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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03298/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 12678/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. u.s., in persona del consigliere [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso --9 - controricorrente - .)04- N. 12678/19 R.G. nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, HOUSING s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1792/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12.10.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.12.2021 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale debitore, nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale I.r. di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi quali terzi datori d'ipoteca, proposero opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Intra in forza del contratto di mutuo fondiario del 10.7.2003 concesso a [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 600.000,00, assumendo la nullità del contratto, per difetto di causa concreta, giacché la Banca aveva utilizzato gran parte della somma apparentemente mutuata - per di più, senza il consenso del mutuatario - al fine di ripianare presunte passività esistenti a carico di altri soggetti.

Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mandataria della cessionaria del credito, l'adito Tribunale di Verbania rigettò l'opposizione con sentenza n. 362/2015, ritenendo la validità del contratto, e dichiarò inammissibili (perché tardivamente proposte) le domande di accertamento dell'intervenuta transazione omnia e di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento.

Proposto gravame dagli stessi opponenti, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 12.10.2018, lo rigettò, confermando l'impugnata sentenza.

In particolare, il giudice d'appello osservò N. 12678/19 R.G. che la circostanza che le somme concesse a mutuo erano state utilizzate, almeno in parte, per estinguere posizioni debitorie di terzi presupponeva, sul piano logico, giuridico ed economico, che le somme erano state messe a disposizione di [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che l'utilizzo fosse illecito, perché non autorizzato dal mutuatario, poteva al più comportare l'inadempimento del contratto, ma non già la sua invalidità; la censura con cui si allegava una posizione creditoria da parte degli altri opponenti era da considerare inammissibile, perché basata su mere ipotesi contabili; il motivo circa la pretesa erroneità della decisione di primo grado, laddove si era rilevata la tardività della domanda di accertamento della mancata stipula della transazione, era infondato, così come il motivo relativo all'eccezione di inadempimento del contratto, giacché tardivamente sollevata, in seno alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e non già all'udienza di trattazione.

Ricorrono ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale I.r. di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], già contumaci in appello, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 1325, n. 2, 1322, comma 2, 1418, 1421, 1460, 1241 e 1243 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

I ricorrenti deducono che erroneamente la Corte d'appello non ha ritenuto N. 12678/19 R.G. la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa concreta, giacché - come pure riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Intra in una lettera datata 8 maggio 2003 - le somme di cui al mutuo erano state utilizzate per ripianare, in tutto o in parte, pregressi debiti chirografari in testa alla stessa società opponente, nonché a Matteo e [OSCURATO:PERSONA], terzi estranei alla causa, e non sono mai state consegnate al mutuatario.

Denunciano inoltre l'illogicità manifesta della decisione, laddove da un lato si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è estraneo ai soggetti beneficiari delle somme, e dall'altro si considera nondimeno valido il contratto. 1.2 - Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 183 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto la Corte d'appello che l'eccezione sollevata circa l'inesistenza della transazione - che assumevano mai firmata e quindi conclusa con la Banca, che l'aveva invece invocata a sostegno dell'accertato utilizzo delle somme mutuate, per il ripianamento delle suddette posizioni debitorie - era da considerare tardiva, trattandosi invece di domanda formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio.

Analoghe censure vengono spese anche riguardo alla domanda di risoluzione del contratto, formulata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., giacché conseguenziale alle eccezioni della Banca, ma nondimeno ritenuta parimenti tardiva. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione degli artt. 1350 e 1967 c.c., nonché degli artt. 1218 e 1453 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e ancora omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

N. 12678/19 R.G.

I ricorrenti rilevano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la Banca non ha mai provato per iscritto la transazione, giacché la lettera datata 8.5.2003 proviene dalla Banca stessa e non risulta mai firmata da [OSCURATO:PERSONA].

Denunciano altresì l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui si è ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse accollato il debito altrui, essendosi invece verificata una distrazione di fondi non autorizzata. 2.1 - Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], dalla sua lettura si desume che la stessa Sagrantino stia in giudizio per mezzo della mandataria e procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. u.s., il cui legale rappresentante (consigliere [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe conferito la procura speciale ad litem all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in calce al controricorso stesso.

Senonché, ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.c. le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o dello statuto; e poiché, la dedotta rappresentanza sostanziale non discende dall'esercizio di poteri statutari o sociali, di essa deve fornirsi idonea dimostrazione, nella specie non offerta. [OSCURATO:SOCIETA], non è stata versata in atti la procura speciale in notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che - stando a quanto affermato in controricorso - attribuisce il potere rappresentativo alla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. u.s.

Ma vi è di più.

Per quanto in controricorso, come detto, venga speso il nome della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. u.s. quale soggetto dotato di rappresentanza sostanziale di [OSCURATO:PERSONA] e quindi conferente la "procura speciale alle liti in calce al presente atto" (v. controricorso, pp. 1-2) in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], vi è che la procura speciale allegata all'atto notificato risulta N. 12678/19 R.G. in realtà conferita, per conto di [OSCURATO:PERSONA], dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di procura speciale in notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: com'è evidente, si tratta di fonte negoziale - giustificativa del potere di rilascio della procura speciale ad litem - totalmente diversa da quella spesa nel corpo del controricorso (cui solo occorre riferirsi - v.

Cass. n. 21448/2019), e per di più proveniente da soggetto giuridico/mandatario diverso da quello ivi indicato.

Pertanto, posto che la procura ad litem allegata al controricorso risulta rilasciata da tale [OSCURATO:PERSONA], sedicente procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. (società di cui nulla è dato sapere circa il ruolo svolto nella presente controversia), ne discende che [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in ogni caso, dichiara di stare in giudizio per mezzo di soggetto - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. u.s. - che non solo non la rappresenta (non essendo stata versata in atti alcuna procura che ciò dimostri), ma che non risulta neanche aver rilasciato alcuna procura ad litem all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che nel suo interesse ha svolto difese.

Donde l'inammissibilità del controricorso. 3.1 - Ciò posto, il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E' infatti inspiegabile, dalla mera lettura del ricorso, in base a quali calcoli i ricorrenti denuncino l'omessa considerazione, da parte del giudice d'appello, "che la suddetta somma di Euro 340.608,91, alla luce dell'eccezione sollevata dai ricorrenti, doveva comunque essere compensata a parziale estinzione dell'asserito controcredito della cessionaria" (v. ricorso, p. 15): si tratta, infatti, di allegazione assolutamente incomprensibile, perché neppure si spiega come detto preteso controcredito si sia formato, né perché esso avrebbe dovuto condurre all'accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata, così N. 12678/19 R.G. incorrendo i ricorrenti ad un tempo nella violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., ossia per insufficiente esposizione, nonché per difetto di specificità del mezzo. 3.2 - Il motivo è però anche infondato. [OSCURATO:SOCIETA], va anzitutto considerato che, nella giurisprudenza di questa Corte, non risultano affatto pronunce che propendono per la sussistenza della nullità del contratto di mutuo fondiario in ragione dell'impiego dell'utilizzo delle somme per ripianare debiti pregressi, come invece intenderebbero i ricorrenti, che verosimilmente richiamano, tra virgolette, passaggi motivazionali di pronunce di merito, senza tuttavia indicarle compiutamente.

Si riscontrano, invece, numerosi arresti di legittimità che analizzano, sotto svariati profili, gli effetti che da un simile contratto derivano (dandosi implicitamente per scontata, dunque, la sua validità), essendosi escluso ad es. che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo (ad es., Cass. n. 4792/2012), oppure essendosi ritenuto che esso realizzi un pagamento con mezzi anormali, ai fini della revocatoria fallimentare (Cass. n. 20622/2007, impropriamente invocata dagli stessi ricorrenti, o prim'ancora, Cass. n. 8634/1999); più di recente, anzi, la tesi propugnata dai ricorrenti è stata decisamente ed espressamente respinta da questa Corte, essendosi escluso "in linea generale, che la destinazione all'estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo possa di per sé determinare la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo" (così, Cass. n. 25842/2021, in motivazione, ove si richiama anche Cass. n. 724/2021; sostanzialmente conforme, da ultimo, Cass. n. 37654/2021).N. 12678/19 R.G.

