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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19971/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 33671/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 13 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5/e presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente avverso la sentenza n. 476/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 10 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione del 13 dicembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) delle Marche perché, accertata la nullità e/o l'inefficacia della rinuncia al corrispettivo della propria prestazione che egli avrebbe sottoscritto il 17 febbraio 2004, fosse condannata a corrispondergli quanto dovuto per le prestazioni professionali per essa svolte, nella misura di euro 190.533,96 o nella somma di giustizia, oltre interessi legali.

Con successivo atto di citazione del 29 giugno 2007 lo stesso attore conveniva la medesima controparte riproponendo la domanda avanzata nella precedente citazione e aggiungendo, in via subordinata, per la denegata ipotesi del suo rigetto, domanda ex articolo 2041 c.c. di condanna della convenuta a pagargli, a titolo di indennizzo, la stessa somma o quella di giustizia, oltre interessi.

Le due cause venivano riunite e la convenuta si costituiva resistendo.

Il Tribunale, con sentenza n. 540/2013, rigettava ogni domanda attorea compensando le spese.

In particolare rigettava la domanda principale per l'operatività della rinuncia al compenso e rigettava altresì la domanda subordinata per difetto del riconoscimento da parte della Azienda dell'utilità della prestazione e comunque per la presenza della dichiarazione di rinuncia dell'attore al compenso, per cui sarebbe stata rinvenuta la causa dell'arricchimento nella liberalità con tale rinuncia esercitata. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello limitatamente alla domanda ex articolo 2041 c.c., denunciando erronea valutazione della dichiarazione di liberalità: la dichiarazione infatti non avrebbe integrato un atto di liberalità, sia perché l'appellante non aveva intenzione di donare la sua opera di progettazione, sia perché sarebbe stata necessaria la forma - assente - dell'atto pubblico, cui avrebbe dovuto seguire l'accettazione della P.A., mai pervenuta.

L'Azienda si costituiva, resistendo, e presentando altresì appello incidentale avverso la compensazione delle spese di lite.

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10 aprile 2019, rigettava . entrambi i gravami, compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, basato su un unico motivo, da cui controparte si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1.1 L'unico motivo del ricorso denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., "erronea, carente, contraddittoria motivazione" in ordine alla presenza dei requisiti dell'azione ex articolo 2041 c.c. e in particolare alla sussistenza di utilitas considerate le prove documentali prodotte dalle parti nel giudizio di primo grado, errata valutazione del materiale probatorio nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 2041, 2042 c.c., 115 e 116 c.p.c.

In primo luogo, il ricorrente afferma che l'impugnata sentenza violerebbe gli articoli 2041 e 2042 c.c. nel seguente passo, tratto dalla pagina 10 della sua , motivazione: "Sotto tale aspetto anche in termini di accertamento della sussistenza di una utilitas della prestazione per la [OSCURATO:PERSONA] e della sua consapevolezza in ordine alla prestazione indebita, dalle risultanze istruttorie sia documentali che orali è emersa la sua carenza di interesse sia ad ottenere il finanziamento che a realizzare l'opera (unitamente all'assenza di qualsivoglia dichiarazione di finanziabilità dell'opera), in quanto è stato accertato che l'immobile rappresentava la minima porzione di un complesso quasi interamente di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che già nel 1999 era stato siglato tra quest'ultimo e la [OSCURATO:PERSONA] un protocollo per la cessione della stessa, tanto che l'edificio è stato successivamente ristrutturato con i fondi comunali ed attualmente è sede del polo universitario".

In tal modo il giudice d'appello avrebbe affermato la necessità del riconoscimento dell'utilitas da parte della P.A., mentre S.U. 10798/2015 esclude tale requisito, privo di fondamento negli articoli 2041 e 2042 c.c., consentendole quindi soltanto di eccepire e provare di non aver voluto l'arricchimento o di non esserne stata consapevole.

