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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 48399/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerando che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820; Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553), in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nell'ipotesi di cui all'art. 648-bis cod. pen. (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerando che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820; Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553), in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nell'ipotesi di cui all'art. 648-bis cod. pen. (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 48399/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris