CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1978
Cassazione n. 15398/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1978 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli att:i e a sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 cl.P.R. 115/2002_ Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo rì punto di responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale. Considerate che i motivi del ricorso, a pena di inarnmissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurd tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 aprile 2025 I! Consi