Va peraltro, evidenziato che ancora di recente, nella giurisprudenza di questa Corte (ma con riferimento al mutuo ipotecario in genere), si è talvolta negata la stessa configurabilità del tipo contrattuale, essendosi affermato che in siffatti casi si sarebbe al cospetto di una mera operazione contabile, sub specie di pactum de non petendo ad tempus, priva di carattere innovativo (Cass. n. 20896/2019, Cass. n. 1517/2021), impostazione che - sia essa condivisibile o meno - giunge ad un risultato ben diverso dalla dedotta nullità per difetto della causa in concreto.

In ogni caso, non può non sottolinearsi come l'assunto degli odierni ricorrenti sia assolutamente non pertinente, per non dire distonico, rispetto alla fattispecie, avendo il giudice di merito accertato (anche in forza del riconoscimento operato dagli stessi ricorrenti: si veda l'affermazione sostanzialmente confessoria contenuta nella domanda sub 2, riportata a p. 8 del ricorso, laddove si riconosce che la somma venne appunto "accreditata") che la somma di cui al contratto di mutuo non venne utilizzata onde ripianare passività emergenti dal c/c dello stesso mutuatario (o da altri suoi rapporti bancari), ma venne accreditata sul c/c dello stesso [OSCURATO:PERSONA], benché successivamente prelevata dalla banca, in parte, senza sua autorizzazione, per procedere alle ripetute estinzioni delle posizioni debitorie del "[OSCURATO:PERSONA]".

Come detto, ciò è quanto inequivocamente è stato accertato dalla stessa Corte d'appello, che ne ha tratto la giusta conclusione per cui l'impiego della banca di parte della somma mutuata per estinguere altre passività di terzi "presuppone necessariamente (dal punto di vista logico, giuridico ed economico) che essa sia stata messa a ... disposizione [di [OSCURATO:PERSONA], n.d.e.], ancorché utilizzata N. 12678/19 R.G. dalla Banca illegittimamente ed in assenza di consenso del Frattima" (così la sentenza impugnata, p. 7).

Pertanto, l'affermazione della Corte sabauda secondo cui il contratto di mutuo si è senz'altro perfezionato, anche sotto il profilo della realità - potendo al più discutersi di inadempimento da parte della banca (per aver utilizzato dette somme senza autorizzazione del mutuatario/correntista, inadempimento che a ben vedere sarebbe attinente al diverso rapporto di c/c, non già del mutuo), ma non mai di nullità del contratto stesso - è assolutamente corretta e resta esente da censure. 3.1 — Il secondo motivo è anch'esso in parte inammissibiler ed in parte infondato.

La Corte d'appello, infatti, ha rigettato il quinto ed il sesto motivo d'appello, concernenti rispettivamente la questione della tardività della domanda volta ad ottenere l'accertamento della mancata stipulazione della transazione di cui alla lettera del 8.5.2003, nonché della tardività della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento; con detti mezzi, infatti, s'erano censurate le corrispondenti statuizioni del Tribunale di Verbania, che aveva riscontrato la tardività dell'una (accertamento del mancato perfezionamento della transazione) perché domanda nuova non oggetto del giudizio, e dell'altra (risoluzione per inadempimento) perché formulata solo con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Ora, quanto alla questione della transazione, la doglianza è inammissibile per non aver colto i ricorrenti la ratio decidendi dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:SOCIETA], la Corte sabauda ha escluso che la relativa domanda di accertamento potesse N. 12678/19 R.G. ritenersi ricompresa nell'atto introduttivo del giudizio, perché essa non integrava un'autonoma domanda, ma equivaleva a dire che la banca non aveva titolo per disporre delle somme mutuate; si trattava di questione, però, irrilevante ai fini della decisione, perché non incidente - come già visto - sulla validità del contratto.

In altre parole, la Corte ha ritenuto che la questione fosse priva di decisività.

I ricorrenti, tuttavia, non hanno censurato tale valutazione, essendosi limitati a ribadire che la questione stessa era stata avanzata sin dall'atto di citazione (peraltro, senza riportarne il contenuto, neppure per riassunto, così incorrendo anche nella violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Donde l'inammissibilità della censura in discorso. 3.2 - Per quanto concerne, invece, la questione della domanda risolutoria, la Corte d'appello ha confermato la prima statuizione, ritenendo l'inammissibilità della domanda stessa perché essa avrebbe dovuto proporsi entro l'udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., trattandosi - per stessa ammissione degli appellanti, odierni ricorrenti - di domanda avanzata quale conseguenza delle eccezioni di controparte, mentre invece essa fu proposta in 4NNE- seno alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (il 61.3 up. untr, cx v,,,t-A o,éne-a t.9 j / .-t9- i , L'affermazione del giudice d'appello è del tutto corretta, giacché "La memoria di I cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione" (Cass. n. 30745/2019).

Pertanto, non può trovare applicazione, al riguardo, il principio affermato da Cass., Sez.

Un., n. , N. 12678/19 R.G. 12310/2015 quanto alla mutati° libelli (invocata dai ricorrenti), giacché attinente alla questione della modifica della domanda già proposta, nella specie venendo invece in rilievo la successiva proposizione di una nuova domanda, il cui presupposto (validità del contratto) è incompatibile con la domanda di nullità originariamente avanzata, come pure correttamente evidenziato dalla Corte d'appello.

Ma la domanda in questione, a ben vedere, era da considerare inammissibile anche per un'altra più pregnante ragione (così dovendo integrarsi la motivazione della sentenza impugnata, ex art. 384, ult. comma, c.p.c.), non essendosi tenuta in debita considerazione la natura del giudizio che occupa: è noto, infatti, che "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.

Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel 233g;7..)--- e ricorso introduttivo" (Cass. n. 17441/2019; conf., Cass. n. 1328/2011).

In 2-54- '7'3/2i i _5,t).t> nessun caso, dunque, gli originari opponenti avrebbero potuto ampliare il thema /7- decidendum della proposta opposizione, rispetto a quanto dedotto col ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. (sul cui contenuto, data di proposizione, vicende della fase sommaria, peraltro, gli odierni ricorrenti glissano senza mezzi termini), N. 12678/19 R.G. sicché la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non avrebbe mai comunque potuto delibarsi nel merito. 4.1 — Il terzo motivo è inammissibile.

Col mezzo in esame, si censura anzitutto il convincimento del giudice d'appello circa il fatto che controparte abbia provato per iscritto il contratto di transazione omnia, in realtà mai sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e mai prodotto in giudizio, essendo firmata la lettera del 8.5.2003 dal solo rappresentante della Banca mutuante; si denuncia, poi, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove si è condivisa la decisione di primo grado nella parte in cui si afferma che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe accollato il debito altrui, addirittura pronunciando in ultrapetizione rispetto all'assunto di controparte.

Di conseguenza, proseguono i ricorrenti, il prelievo effettuato dalla banca sul conto di [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi autorizzato, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione, stante il grave inadempimento della Banca stessa, che s'era pure sottratta all'onere di dimostrare il contrario, al lume dell'insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 13533/2001, in tema di obbligazioni ex contractu.

Ebbene, rinviandosi a quanto già detto circa l'inammissibilità della domanda di risoluzione (par. 3.2), le superiori censure appaiono totalmente avulse dal contenuto della decisione impugnata, che non ha mai affermato (né direttamente, né indirettamente) quanto censurato dai ricorrenti: né che sia stata data prova scritta della transazione omnia, né che [OSCURATO:PERSONA] si sia accollato il debito altrui.

La Corte d'appello, infatti, è sì giunta alla conferma della decisione impugnata, ma senza mai rinviare per relationem ad essa, onde N. 12678/19 R.G. rigettare le doglianze proposte con l'atto di gravame, procedendo piuttosto ad un autonomo esame delle questioni poste dalle parti ed arrivando ad un proprio convincimento, talvolta coincidente con quello del primo giudice (in tal caso, dandone conto espressamente nella motivazione).

Il rigetto dell'appello sulle questioni poste dal mezzo in esame, dunque, deriva non già da una acritica adesione alla decisione di primo grado, ma da uno specifico percorso argomentativo, che ha portato la Corte torinese ad escludere, in ogni caso, la fondatezza del gravame e, quindi, la spiegata opposizione all'esecuzione.

Le censure in esame sono pertanto inammissibili, giacché i ricorrenti non hanno colto la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, sul punto. 4.1 — In definitiva, il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto sulle spese, stante l'inammissibilità del controricorso.

In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 12678/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. u.s., in persona del consigliere [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso --9 - controricorrente - .)04- N. 12678/19 R.G. nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, HOUSING s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1792/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12.10.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.12.2021 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale debitore, nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale I.r. di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi quali terzi datori d'ipoteca, proposero opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Intra in forza del contratto di mutuo fondiario del 10.7.2003 concesso a [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 600.000,00, assumendo la nullità del contratto, per difetto di causa concreta, giacché la Banca aveva utilizzato gran parte della somma apparentemente mutuata - per di più, senza il consenso del mutuatario - al fine di ripianare presunte passività esistenti a carico di altri soggetti. Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mandataria della cessionaria del credito, l'adito Tribunale di Verbania rigettò l'opposizione con sentenza n. 362/2015, ritenendo la validità del contratto, e dichiarò inammissibili (perché tardivamente proposte) le domande di accertamento dell'intervenuta transazione omnia e di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento. Proposto gravame dagli stessi opponenti, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 12.10.2018, lo rigettò, confermando l'impugnata sentenza. In particolare, il giudice d'appello osservò N. 12678/19 R.G. che la circostanza che le somme concesse a mutuo erano state utilizzate, almeno in parte, per estinguere posizioni debitorie di terzi presupponeva, sul piano logico, giuridico ed economico, che le somme erano state messe a disposizione di [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che l'utilizzo fosse illecito, perché non autorizzato dal mutuatario, poteva al più comportare l'inadempimento del contratto, ma non già la sua invalidità; la censura con cui si allegava una posizione creditoria da parte degli altri opponenti era da considerare inammissibile, perché basata su mere ipotesi contabili; il motivo circa la pretesa erroneità della decisione di primo grado, laddove si era rilevata la tardività della domanda di accertamento della mancata stipula della transazione, era infondato, così come il motivo relativo all'eccezione di inadempimento del contratto, giacché tardivamente sollevata, in seno alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e non già all'udienza di trattazione. Ricorrono ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale I.r. di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], già contumaci in appello, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 1325, n. 2, 1322, comma 2, 1418, 1421, 1460, 1241 e 1243 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. I ricorrenti deducono che erroneamente la Corte d'appello non ha ritenuto N. 12678/19 R.G. la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa concreta, giacché - come pure riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Intra in una lettera datata 8 maggio 2003 - le somme di cui al mutuo erano state utilizzate per ripianare, in tutto o in parte, pregressi debiti chirografari in testa alla stessa società opponente, nonché a Matteo e [OSCURATO:PERSONA], terzi estranei alla causa, e non sono mai state consegnate al mutuatario. Denunciano inoltre l'illogicità manifesta della decisione, laddove da un lato si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è estraneo ai soggetti beneficiari delle somme, e dall'altro si considera nondimeno valido il contratto. 1.2 - Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 183 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto la Corte d'appello che l'eccezione sollevata circa l'inesistenza della transazione - che assumevano mai firmata e quindi conclusa con la Banca, che l'aveva invece invocata a sostegno dell'accertato utilizzo delle somme mutuate, per il ripianamento delle suddette posizioni debitorie - era da considerare tardiva, trattandosi invece di domanda formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio. Analoghe censure vengono spese anche riguardo alla domanda di risoluzione del contratto, formulata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., giacché conseguenziale alle eccezioni della Banca, ma nondimeno ritenuta parimenti tardiva. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione degli artt. 1350 e 1967 c.c., nonché degli artt. 1218 e 1453 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e ancora omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. N. 12678/19 R.G. I ricorrenti rilevano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la Banca non ha mai provato per iscritto la transazione, giacché la lettera datata 8.5.2003 proviene dalla Banca stessa e non risulta mai firmata da [OSCURATO:PERSONA]. Denunciano altresì l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui si è ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse accollato il debito altrui, essendosi invece verificata una distrazione di fondi non autorizzata. 2.1 - Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], dalla sua lettura si desume che la stessa Sagrantino stia in giudizio per mezzo della mandataria e procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. u.s., il cui legale rappresentante (consigliere [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe conferito la procura speciale ad litem all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in calce al controricorso stesso. Senonché, ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.c. le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o dello statuto; e poiché, la dedotta rappresentanza sostanziale non discende dall'esercizio di poteri statutari o sociali, di essa deve fornirsi idonea dimostrazione, nella specie non offerta. [OSCURATO:SOCIETA], non è stata versata in atti la procura speciale in notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che - stando a quanto affermato in controricorso - attribuisce il potere rappresentativo alla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. u.s. Ma vi è di più. Per quanto in controricorso, come detto, venga speso il nome della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. u.s. quale soggetto dotato di rappresentanza sostanziale di [OSCURATO:PERSONA] e quindi conferente la "procura speciale alle liti in calce al presente atto" (v. controricorso, pp. 1-2) in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], vi è che la procura speciale allegata all'atto notificato risulta N. 12678/19 R.G. in realtà conferita, per conto di [OSCURATO:PERSONA], dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di procura speciale in notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: com'è evidente, si tratta di fonte negoziale - giustificativa del potere di rilascio della procura speciale ad litem - totalmente diversa da quella spesa nel corpo del controricorso (cui solo occorre riferirsi - v. Cass. n. 21448/2019), e per di più proveniente da soggetto giuridico/mandatario diverso da quello ivi indicato. Pertanto, posto che la procura ad litem allegata al controricorso risulta rilasciata da tale [OSCURATO:PERSONA], sedicente procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. (società di cui nulla è dato sapere circa il ruolo svolto nella presente controversia), ne discende che [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in ogni caso, dichiara di stare in giudizio per mezzo di soggetto - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. u.s. - che non solo non la rappresenta (non essendo stata versata in atti alcuna procura che ciò dimostri), ma che non risulta neanche aver rilasciato alcuna procura ad litem all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che nel suo interesse ha svolto difese. Donde l'inammissibilità del controricorso. 3.1 - Ciò posto, il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E' infatti inspiegabile, dalla mera lettura del ricorso, in base a quali calcoli i ricorrenti denuncino l'omessa considerazione, da parte del giudice d'appello, "che la suddetta somma di Euro 340.608,91, alla luce dell'eccezione sollevata dai ricorrenti, doveva comunque essere compensata a parziale estinzione dell'asserito controcredito della cessionaria" (v. ricorso, p. 15): si tratta, infatti, di allegazione assolutamente incomprensibile, perché neppure si spiega come detto preteso controcredito si sia formato, né perché esso avrebbe dovuto condurre all'accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata, così N. 12678/19 R.G. incorrendo i ricorrenti ad un tempo nella violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., ossia per insufficiente esposizione, nonché per difetto di specificità del mezzo. 3.2 - Il motivo è però anche infondato. [OSCURATO:SOCIETA], va anzitutto considerato che, nella giurisprudenza di questa Corte, non risultano affatto pronunce che propendono per la sussistenza della nullità del contratto di mutuo fondiario in ragione dell'impiego dell'utilizzo delle somme per ripianare debiti pregressi, come invece intenderebbero i ricorrenti, che verosimilmente richiamano, tra virgolette, passaggi motivazionali di pronunce di merito, senza tuttavia indicarle compiutamente. Si riscontrano, invece, numerosi arresti di legittimità che analizzano, sotto svariati profili, gli effetti che da un simile contratto derivano (dandosi implicitamente per scontata, dunque, la sua validità), essendosi escluso ad es. che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo (ad es., Cass. n. 4792/2012), oppure essendosi ritenuto che esso realizzi un pagamento con mezzi anormali, ai fini della revocatoria fallimentare (Cass. n. 20622/2007, impropriamente invocata dagli stessi ricorrenti, o prim'ancora, Cass. n. 8634/1999); più di recente, anzi, la tesi propugnata dai ricorrenti è stata decisamente ed espressamente respinta da questa Corte, essendosi escluso "in linea generale, che la destinazione all'estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo possa di per sé determinare la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo" (così, Cass. n. 25842/2021, in motivazione, ove si richiama anche Cass. n. 724/2021; sostanzialmente conforme, da ultimo, Cass. n. 37654/2021).N. 12678/19 R.G. Va peraltro, evidenziato che ancora di recente, nella giurisprudenza di questa Corte (ma con riferimento al mutuo ipotecario in genere), si è talvolta negata la stessa configurabilità del tipo contrattuale, essendosi affermato che in siffatti casi si sarebbe al cospetto di una mera operazione contabile, sub specie di pactum de non petendo ad tempus, priva di carattere innovativo (Cass. n. 20896/2019, Cass. n. 1517/2021), impostazione che - sia essa condivisibile o meno - giunge ad un risultato ben diverso dalla dedotta nullità per difetto della causa in concreto. In ogni caso, non può non sottolinearsi come l'assunto degli odierni ricorrenti sia assolutamente non pertinente, per non dire distonico, rispetto alla fattispecie, avendo il giudice di merito accertato (anche in forza del riconoscimento operato dagli stessi ricorrenti: si veda l'affermazione sostanzialmente confessoria contenuta nella domanda sub 2, riportata a p. 8 del ricorso, laddove si riconosce che la somma venne appunto "accreditata") che la somma di cui al contratto di mutuo non venne utilizzata onde ripianare passività emergenti dal c/c dello stesso mutuatario (o da altri suoi rapporti bancari), ma venne accreditata sul c/c dello stesso [OSCURATO:PERSONA], benché successivamente prelevata dalla banca, in parte, senza sua autorizzazione, per procedere alle ripetute estinzioni delle posizioni debitorie del "[OSCURATO:PERSONA]". Come detto, ciò è quanto inequivocamente è stato accertato dalla stessa Corte d'appello, che ne ha tratto la giusta conclusione per cui l'impiego della banca di parte della somma mutuata per estinguere altre passività di terzi "presuppone necessariamente (dal punto di vista logico, giuridico ed economico) che essa sia stata messa a ... disposizione [di [OSCURATO:PERSONA], n.d.e.], ancorché utilizzata N. 12678/19 R.G. dalla Banca illegittimamente ed in assenza di consenso del Frattima" (così la sentenza impugnata, p. 7). Pertanto, l'affermazione della Corte sabauda secondo cui il contratto di mutuo si è senz'altro perfezionato, anche sotto il profilo della realità - potendo al più discutersi di inadempimento da parte della banca (per aver utilizzato dette somme senza autorizzazione del mutuatario/correntista, inadempimento che a ben vedere sarebbe attinente al diverso rapporto di c/c, non già del mutuo), ma non mai di nullità del contratto stesso - è assolutamente corretta e resta esente da censure. 3.1 — Il secondo motivo è anch'esso in parte inammissibiler ed in parte infondato. La Corte d'appello, infatti, ha rigettato il quinto ed il sesto motivo d'appello, concernenti rispettivamente la questione della tardività della domanda volta ad ottenere l'accertamento della mancata stipulazione della transazione di cui alla lettera del 8.5.2003, nonché della tardività della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento; con detti mezzi, infatti, s'erano censurate le corrispondenti statuizioni del Tribunale di Verbania, che aveva riscontrato la tardività dell'una (accertamento del mancato perfezionamento della transazione) perché domanda nuova non oggetto del giudizio, e dell'altra (risoluzione per inadempimento) perché formulata solo con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Ora, quanto alla questione della transazione, la doglianza è inammissibile per non aver colto i ricorrenti la ratio decidendi dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:SOCIETA], la Corte sabauda ha escluso che la relativa domanda di accertamento potesse N. 12678/19 R.G. ritenersi ricompresa nell'atto introduttivo del giudizio, perché essa non integrava un'autonoma domanda, ma equivaleva a dire che la banca non aveva titolo per disporre delle somme mutuate; si trattava di questione, però, irrilevante ai fini della decisione, perché non incidente - come già visto - sulla validità del contratto. In altre parole, la Corte ha ritenuto che la questione fosse priva di decisività. I ricorrenti, tuttavia, non hanno censurato tale valutazione, essendosi limitati a ribadire che la questione stessa era stata avanzata sin dall'atto di citazione (peraltro, senza riportarne il contenuto, neppure per riassunto, così incorrendo anche nella violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.). Donde l'inammissibilità della censura in discorso. 