CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 20890/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui agli artt. 624- bis e 625 n. 7 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche deduzioni proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che, con riferimento all'aggravante contestata, la Corte di appello ha correttamente posto in rilievo che la particolarità del luogo ove era stato eseguito il furto, escludeva qualsiasi possibilità di sorveglianza continuativa; che, con riferimento all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che la circostanza in questione presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]