CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 10 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di furto aggravato e tentata estorsione. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza del reato di tentata estorsione e si invoca la diversa qualificazione della condotta nel reato di truffa, non superano la soglie di ammissibilità, in quanto si risolvono nella richiesta - invero reiterativa di quella effettuata con la prima impugnazione - di effettuare una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità. COntrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva un ineccepibile motivazione in ordine alla valutazione delle prove raccolte e rilevava come i messaggi minatori erano stati mandati da un telefono che non poteva che essere nelle disponibilità del ricorrente (l'utenza era intestata al Colonna e la foto profilo del messaggio dell'account whatsapp era quello della convivente del ricorrente: pag.4 della sentenza impugnata); a ciò si aggiungeva che non vi erano elementi per ritenere insussistente l'estorsione tenuto conto della pacifica idoneità coercitiva della condotta emersa. Rilevato, inoltre, che il trattamento sanzionatorio è stato definito attraverso un percorso argomentativo coerente con le indicazioni della Cassazione valorizzando l'intensità del dolo che veniva ritenuta indicativa di una non trascurabile capacità criminale e che, pertanto, la quantificazione della pena non poteva che ritenersi congrua. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P