L'attore deve pertanto provare "il fatto oggettivo dell'altrui locupletatio, la sua deminutio patrimonii e l'assenza di una giusta causa, oltre all'insussistenza di altre azioni, mentre la P.a. deve eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o che di esso non fu consapevole". 1.2 La corte territoriale, peraltro, effettuerebbe una valutazione arbitraria, da un lato contraddicendo il suddetto principio della superfluità del requisito della utilitas, e dall'altro negandone comunque l'esistenza "sulla base degli atti e documenti di causa".

Argomenta quindi il ricorrente osservando che l'arricchimento e la relativa utilitas non potrebbero estendersi ad attività e vicende posteriori, l'utilitas essendosi nel caso in esame realizzata con l'accettazione del progetto e il suo utilizzo, mentre il giudice d'appello violerebbe gli articoli 115 e 116 c.p.c. proprio dove afferma che (nel passo invocato all'incipit del motivo) dalle risultanze istruttorie sarebbe emersa la carenza d'interesse della Agenzia "sia ad ottenere il finanziamento che a realizzare l'opera".

Vi contrasterebbe, infatti, la condotta che la Agenzia avrebbe invece tenuto tramite il Direttore Generale e il [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento, dimostranti la consapevolezza dell'utilità, e anzi del forte interesse di "acquisire il vantaggio consistente dal possesso dell'incarico progettuale con il quale attivare l'iter amministrativo teso al finanziamento e quindi alla realizzazione dell'opera LI- progettata", che il Direttore Generale aveva sollecitato in ragione della "importanza strategica che tale struttura possiede per l'intera comunità cittadina".

Segue l'inserimento di fotocopie di prove documentali all'interno del motivo (pagine 11-16 del ricorso).

Si afferma, poi, che comunque il giudice d'appello, considerata la giurisprudenza invocata, non avrebbe dovuto neppure valutare l'utilitas, rimarcando però che, una volta entrato in tale giudizio, avrebbe dovuto ritenerla sussistente, proprio per gli atti formali di cui sopra, emessi dagli organi rappresentativi dell'ente e mai disconosciuti da quest'ultimo nei precedenti gradi di giudizio.

Documenti, però, di cui la corte territoriale non avrebbe affatto tenuto in conto, in tal modo "giungendo a conclusioni che contraddicono apertamente il loro contenuto ed univoco significato".

Non valutando le emergenze probatorie, sarebbero stati dunque violati gli articoli 115 e 116 c.p.c., oltre a fornire una "motivazione errata e contraddittoria".

L'esposizione del motivo si conclude rilevando che la liquidazione dell'indennizzo ex articolo 2041 c.c. può avvenire anche equitativamente, non essendo necessariamente collegato alla parcella.

2. Non si può non rilevare, anzitutto, che il ricorso di per sé patisce inammissibilità in riferimento all'requisito di cui all'articolo 366, primo comma, n.3, c.p.c., quanto appunto alla esposizione del fatto, dal momento che si omette di indicare le ragioni poste a fondamento delle due domande introdotte separatamente nonché le difese svolte da controparte in entrambi i relativi giudizi poi riuniti, si omette altresì di indicare le ragioni della decisione di primo grado e, ancora, non si riportano in modo chiaro le ragioni dell'atto di appello, considerato che l'assoluta carenza dell'illustrazione del fondamento delle domande e la stessa faticosa esposizione, assommante anche brani della motivazione intellegibili solo a chi conosca in termini - invece ignoti - della pregressa vicenda processuale, del gravame rendono incomprensibile agli effetti del requisito di cui all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. quanto si enuncia nelle pagine 3-6 del ricorso.

