CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 616/2026Numero sezionale 5439/2026Numero di raccolta generale 23914/2026Data pubblicazione 23/07/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, eAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –avverso la sentenza n. 4254/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, depositata il 7/7/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Roma la cartella di pagamento, emessa aseguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972,con la quale le era stato chiesto il pagamento della maggiore Ivadovuta per l’anno d’imposta 2018.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, investitadell’appello della contribuente, respinse il gravame evidenziando, insintesi, - che il fatto che l’indirizzo di posta elettronica del mittente nonfosse compreso nel registro INI-Pec non inficiava la notificazione dellacartella di pagamento, eseguita a mezzo pec da parte dell’agente dellariscossione; - che il motivo di appello concernente la mancatanotificazione della preventiva comunicazione dell’esito del controlloautomatizzato era inammissibile per novità della questione cosìintrodotta; - e che la motivazione della cartella era congrua giacché,trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato deidati inseriti dal contribuente nella dichiarazione fiscale, essa potevaessere motivata facendo riferimento a tale dichiarazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 616/2026Numero sezionale 5439/2026Numero di raccolta generale 23914/2026Data pubblicazione 23/07/20264. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi, cuil’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hannoresistito con controricorso.Ritenuto che:1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241del 1990, degli artt. 6 e 7 legge n. 212 del 2000 e degli art. 3, 24 e 111Cost. poiché la sentenza impugnata ha ritenuto congrua la motivazionedella cartella sebbene non fosse stato provato l’invio della preventivacomunicazione dell’esito del controllo automatizzato, omissione cheimpediva al contribuente di conoscere con esattezza i termini della pretesatributaria diretta nei suoi confronti, con conseguente lesione del suo dirittodi difesa.2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 54-bisd.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2697c.c., degli artt. 7 e 5-bis d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 3, 24 e 111Cost. poiché la sentenza impugnata non ha considerato che, a causa dellamancata notificazione dell’atto presupposto alla cartella impugnata, nonsi era regolarmente concluso il procedimento di formazione della pretesatributaria, vizio procedurale, questo, che il giudice di merito era tenuto arilevare d’ufficio a prescindere da eccezioni del contribuente.3. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3-bis legge n.53 del 1994, degli artt. 6-bis e 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005, degli artt. 4,16, comma 2, e 16-ter d.l. n. 179 del 2012 e dell’art. 156 c.p.c. perché laCorte regionale ha erroneamente ritenuto valida la notificazione a mezzopec della cartella di pagamento impugnata sebbene l’agente dellaNumero registro generale 616/2026Numero sezionale 5439/2026Numero di raccolta generale 23914/2026Data pubblicazione 23/07/2026riscossione avesse a tal fine utilizzato un indirizzo pec diverso da quelloinserito nei pubblici registri.4. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché essa ha ritenutonuovo e inammissibile il motivo d’appello concernente la mancatanotificazione della preventiva comunicazione dell’esito del controlloautomatizzato sebbene tale questione fosse già stata proposta nel giudiziodi primo grado, sia pure sotto il profilo del difetto di motivazione dellacartella e della irregolare formazione della pretesa tributaria, e nonostantesi trattasse di questione rilevabile d’ufficio.5. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché il Giudiced’appello, in violazione del principio dispositivo, non ha dichiarato la nullitàdella cartella di pagamento, pur non essendo presente in atti l’attoimpositivo ad essa presupposto, ovverosia la comunicazione dell’esito delcontrollo automatizzato prevista dall’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972.6. – Tanto premesso, in data 25 giugno 2026 la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato un’istanza di sospensione del presente giudizio,rappresentando di aver presentato, lo scorso 15 aprile, una dichiarazionedi adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente dellariscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 di cui all’art. 1,commi da 82 a 101, legge n. 199 del 2025 (cd. rottamazione-quinquies).La presentazione della domanda di definizione agevolata in relazione(anche) ai carichi contenuti nella cartella per cui è causa con l’impegno arinunciare al relativo giudizio pendente, e la conseguente presa in caricodella domanda da parte dell’Agenzia fiscale sono comprovate daidocumenti allegati all’istanza. Da tali documenti risulta altresì che lacontribuente ha chiesto di poter provvedere al pagamento dell’importodovuto a titolo di definizione agevolata in forma rateale, con laconseguenza che il pagamento della prima rata, ancora non intervenutoNumero registro generale 616/2026Numero sezionale 5439/2026Numero di raccolta generale 23914/2026Data pubblicazione 23/07/2026per espressa dichiarazione della ricorrente, dovrà avvenire, come previstodal comma 82, entro il 31 luglio 2026.7. – Ai sensi del comma 87 dell’art. 1 cit. «Nella dichiarazione di cui alcomma 86 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi adoggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare aglistessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nellemore del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sonosospesi dal giudice».8. – Alla luce del tenore testuale della disposizione normativa testérichiamata, il giudizio va sospeso sino all’esito della procedura didefinizione agevolata, e cioè, più esattamente, fino al momento delversamento della prima o unica rata delle somme dovute, il quale, ai sensidel ridetto comma 87, dà luogo all’estinzione del giudizio, ovvero, in casodi esito negativo della procedura, fino al momento del diniego da partedell’amministrazione. P.Q.MLa Corte dispone la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma87, legge n. 199 del 2025.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026La PresidenteGiulia Iofrida