3.2 - Per quanto concerne, invece, la questione della domanda risolutoria, la Corte d'appello ha confermato la prima statuizione, ritenendo l'inammissibilità della domanda stessa perché essa avrebbe dovuto proporsi entro l'udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., trattandosi - per stessa ammissione degli appellanti, odierni ricorrenti - di domanda avanzata quale conseguenza delle eccezioni di controparte, mentre invece essa fu proposta in 4NNE- seno alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (il 61.3 up. untr, cx v,,,t-A o,éne-a t.9 j / .-t9- i , L'affermazione del giudice d'appello è del tutto corretta, giacché "La memoria di I cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione" (Cass. n. 30745/2019). Pertanto, non può trovare applicazione, al riguardo, il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. , N. 12678/19 R.G. 12310/2015 quanto alla mutati° libelli (invocata dai ricorrenti), giacché attinente alla questione della modifica della domanda già proposta, nella specie venendo invece in rilievo la successiva proposizione di una nuova domanda, il cui presupposto (validità del contratto) è incompatibile con la domanda di nullità originariamente avanzata, come pure correttamente evidenziato dalla Corte d'appello. Ma la domanda in questione, a ben vedere, era da considerare inammissibile anche per un'altra più pregnante ragione (così dovendo integrarsi la motivazione della sentenza impugnata, ex art. 384, ult. comma, c.p.c.), non essendosi tenuta in debita considerazione la natura del giudizio che occupa: è noto, infatti, che "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel 233g;7..)--- e ricorso introduttivo" (Cass. n. 17441/2019; conf., Cass. n. 1328/2011). In 2-54- '7'3/2i i _5,t).t> nessun caso, dunque, gli originari opponenti avrebbero potuto ampliare il thema /7- decidendum della proposta opposizione, rispetto a quanto dedotto col ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. (sul cui contenuto, data di proposizione, vicende della fase sommaria, peraltro, gli odierni ricorrenti glissano senza mezzi termini), N. 12678/19 R.G. sicché la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non avrebbe mai comunque potuto delibarsi nel merito. 4.1 — Il terzo motivo è inammissibile. Col mezzo in esame, si censura anzitutto il convincimento del giudice d'appello circa il fatto che controparte abbia provato per iscritto il contratto di transazione omnia, in realtà mai sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e mai prodotto in giudizio, essendo firmata la lettera del 8.5.2003 dal solo rappresentante della Banca mutuante; si denuncia, poi, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove si è condivisa la decisione di primo grado nella parte in cui si afferma che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe accollato il debito altrui, addirittura pronunciando in ultrapetizione rispetto all'assunto di controparte. Di conseguenza, proseguono i ricorrenti, il prelievo effettuato dalla banca sul conto di [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi autorizzato, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione, stante il grave inadempimento della Banca stessa, che s'era pure sottratta all'onere di dimostrare il contrario, al lume dell'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, in tema di obbligazioni ex contractu. Ebbene, rinviandosi a quanto già detto circa l'inammissibilità della domanda di risoluzione (par. 3.2), le superiori censure appaiono totalmente avulse dal contenuto della decisione impugnata, che non ha mai affermato (né direttamente, né indirettamente) quanto censurato dai ricorrenti: né che sia stata data prova scritta della transazione omnia, né che [OSCURATO:PERSONA] si sia accollato il debito altrui. La Corte d'appello, infatti, è sì giunta alla conferma della decisione impugnata, ma senza mai rinviare per relationem ad essa, onde N. 12678/19 R.G. rigettare le doglianze proposte con l'atto di gravame, procedendo piuttosto ad un autonomo esame delle questioni poste dalle parti ed arrivando ad un proprio convincimento, talvolta coincidente con quello del primo giudice (in tal caso, dandone conto espressamente nella motivazione). Il rigetto dell'appello sulle questioni poste dal mezzo in esame, dunque, deriva non già da una acritica adesione alla decisione di primo grado, ma da uno specifico percorso argomentativo, che ha portato la Corte torinese ad escludere, in ogni caso, la fondatezza del gravame e, quindi, la spiegata opposizione all'esecuzione. Le censure in esame sono pertanto inammissibili, giacché i ricorrenti non hanno colto la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, sul punto. 4.1 — In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese, stante l'inammissibilità del controricorso. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 03298/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris