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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48586/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara in data 5/10/2020 che aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. -Rilevato che con il ricorso il difensore deduce in forma generica il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, all'apparato circostanziale e alla dosimetria della pena, senza chiarire quali elementi addotti in sede di gravame e dotati di efficacia decisiva siano stati pretermessi dalla Corte di merito; che, infatti, i giudici d'appello hanno adeguatamente scrutinato le doglianze difensive (pagg. 3-4) dando conto dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e dei plurimi riscontri rivenienti dalle indagini e costituiti, in particolare, dai versamenti effettuati sulla postepay dell'imputato, dai messaggi telefonici estratti dal telefono della p.o. e dalla trascrizione della telefonata in data 22/4/2017; considerato che il ricorrente reitera in forma apodittica anche le censure sull'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. e sulla dosimetria della pena sebbene la sentenza impugnata abbia dato congruo conto delle ragioni della reiezione del gravame; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione, risultando insuscettibili di incidere sull'irricevibilità dell'impugnazione le ulteriori considerazioni svolte nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara in data 5/10/2020 che aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. -Rilevato che con il ricorso il difensore deduce in forma generica il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, all'apparato circostanziale e alla dosimetria della pena, senza chiarire quali elementi addotti in sede di gravame e dotati di efficacia decisiva siano stati pretermessi dalla Corte di merito; che, infatti, i giudici d'appello hanno adeguatamente scrutinato le doglianze difensive (pagg. 3-4) dando conto dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e dei plurimi riscontri rivenienti dalle indagini e costituiti, in particolare, dai versamenti effettuati sulla postepay dell'imputato, dai messaggi telefonici estratti dal telefono della p.o. e dalla trascrizione della telefonata in data 22/4/2017; considerato che il ricorrente reitera in forma apodittica anche le censure sull'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. e sulla dosimetria della pena sebbene la sentenza impugnata abbia dato congruo conto delle ragioni della reiezione del gravame; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione, risultando insuscettibili di incidere sull'irricevibilità dell'impugnazione le ulteriori considerazioni svolte nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 48586/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris