinta l'eccezione di litispendenza sollevata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pendenza davanti alla Corte d'Appello di Salerno del procedimento camerale n.524/2019 V.G..

Ancorché, infatti, sia ormai ammessa la configurabilità della litispendenza anche tra cause pendenti davanti a giudici di grado diverso, dovendosi garantire che non sia violato il principio del ne bis in idem fino a che in uno dei giudizi tra le stesse parti aventi il medesimo oggetto non si sia formato il giudicato (vedi in tal senso Cass. sez. un. 12.12.2013 n. 27846), nella specie non si versa in tema di litispendenza.

Tale istituto processuale, tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, onde evitare la possibilità di giudicati contrastanti, e quindi non può operare qualora contro il medesimo provvedimento vengano proposti due diversi rimedi impugnatori, dei quali uno solo previsto dalla legge, giacché in questo caso il giudice investito del gravame ammissibile dovrà decidere sull'impugnazione, mentre l'altro dovrà dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto (Cass. ord. 3.5.2023 n. 11522; 21573/2019; Cass. n. 19294/2017; Cass. n.18312/2014 Cass. n. 7991/2010; Cass. n. 6236/1999; Cass. n.25452/2007).

In base a tale principio, poiché il reclamo ex art. 739 comma primo c.p.c. alla Corte d'Appello é previsto solo contro i decreti emessi in camera di consiglio dal Tribunale e non contro quelli emessi dalla stessa Corte d'Appello, e poiché il provvedimento contenzioso, anche se assoggettato a rito camerale, per la designazione del coerede subentrante nell'assegnazione e per la tacitazione dei coeredi esclusi incide su posizioni di diritto soggettivo ed ha natura sostanziale di sentenza, la cui pronuncia é ricorribile in Cassazione ex art. 111 comma 7 (vedi Corte Cost. 16.4.1985 n. 103; Cass.11.5.2005 n. 9849), e lo stesso vale per il procedimento volto ad individuare il coerede dell'originario assegnatario al quale assegnare il terreno di riforma fondiaria indivisibile ex art. 5 L.1078/1940, questa Corte non può esimersi dal decidere sull'impugnazione dinanzi a sé proposta, a ciò non ostando la precedente attivazione, da parte dell'odierno ricorrente, di altro rimedio impugnatorio non consentito dall'ordinamento.

L'ostacolo alla pronuncia nel merito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non deriva quindi dalla litispendenza, ma dalla tardività del ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Salerno del 2/4.4.2019, che é stato spedito per la notifica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed agli altri coeredi intimati in date comprese tra l'1.10.2019 ed il 7.10.2019, ossia quando era ormai decorso il termine breve di 60 giorni dalla data in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato alle controparti contro lo stesso provvedimento, che evidentemente conosceva, il reclamo alla Corte d'Appello di Salerno ex art. 739 c.p.c. (2.5.2019).

Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, nel caso di proposizione di più impugnazioni contro lo stesso provvedimento davanti a giudici diversi, o allo stesso giudice, la notifica della prima impugnazione equivale a notifica ad istanza di parte del provvedimento impugnato e fa decorrere il termine breve d'impugnazione ex art. 325 c.p.c., per cui la seconda impugnazione é inammissibile per tardività se non proposta entro quel termine breve decorrente dalla notifica della prima impugnazione (vedi in tal senso Cass. 11.11.2020 n. 25437; Cass. 29.11.2016 n. 24332; Cass. 4.2.2016 n. 2165; Cass. 18.7.2011 n. 15721; Cass.26.6.2010 n. 12898; Cass. n. 9265/2010; Cass. n. 9058/2010).

Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] in solido con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso tardivo in Cassazione senza munirsi di procura speciale agendo quindi come un falsus procurator con responsabilità personale, e poiché [OSCURATO:PERSONA] risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna per le spese a lui riferibili va emessa direttamente a favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2012, mentre per la parte riferibile a [OSCURATO:PERSONA] va emessa a favore di quest’ultimo.

Quanto alla responsabilità personale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per le spese processuali riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che a differenza di [OSCURATO:PERSONA], non gli hanno mai conferito procura speciale per proporre ricorso alla Suprema Corte, le sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10706/2006 hanno affermato che “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o d’impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (vedi nello stesso senso Cass. ord. 29.8.2023 n. 25399; Cass. ord.3.8.2023 n. 23773; Cass. n.5577/2017; Cass. n. 11551/2015).