3. Anche qualora potesse prescindersi da ciò, il motivo non raggiungerebbe comunque la soglia dell'ammissibilità. 3.1 Infatti, dopo avere riconosciuto che la questione dell'utilitas per la P.A. è stata superata da S.U. 10798/2015 - intervento nomofilattico ormai più che noto -, e dopo avere riassunto la ripartizione degli oneri probatori tra attore e pubblica amministrazione convenuta quanto all'azione ex articolo 2041 c.c., contraddicendo la linea che aveva appena intrapreso il motivo dedica tutto il resto delle sue argomentazioni alla dimostrazione dell'esistenza dell'utilitas, anche con un consistente inserimento (pagine 11-16) di prove documentali fotocopiate, come se si trattasse di un terzo grado di merito, e ribadendo a un certo punto (pagina 17) che il giudice d'appello non avrebbe dovuto neppure esaminare il requisito della utilitas ma che, una volta che lo abbia esaminato, avrebbe dovuto ritenerlo sussistente: in sostanza, se il giudice d'appello avesse così errato, si tornerebbe indietro - in palese inammissibilità ex articolo 360 bis n.1) c.p.c. - all'epoca interpretativa antecedente alle richiamate Sezioni Unite anche nell'oggetto del ricorso al giudice di legittimità.

Generica poi, la censura che sarebbero, stati violati li articoliL31.15 e 116 _ ,, „. 6,? c.p.c. o riconduci lie, InUttfe, al vigen paradigMa dell'articoTo 60, primo , comma, n.5 c.p.c. è la doglianza, a sua volta in buona parte assertiva, della "motivazione errata e contraddittoria”. 3.2 Peraltro, non si può non notare che il ricorso neppure coglie nel segno rispetto al contenuto della sentenza impugnata, la quale, pur menzionando anche l'utilitas, giunge alla fine a dichiarare mancante "l'arricchimento in conseguenza dell'operato professionale dell'appellante", mantenendosi così all'interno del corretto paradigma dell'articolo 2041 c.c. come riconosciuto anche nei confronti della pubblica amministrazione da S.U. 10798/2015: pronuncia, questa, correttamente richiamata a pagina 9 della sentenza della corte territoriale, il cui inserimento rende palesemente irrilevanti le osservazioni presenti nella motivazione riguardo all'utilitas.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 7300, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 33671/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 13 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5/e presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente avverso la sentenza n. 476/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 10 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione del 13 dicembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) delle Marche perché, accertata la nullità e/o l'inefficacia della rinuncia al corrispettivo della propria prestazione che egli avrebbe sottoscritto il 17 febbraio 2004, fosse condannata a corrispondergli quanto dovuto per le prestazioni professionali per essa svolte, nella misura di euro 190.533,96 o nella somma di giustizia, oltre interessi legali. Con successivo atto di citazione del 29 giugno 2007 lo stesso attore conveniva la medesima controparte riproponendo la domanda avanzata nella precedente citazione e aggiungendo, in via subordinata, per la denegata ipotesi del suo rigetto, domanda ex articolo 2041 c.c. di condanna della convenuta a pagargli, a titolo di indennizzo, la stessa somma o quella di giustizia, oltre interessi. Le due cause venivano riunite e la convenuta si costituiva resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 540/2013, rigettava ogni domanda attorea compensando le spese. In particolare rigettava la domanda principale per l'operatività della rinuncia al compenso e rigettava altresì la domanda subordinata per difetto del riconoscimento da parte della Azienda dell'utilità della prestazione e comunque per la presenza della dichiarazione di rinuncia dell'attore al compenso, per cui sarebbe stata rinvenuta la causa dell'arricchimento nella liberalità con tale rinuncia esercitata. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello limitatamente alla domanda ex articolo 2041 c.c., denunciando erronea valutazione della dichiarazione di liberalità: la dichiarazione infatti non avrebbe integrato un atto di liberalità, sia perché l'appellante non aveva intenzione di donare la sua opera di progettazione, sia perché sarebbe stata necessaria la forma - assente - dell'atto pubblico, cui avrebbe dovuto seguire l'accettazione della P.A., mai pervenuta. L'Azienda si costituiva, resistendo, e presentando altresì appello incidentale avverso la compensazione delle spese di lite. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10 aprile 2019, rigettava . entrambi i gravami, compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, basato su un unico motivo, da cui controparte si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1 L'unico motivo del ricorso denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., "erronea, carente, contraddittoria motivazione" in ordine alla presenza dei requisiti dell'azione ex articolo 2041 c.c. e in particolare alla sussistenza di utilitas considerate le prove documentali prodotte dalle parti nel giudizio di primo grado, errata valutazione del materiale probatorio nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 2041, 2042 c.c., 115 e 116 c.p.c. In primo luogo, il ricorrente afferma che l'impugnata sentenza violerebbe gli articoli 2041 e 2042 c.c. nel seguente passo, tratto dalla pagina 10 della sua , motivazione: "Sotto tale aspetto anche in termini di accertamento della sussistenza di una utilitas della prestazione per la [OSCURATO:PERSONA] e della sua consapevolezza in ordine alla prestazione indebita, dalle risultanze istruttorie sia documentali che orali è emersa la sua carenza di interesse sia ad ottenere il finanziamento che a realizzare l'opera (unitamente all'assenza di qualsivoglia dichiarazione di finanziabilità dell'opera), in quanto è stato accertato che l'immobile rappresentava la minima porzione di un complesso quasi interamente di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che già nel 1999 era stato siglato tra quest'ultimo e la [OSCURATO:PERSONA] un protocollo per la cessione della stessa, tanto che l'edificio è stato successivamente ristrutturato con i fondi comunali ed attualmente è sede del polo universitario". In tal modo il giudice d'appello avrebbe affermato la necessità del riconoscimento dell'utilitas da parte della P.A., mentre S.U. 10798/2015 esclude tale requisito, privo di fondamento negli articoli 2041 e 2042 c.c., consentendole quindi soltanto di eccepire e provare di non aver voluto l'arricchimento o di non esserne stata consapevole. L'attore deve pertanto provare "il fatto oggettivo dell'altrui locupletatio, la sua deminutio patrimonii e l'assenza di una giusta causa, oltre all'insussistenza di altre azioni, mentre la P.a. deve eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o che di esso non fu consapevole". 1.2 La corte territoriale, peraltro, effettuerebbe una valutazione arbitraria, da un lato contraddicendo il suddetto principio della superfluità del requisito della utilitas, e dall'altro negandone comunque l'esistenza "sulla base degli atti e documenti di causa". Argomenta quindi il ricorrente osservando che l'arricchimento e la relativa utilitas non potrebbero estendersi ad attività e vicende posteriori, l'utilitas essendosi nel caso in esame realizzata con l'accettazione del progetto e il suo utilizzo, mentre il giudice d'appello violerebbe gli articoli 115 e 116 c.p.c. proprio dove afferma che (nel passo invocato all'incipit del motivo) dalle risultanze istruttorie sarebbe emersa la carenza d'interesse della Agenzia "sia ad ottenere il finanziamento che a realizzare l'opera". Vi contrasterebbe, infatti, la condotta che la Agenzia avrebbe invece tenuto tramite il Direttore Generale e il [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento, dimostranti la consapevolezza dell'utilità, e anzi del forte interesse di "acquisire il vantaggio consistente dal possesso dell'incarico progettuale con il quale attivare l'iter amministrativo teso al finanziamento e quindi alla realizzazione dell'opera LI- progettata", che il Direttore Generale aveva sollecitato in ragione della "importanza strategica che tale struttura possiede per l'intera comunità cittadina". Segue l'inserimento di fotocopie di prove documentali all'interno del motivo (pagine 11-16 del ricorso). Si afferma, poi, che comunque il giudice d'appello, considerata la giurisprudenza invocata, non avrebbe dovuto neppure valutare l'utilitas, rimarcando però che, una volta entrato in tale giudizio, avrebbe dovuto ritenerla sussistente, proprio per gli atti formali di cui sopra, emessi dagli organi rappresentativi dell'ente e mai disconosciuti da quest'ultimo nei precedenti gradi di giudizio. Documenti, però, di cui la corte territoriale non avrebbe affatto tenuto in conto, in tal modo "giungendo a conclusioni che contraddicono apertamente il loro contenuto ed univoco significato". Non valutando le emergenze probatorie, sarebbero stati dunque violati gli articoli 115 e 116 c.p.c., oltre a fornire una "motivazione errata e contraddittoria". L'esposizione del motivo si conclude rilevando che la liquidazione dell'indennizzo ex articolo 2041 c.c. può avvenire anche equitativamente, non essendo necessariamente collegato alla parcella. 2. Non si può non rilevare, anzitutto, che il ricorso di per sé patisce inammissibilità in riferimento all'requisito di cui all'articolo 366, primo comma, n.3, c.p.c., quanto appunto alla esposizione del fatto, dal momento che si omette di indicare le ragioni poste a fondamento delle due domande introdotte separatamente nonché le difese svolte da controparte in entrambi i relativi giudizi poi riuniti, si omette altresì di indicare le ragioni della decisione di primo grado e, ancora, non si riportano in modo chiaro le ragioni dell'atto di appello, considerato che l'assoluta carenza dell'illustrazione del fondamento delle domande e la stessa faticosa esposizione, assommante anche brani della motivazione intellegibili solo a chi conosca in termini - invece ignoti - della pregressa vicenda processuale, del gravame rendono incomprensibile agli effetti del requisito di cui all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. quanto si enuncia nelle pagine 3-6 del ricorso. 3. Anche qualora potesse prescindersi da ciò, il motivo non raggiungerebbe comunque la soglia dell'ammissibilità. 3.1 Infatti, dopo avere riconosciuto che la questione dell'utilitas per la P.A. è stata superata da S.U. 10798/2015 - intervento nomofilattico ormai più che noto -, e dopo avere riassunto la ripartizione degli oneri probatori tra attore e pubblica amministrazione convenuta quanto all'azione ex articolo 2041 c.c., contraddicendo la linea che aveva appena intrapreso il motivo dedica tutto il resto delle sue argomentazioni alla dimostrazione dell'esistenza dell'utilitas, anche con un consistente inserimento (pagine 11-16) di prove documentali fotocopiate, come se si trattasse di un terzo grado di merito, e ribadendo a un certo punto (pagina 17) che il giudice d'appello non avrebbe dovuto neppure esaminare il requisito della utilitas ma che, una volta che lo abbia esaminato, avrebbe dovuto ritenerlo sussistente: in sostanza, se il giudice d'appello avesse così errato, si tornerebbe indietro - in palese inammissibilità ex articolo 360 bis n.1) c.p.c. - all'epoca interpretativa antecedente alle richiamate Sezioni Unite anche nell'oggetto del ricorso al giudice di legittimità. Generica poi, la censura che sarebbero, stati violati li articoliL31.15 e 116 _ ,, „. 6,? c.p.c. o riconduci lie, InUttfe, al vigen paradigMa dell'articoTo 60, primo , comma, n.5 c.p.c. è la doglianza, a sua volta in buona parte assertiva, della "motivazione errata e contraddittoria”. 3.2 Peraltro, non si può non notare che il ricorso neppure coglie nel segno rispetto al contenuto della sentenza impugnata, la quale, pur menzionando anche l'utilitas, giunge alla fine a dichiarare mancante "l'arricchimento in conseguenza dell'operato professionale dell'appellante", mantenendosi così all'interno del corretto paradigma dell'articolo 2041 c.c. come riconosciuto anche nei confronti della pubblica amministrazione da S.U. 10798/2015: pronuncia, questa, correttamente richiamata a pagina 9 della sentenza della corte territoriale, il cui inserimento rende palesemente irrilevanti le osservazioni presenti nella motivazione riguardo all'utilitas. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 7300, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 19971/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris