CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 agosto 2021
Cassazione n. 27793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 24784-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E C. S.S., [OSCURATO:PERSONA] C.F.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 13/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'infondatezza dell'istanza di regolamento di competenza, con conseguente rigetto della medesima e dichiarazione della competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] La società agricola cooperativa [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 2101/2021 del Tribunale di Mantova che, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza proposta dai convenuti, ha dichiarato la propria incompetenza, indicando quale giudice competente a decidere la causa il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 38, comma 3 c.p.c. e 3 e 4 del d.lgs. 168/2003": il Tribunale ha erroneamente dichiarato la propria incompetenza per territorio, nonostante l'eccezione proposta fosse di incompetenza per materia, con la conseguenza che Ric. 2021 n. 24784 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- che l'incompetenza sarebbe stata rilevata d'ufficio tardivamente. Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale di Mantova si è ritenuto incompetente in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 168/2003, specificando in motivazione che si tratta di incompetenza per materia (v. pag. 4 del provvedimento impugnato); per mero errore materiale, in dispositivo il Tribunale ha poi parlato di incompetenza territoriale; né si pone un problema di tardività del rilievo dell'incompetenza, trattandosi di incompetenza per materia eccepita tempestivamente dai convenuti. 2. Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 168/2003": il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza nonostante la controversia abbia ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni causati da soggetti terzi, totalmente estranei alla compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non può essere accolto. Nella domanda introduttiva del giudizio la [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa agricola che ha lo scopo di acquisire il latte proveniente dai soci e di trasformarlo in formaggio [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto che il proprio statuto prevede l'obbligo per i soci di conferire tutto il latte prodotto e la possibilità di recedere solo in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione e di impossibilità di raggiungere gli scopi sociali e che nello statuto è prevista poi una penale nel caso in cui un socio trasferisca l'azienda senza vincolare i subentranti al conferimento del latte alla latteria; che la società agricola II [OSCURATO:SOCIETA] è stata socia per più di 20 anni e che nel 2018 ha ceduto la propria quota di partecipazione a una società di nuova costituzione (la società agricola [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.); che, sempre nel 2018, Ric. 2021 n. 24784 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -3- vi è stata la richiesta di ammissione a socio speciale dell'azienda agricola C.F.L. di [OSCURATO:PERSONA], che poco dopo ha comunicato il proprio recesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio speciale con diritto di libero recesso; che tutto il latte conferito dal "[OSCURATO:PERSONA]" proveniva da un'unica cisterna, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] alcuna struttura produttiva propria, per cui le modifiche alla compagine sociale sarebbero state effettuate al solo fine di evitare alla [OSCURATO:SOCIETA] di subire le conseguenze relative al grave danno causato dall'avere conferito latte non idoneo e alla sua illegittima fuoriuscita dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA]; che nel corso del 2018 vi era infatti stata una grave criticità del latte conferito, con un danno stimato in oltre 2.000 forme di [OSCURATO:PERSONA] ammalorato; che nel maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso dalla compagine sociale la [OSCURATO:SOCIETA]. per grave inadempimento; che tutti i soggetti facenti parte del "[OSCURATO:PERSONA]" hanno posto in essere i predetti comportamenti al fine di svincolarsi dalla regolamentazione statutaria in tema di recesso. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi citato in giudizio la società agricola n [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la società agricola [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e la ditta individuale azienda agricola C.F.L. di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in via principale di condannare in solido i convenuti al pagamento della somma complessiva di euro 2.669.829,17 a titolo di risarcimento dei danni. Secondo la ricorrente, la causa in esame sarebbe relativa al risarcimento dei danni causati da soggetti che nulla hanno a che vedere con la compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA], in quanto nessuno dei soggetti riferibili al cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24784 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -4- [OSCURATO:SOCIETA]" risulta essere socio della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; d'altro canto, puntualizza la ricorrente, lo stesso Tribunale delle imprese di Brescia ha escluso qualsiasi connessione fra la presente causa di risarcimento del danno e il procedimento instaurato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione presso il Tribunale delle imprese di Brescia. Come ha sottolineato il Tribunale di Mantova, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il risarcimento dei danni per l'abusiva e illegittima elusione della clausola penale e per il mancato utile di conferimento, voci di danno rispetto alle quali sussiste la competenza della sezione specializzata, trattandosi di questioni inerenti la violazione delle regole statutarie e quindi i rapporti sociali di cui all'art. 3, comma secondo, del d.lgs. 168/2003. Quanto alla voce di danno relativa al conferimento del latte ammalorato, la domanda è connessa alle altre, in quanto è stata la stessa ricorrente a ricostruire la vicenda come unitaria (ossia finalizzata allo scopo di eludere l'art. 10 dello statuto e le conseguenze economiche di conferimento di latte non idoneo), anche perché l'accertamento di conferimento di latte ammalorato costituisce il presupposto comune di tutte le violazioni, così come prospettate dalla ricorrente. Non risulta poi decisivo il richiamato provvedimento del Tribunale delle imprese, che non ha escluso qualsiasi connessione, ma il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la presente causa e quella instaurata davanti al Tribunale delle imprese ed avente ad oggetto l'impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione della sua esclusione dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. l'estratto del verbale trascritto alla pag. 12 del ricorso). Al riguardo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte - evidenziata dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - secondo cui l'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, nell'attribuire alle sezioni Ric. 2021 n. 24784 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -5- specializzate la competenza per le cause relative a rapporti societari, estende la predetta competenza alle cause e ai procedimenti che presentano "ragioni di connessione" con le stesse, in tal modo facendo trasparire l'intento del legislatore di ampliare l'ammissibilità del cumulo oggettivo anche ad ipotesi diverse da quelle riconducibili agli artt. 33 e segg. c.p.c. (cfr. Cass. 20059/2018). II. Il ricorso va pertanto rigettato e va ribadita la competenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, già affermata dal Tribunale di Mantova. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia, davanti alla quale rimette le parti nei termini di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bi