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], se dovuto, in quanto l'attività processuale espletata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non é imputabile, per mancanza di valida procura speciale, alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in €200,00 per spese ed € 6.100,00 per comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30408/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in EBOLI, [OSCURATO:PERSONA] N. 84, i primi due asseritamente rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d’Appello di Salerno, e l’ultimo rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (nato il 25.1.1942) e [OSCURATO:PERSONA] (nato l’1.12.1931) in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato il 21.9.1966) quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (nato il 16.5.1956), [OSCURATO:PERSONA] (nata il 10.3.1953), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il 30.7.1980), [OSCURATO:PERSONA] (nata il 24.6.1982) e MORRONE TERESAquali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nato l’1.1.1955) e a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.455/2011depositato i l 4 . 4 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'annosa vicenda giudiziaria ha avuto origine nel 1982, allorché a seguito della morte del coltivatore diretto [OSCURATO:PERSONA] (16.7.1981), i figli dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] (nato il 25.1.1942) e [OSCURATO:PERSONA] (nato l'1.12.1931), hanno chiesto al Tribunale di Salerno la divisione giudiziale dei beni dallo stesso relitti nei confronti della vedova [OSCURATO:PERSONA] e degli altri figli del defunto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo il de cuius solo disposto con testamento pubblico che alla moglie andasse la quota a lei riservata per legge e che per il resto fossero applicate le regole della successione legittima. L'asse ereditario era composto essenzialmente da un fondo rustico con annesse case coloniche sito in [OSCURATO:PERSONA] (podere n. 1434), che in base alle leggi di [OSCURATO:PERSONA] n. 230 e 841 del 1950 era stato assegnato a [OSCURATO:PERSONA] con patto di riservato dominio dall'1.10.1955 dall'E.R.S.A.C. (ente di [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania, al quale in seguito sarebbe subentrata per soppressione la Regione Campania), che era poi stato da lui acquistato con patto di riservato dominio con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 13.1.1961, ed era stato poi affrancato dal riservato dominio ad opera del de cuius, col pagamento di quindici annualità del prezzo di assegnazione e col pagamento anticipato delle annualità residue ex art. 10 della L. n. 386/1976, come certificato dall'E.R.S.A.C.. Per quanto ancora rileva, nel giudizio davanti al Tribunale di Salerno la figlia del defunto, [OSCURATO:PERSONA], con l'adesione della madre [OSCURATO:PERSONA], e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano opposti alla divisione giudiziale per l'indivisibilità del suindicato podere, prevista dall'art. 1 della L.n.1078/1940 anche per i terreni di riforma fondiaria già affrancati dal riservato dominio, ed avevano chiesto in via riconvenzionale in via principale di dichiarare il subingresso di [OSCURATO:PERSONA] nell'assegnazione del podere quale unica coltivatrice diretta designata dai coeredi ex art. 7 della L. n. 379/1967 con liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, in subordine in caso di ritenuta cessazione del riservato dominio per effetto dell'art. 10 della L.n.386/1976, la devoluzione del podere a tutti i coeredi, compreso il coniuge, in quote ideali, in modo da conservare il podere in comunione per il permanere del vincolo d'indivisibilità, ed in ulteriore subordine di assegnare il podere a [OSCURATO:PERSONA], coltivatrice diretta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 1078/1940, con l'obbligo di liquidare la quota di eredità in favore degli altri coeredi ai sensi dell'art. 6 della L. n. 1078/1940. Il Tribunale di Salerno con la sentenza non definitiva n. 706/1997 riteneva che il podere fosse stato affrancato dal riservato dominio per effetto dell'art. 10 della L. n. 386/1976, e pertanto respingeva la domanda di subentro nell'assegnazione di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 7 della L. n. 379/1967, norma applicabile solo in ipotesi di morte dell'assegnatario del terreno di riforma fondiaria prima del riscatto, non senza rilevare il giudicato negativo su tale domanda avanzata sempre da [OSCURATO:PERSONA] risultante dalla sentenza n.32/1994 del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile. Con la stessa sentenza venivano respinte anche le altre due domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la L. 191/1992 avesse abolito, una volta trascorsi 30 anni dall'assegnazione, il vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma fondiaria, anche per i rapporti, come quello di specie, non esauriti. Con separata ordinanza, essendo stato ritenuto il podere con annessa casa colonica divisibile, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, e con la sentenza definitiva n. 2019/2010 il Tribunale di Salerno, essendo nelle more deceduta la vedova [OSCURATO:PERSONA], nonché i figli del de cuius [OSCURATO:PERSONA] (al quale subentravano come eredi la vedova [OSCURATO:PERSONA] ed i figli [OSCURATO:PERSONA] (nato il 21.9.1966), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (al quale subentravano gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il 16.5.1956) e [OSCURATO:PERSONA] (nata il 10.3.1953), e [OSCURATO:PERSONA] (alla quale subentravano gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dichiarava aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva la divisione con attribuzione a ciascuno dei figli del defunto (o ai suoi eredi) di 1/6 del podere, ed a [OSCURATO:PERSONA] anche della casa colonica con terreno annesso con obbligo di pagamento di un conguaglio in denaro agli altri coeredi. Avverso la sentenza non definitiva (oggetto di riserva d'impugnazione) e la sentenza definitiva del Tribunale di Salerno proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestavano la ritenuta divisibilità del podere per l'inapplicabilità retroattiva della L. n. 191/1992 ad una successione apertasi nel 1981, ritenevano quindi applicabili, data l'intervenuta affrancazione dal riservato dominio, gli articoli 5, 6 e 7 della L.n.1078/1940, riproponendo la domanda di assegnazione del podere in primo grado avanzata ex art. 5 L. n. 1078/1940 da [OSCURATO:PERSONA], alla quale subentrava, col consenso delle sorelle, il di lei figlio [OSCURATO:PERSONA], e chiedevano che fosse dichiarata nulla la sentenza non definitiva di primo grado per la mancata partecipazione necessaria al giudizio del Pubblico Ministero, con rinvio al giudice di primo grado per il relativo procedimento in camera di consiglio, con conseguente rigetto dell'avversa domanda giudiziale di divisione, che era stata accolta nella sentenza definitiva del Tribunale di Salerno, sul presupposto infondato della divisibilità del podere. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccepivano il difetto di interesse degli appellanti principali, invocando il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Salerno n. 32/1994, che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di subentro nell'assegnazione del podere ex art. 7 della L. n.379/1967, contestavano l'appello principale e proponevano appello incidentale contro la sentenza definitiva di primo grado, criticando la stima del compendio, il progetto di divisione ed il governo delle spese processuali. La Corte d'Appello di Salerno con la sentenza non definitiva n.186/2017 accoglieva l'appello principale dei Bottiglieri, ritenendo che il podere con casa colonica fosse soggetto a vincolo d'indivisibilità in perpetuo ex art. 1 della L. n. 1078/1940 (in tal senso Corte Cost. n. 233/1991) in base al fatto che la L.n.191/1992, che aveva sostituito l'indivisibilità per 30 anni dall'assegnazione all'indivisibilità perpetua, non aveva carattere d'interpretazione autentica della normativa previgente, per cui all'apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 1981, andava applicato il regime dell'indivisibilità perpetua, e rigettando conseguentemente la domanda di divisione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accolta in primo grado. Con la stessa sentenza veniva dichiarata la nullità della sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno, che aveva respinto la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] di assegnazione del podere ex art. 5 della L. n. 1078/1940 poi fatta propria da [OSCURATO:PERSONA], in quanto in base all'art. 7 della stessa legge era obbligatorio nel relativo procedimento camerale l'intervento in causa del Pubblico Ministero a garanzia dell'indivisibilità dei terreni di riforma fondiaria, ma poiché al Pubblico Ministero non era attribuito in materia anche un potere di azione, non si riteneva ammissibile il rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., e considerandosi necessaria la decisione di merito della Corte medesima, veniva rimessa alla decisione definitiva la sorte delle spese processuali e con separata ordinanza veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a camerale per decidere sulla domanda originaria di [OSCURATO:PERSONA] di assegnazione del podere ex artt. 5 e 7 della L. n. 1078/1940. Nel corso del giudizio camerale a [OSCURATO:PERSONA], deceduta, subentravano quali eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], deceduto, subentravano quali eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato il 21.9.1966), a [OSCURATO:PERSONA], deceduto, subentravano quali eredi [OSCURATO:PERSONA] (nato il 16.5.1956), [OSCURATO:PERSONA] (nata il 24.6.1982) e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] (nato l'1.1.1955) (già erede di [OSCURATO:PERSONA]), deceduto, subentravano quali eredi, ma restando contumaci, [OSCURATO:PERSONA] (nata il 24.6.1982) e [OSCURATO:PERSONA], e contumace restava anche la Regione Campania, mentre l'E.R.S.A.C. si costituiva insistendo per l'indivisibilità del podere. Con decreto del 2/4.4.2019 la Corte d'Appello di Salerno, disattesa l'eccezione di giudicato sollevata contro gli appellanti principali in base alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 32/1994, che aveva respinto la domanda di subentro nell'assegnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 7 della L. n. 379/1967, in quanto al giudizio che l'aveva preceduta avevano partecipato i figli del defunto [OSCURATO:PERSONA], ma non la moglie [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece preso parte a questo giudizio, e ritenuti equiparabili i requisiti richiesti dall'art. 5 della L. n. 1078/1940 a quelli necessari secondo l'art. 7 della L. n.379/1967, respingeva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], fatta propria dal figlio [OSCURATO:PERSONA], di assegnazione del podere ex art. 5 della L. n. 1078/1940 per insussistenza in [OSCURATO:PERSONA] dei requisiti occorrenti, non senza rilevare che tale norma, allo scopo di favorire la continuità della conduzione del fondo e la concentrazione dei terreni soggetti a vincoli d'infrazionabilità nella persona di un soggetto idoneo a garantire un'efficiente coltivazione, attribuiva il diritto ai discendenti diretti dell'assegnatario originario iure proprio e non iure successionis (Cass. n. 15308/2010), con conseguente intrasmissibilità del relativo diritto, e compensava le spese processuali di primo e di secondo grado e quelle di CTU in considerazione della durata dei giudizi e della complessità delle questioni giuridiche oggetto della vicenda processuale, integranti giusti motivi di compensazione. Avverso il suddetto decreto della Corte d'Appello di Salerno, notificato ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] il 4.7.2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo alla stessa Corte d'Appello ex art. 739 c.p.c. il 17/19.4.2019, notificandolo insieme al decreto di fissazione di udienza il 2.5.2019, e nel giudizio n. 524/2019 V.G. così introdotto si costituivano i coeredi eccependo l'improponibilità ed inammissibilità del reclamo e chiedendone comunque il rigetto. All'udienza del 3.10.2019 il giudizio n. 524/2019 V.G. veniva trattenuto in decisione dalla Corte d'Appello di Salerno, ma nessun provvedimento risultava depositato. Avverso il decreto del 2/4.4.2019 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì proposto ricorso alla Corte di Cassazione, notificandolo in date comprese tra l'1.10.2019 ed il 7.10.2019, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso notificato l'11.11.2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], che hanno anche eccepito in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per litispendenza ex art. 39 comma 1° c.p.c. in relazione alla pendenza davanti alla Corte d'Appello di Salerno del procedimento camerale n. 524/2019 V.G., la tardività del ricorso avversario sia per consumazione del potere d'impugnazione e decorrenza del termine breve di 60 giorni dalla notifica del reclamo alla Corte d'Appello di Salerno da parte degli stessi Bottiglieri il 2.5.2019, sia perché la prima notifica del ricorso, quella dell'1.10.2019, é avvenuta all'indirizzo pec del legale domiciliatario avversario estratto dal registro INI-PEC, all'epoca ritenuto inidoneo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e non dal registro REGINDE, e l'inammissibilità del ricorso per difetto di conferimento di valida procura speciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di procura rilasciata in data anteriore alla pubblicazione del decreto della Corte d'Appello di Salerno impugnato. Sono state depositate memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c. dai ricorrenti e dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri coeredi sono rimasti intimati, come pure la Regione Campania. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 19.12.2023. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rilevato il difetto di valida procura speciale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a patrocinare davanti alla Suprema Corte le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Mentre, infatti, [OSCURATO:PERSONA] risulta patrocinato dal suddetto legale in base alla procura speciale validamente rilasciatagli in calce al ricorso, contenente specifico riferimento sia al giudizio di Cassazione, sia al provvedimento impugnato, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato nel ricorso unicamente il mandato conferitogli a margine della comparsa di nuova costituzione depositata in data 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d'Appello di Salerno. Tale procura, però, non può valere come procura speciale rilasciata per proporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Salerno del 2/4.4.2019, perché a prescindere dal suo contenuto, é stata rilasciata in data uguale, o anteriore al 12.1.2016, e quindi quando ancora il decreto impugnato non era stato pubblicato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, "la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa" (Cass.n.7014/2017; Cass. n.6000/2015; Cass. n. 19226/2014; Cass.n.13558/2012; Cass. sez. lav. 13.9.2006 n. 19560). L'invalidità della procura speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non inficia, però, la validità della procura speciale conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'unico soggetto realmente interessato a subentrare nell'assegnazione del podere quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], alla cui designazione hanno peraltro aderito nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Salerno le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle quali, dato l'esito che vedremo in rito del presente giudizio, risulta superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo prevalente il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo rispetto all'osservanza formale del principio dell'integrità del contraddittorio che non sia congiunta ad un interesse concreto meritevole di tutela. Va respinta l'eccezione di litispendenza sollevata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pendenza davanti alla Corte d'Appello di Salerno del procedimento camerale n.524/2019 V.G.. Ancorché, infatti, sia ormai ammessa la configurabilità della litispendenza anche tra cause pendenti davanti a giudici di grado diverso, dovendosi garantire che non sia violato il principio del ne bis in idem fino a che in uno dei giudizi tra le stesse parti aventi il medesimo oggetto non si sia formato il giudicato (vedi in tal senso Cass. sez. un. 12.12.2013 n. 27846), nella specie non si versa in tema di litispendenza. Tale istituto processuale, tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, onde evitare la possibilità di giudicati contrastanti, e quindi non può operare qualora contro il medesimo provvedimento vengano proposti due diversi rimedi impugnatori, dei quali uno solo previsto dalla legge, giacché in questo caso il giudice investito del gravame ammissibile dovrà decidere sull'impugnazione, mentre l'altro dovrà dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto (Cass. ord. 3.5.2023 n. 11522; 21573/2019; Cass. n. 19294/2017; Cass. n.18312/2014 Cass. n. 7991/2010; Cass. n. 6236/1999; Cass. n.25452/2007). In base a tale principio, poiché il reclamo ex art. 739 comma primo c.p.c. alla Corte d'Appello é previsto solo contro i decreti emessi in camera di consiglio dal Tribunale e non contro quelli emessi dalla stessa Corte d'Appello, e poiché il provvedimento contenzioso, anche se assoggettato a rito camerale, per la designazione del coerede subentrante nell'assegnazione e per la tacitazione dei coeredi esclusi incide su posizioni di diritto soggettivo ed ha natura sostanziale di sentenza, la cui pronuncia é ricorribile in Cassazione ex art. 111 comma 7 (vedi Corte Cost. 16.4.1985 n. 103; Cass.11.5.2005 n. 9849), e lo stesso vale per il procedimento volto ad individuare il coerede dell'originario assegnatario al quale assegnare il terreno di riforma fondiaria indivisibile ex art. 5 L.1078/1940, questa Corte non può esimersi dal decidere sull'impugnazione dinanzi a sé proposta, a ciò non ostando la precedente attivazione, da parte dell'odierno ricorrente, di altro rimedio impugnatorio non consentito dall'ordinamento. L'ostacolo alla pronuncia nel merito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non deriva quindi dalla litispendenza, ma dalla tardività del ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Salerno del 2/4.4.2019, che é stato spedito per la notifica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed agli altri coeredi intimati in date comprese tra l'1.10.2019 ed il 7.10.2019, ossia quando era ormai decorso il termine breve di 60 giorni dalla data in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato alle controparti contro lo stesso provvedimento, che evidentemente conosceva, il reclamo alla Corte d'Appello di Salerno ex art. 739 c.p.c. (2.5.2019). Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, nel caso di proposizione di più impugnazioni contro lo stesso provvedimento davanti a giudici diversi, o allo stesso giudice, la notifica della prima impugnazione equivale a notifica ad istanza di parte del provvedimento impugnato e fa decorrere il termine breve d'impugnazione ex art. 325 c.p.c., per cui la seconda impugnazione é inammissibile per tardività se non proposta entro quel termine breve decorrente dalla notifica della prima impugnazione (vedi in tal senso Cass. 11.11.2020 n. 25437; Cass. 29.11.2016 n. 24332; Cass. 4.2.2016 n. 2165; Cass. 18.7.2011 n. 15721; Cass.26.6.2010 n. 12898; Cass. n. 9265/2010; Cass. n. 9058/2010). Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] in solido con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso tardivo in Cassazione senza munirsi di procura speciale agendo quindi come un falsus procurator con responsabilità personale, e poiché [OSCURATO:PERSONA] risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna per le spese a lui riferibili va emessa direttamente a favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2012, mentre per la parte riferibile a [OSCURATO:PERSONA] va emessa a favore di quest’ultimo. Quanto alla responsabilità personale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per le spese processuali riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che a differenza di [OSCURATO:PERSONA], non gli hanno mai conferito procura speciale per proporre ricorso alla Suprema Corte, le sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10706/2006 hanno affermato che “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o d’impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (vedi nello stesso senso Cass. ord. 29.8.2023 n. 25399; Cass. ord.3.8.2023 n. 23773; Cass. n.5577/2017; Cass. n. 11551/2015). Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], se dovuto, in quanto l'attività processuale espletata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non é imputabile, per mancanza di valida procura speciale, alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in €200,00 per spese ed € 6.100,00 per comp
Sentenza Cassazione n. 00317/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris