CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, in parziale riforma della pronuncia del GUP del Tribunale di Brescia, emessa all'esito di rito abbreviato il 17.10.2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al reato di bancarotta semplice documentale, perché estinto per prescrizione, ed ha rideterminato la pena in relazione al delitto di bancarotta distrattiva, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, I.fall. (mentre è stata tenuta ferma la recidiva, con giudizio di equivalenza rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche), in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione. Nei confronti dell'imputato è stata rideterminata anche la durata delle pene accessorie fallimentari, nella misura di anni cinque. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di censura. 2.1. Il primo denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica quanto all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta: giocherebbero in senso opposto alla sua configurabilità i numerosi versamenti dei soci, di assoluto rilievo nel periodo in cui contestualmente sono stati effettuati i prelievi contestati come distrattivi (anni 2008, 2009, 2010); la dimensione familiare della società e la natura colposa della condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, accertata nello stesso giudizio. 2.2. Il secondo argomento che la difesa propone attiene al difetto di motivazione quanto alla mancata considerazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva ritenuta nei confronti del ricorrente, nonostante sia stata esclusa l'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, che era stata bilanciata in equivalenza unitamente alla recidiva. Le motivazioni addotte, riferite alla parziale soddisfazione di soltanto alcuni tra i creditori, sono inadeguate ed illogiche. 2.3. Altra, collegata censura si incentra sul difetto di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio complessivo, ridotto in misura minima, pur eliminato uno dei reati della continuazione criminosa (in primo grado la pena inflitta all'esito dell'abbreviato era stata di due anni e quattro mesi di reclusione), senza adeguata motivazione sul disvalore rapportato alla dosimetria comnnisurativa ed ai parametri ex art. 133 cod. pen. 2.4. L'ultimo motivo di ricorso si lamenta della determinazione della durata delle pene accessorie, ancora con riguardo al difetto di motivazione manifestamente illogica, perché calibrata, dalla sentenza impugnata, con riguardo al precedente penale per bancarotta e truffa ed alla spregiudicatezza dell'agire del ricorrente, fattori non coerenti con il giudizio relativo alla ratio ispiratrice delle sanzioni accessorie in esame; tali indicatori del disvalore si rivelerebbero, altresì, reiterativi del giudizio sulla pena principale, senza argomenti specifici spesi in relazione alla valutazione proprie delle pene accessorie fallimentari.3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo difensivo è inammissibile poichè inedito sino al giudizio di legittimità, oltre che formulato secondo direttrici di censura ai limiti dell'inammissibilità, poiché rivolte a sostenere l'insussistenza della prova del coefficiente soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, traendo spunto da elementi di fatto che il ricorrente rivaluta nel loro significato, sostituendo la propria versione sulla loro valenza a quella, logica e priva di aporie, dei giudici di merito, così superando i confini del sindacato di legittimità. In particolare, si tenta di affermare, anche con una certa quota di genericità espositiva, che i versamenti effettuati dai soci in favore della fallita avrebbero compensato le distrazioni ritenute sussistenti, sicchè da questo e da altri fattori, tra i quali la dimensione familiare dell'azienda fallita, dovrebbe desumersi la sua buona fede e l'inconfigurabilità del dolo del reato di bancarotta distrattiva. Il motivo, nel suo centro di ispirazione, specificamente dedicato all'incidenza, sul coefficiente soggettivo doloso del reato, di elementi oggettivi di diversa natura, è stato per la prima volta eccepito con il ricorso per cassazione. Ad ogni buon conto, quanto affermato dal ricorrente in ordine all'esclusione del coefficiente di attribuzione soggettiva necessario per integrare il reato, non trova riscontro negli accertamenti dei giudici di merito, particolarmente ampi, per la derivazione processuale dal rito abbreviato. Il ricorrente è stato investito della carica di amministratore unico della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. sin dall'anno 2004 ed ha avuto poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società in via esclusiva: egli era colui il quale sceglieva gli istituti di credito con i quali operare; era colui che apriva conti correnti bancari e li utilizzava, emettendo assegni; era colui il quale effettuava incassi, depositava e prelevava denaro e titoli. Dalla relazione del curatore emerge, inoltre, che negli anni 2008, 2009 e 2010 sono stati prelevati dai soci oltre un 1.167.000 euro, a fronte di versamenti dei soci per complessivi 630.000 euro circa, con un disavanzo quindi in favore della società di oltre 534.000 euro. Risulta, poi, particolarmente rilevante che la maggior parte dei prelievi contestati come oggetto di distrazione siano state effettuati in favore proprio della moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]: e si tratta di somme che sono risultate mai più rientrate nel patrimonio della società.Per tali ragioni, la Corte d'Appello ed il giudice di primo grado hanno ritenuto sussistente la distrazione di quella somma di oltre 534.000 euro, che deriva dalla differenza tra versamenti e prelievi tra i soci. Non è, infine, irrilevante sottolineare - come ha fatto logicamente la Corte d'Appello - che nulla è stato trovato all'attivo fallimentare. I fattori predetti puntano senza dubbio a delineare la piena consapevolezza del ricorrente di agire a svantaggio degli interessi della società, depauperandone il patrimonio. E quanto alla questione che fa da sfondo al ricorso, il Collegio condivide l'affermazione di Sez. 5, n. 45230 del 16/9/2021, Morabito, Rv. 282284, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria, come è accaduto nel caso di specie. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono entrambi privi di pregio. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450). La Corte ha puntato la sua attenzione sulla recidiva, particolarmente apprezzata per descrivere la gravità soggettiva ed oggettiva della condotta del ricorrente, il quale ha costituito la società FBM a poca distanza di tempo dal fallimento di un'altra sua società - in relazione a tale fallimento egli ha riportato il precedente penale per bancarotta fraudolenta e truffa - ed ha avanzato una proposta di concordato di scarsa valenza satisfattiva, inserita in un passivo non di minima entità. Si tratta di ragioni che hanno indotto del tutto logicamente i giudici a non poter superare il giudizio di equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva stessa. Altrettanto inammissibile è la deduzione sul trattamento sanzionatorio complessivo, motivato sia pur sinteticamente ed adeguatamente ridotto, per l'eliminazione di uno dei reati della speciale continuazione criminosa prevista per i reati di bancarotta (cfr. Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665), così parametrando condivisibilmente la pena principale al diminuito disvalore complessivo della condotta. 4. L'ultima questione, dedicata ai parametri da utilizzare per la dosimetria delle pene accessorie fallimentari, è infondata.Le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall., profondamente modificate nella loro struttura sanzionatoria dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità della loro durata fissa, prevista ex lege in dieci anni, rimodulando la formula normativa con il disposto "fino a dieci anni" (con una pronuncia manipolativa sostitutiva), non hanno modificato la loro dimensione teleologica, anzi oggi più che mai connessa alla condotta di reato commessa ed al suo concreto disvalore, del quale è espressione la dosimetria della sanzione principale. Non deve dimenticarsi, infatti, che gli autori dei delitti di bancarotta fraudolenta sono considerati, dal legislatore storico, come soggetti che hanno leso interessi, individuali e collettivi, vitali per il buon funzionamento del sistema economico. Per tale ragione essi vengono allontanati dall'ambito imprenditoriale per un determinato periodo (quello della durata delle pene accessorie), successivo all'esecuzione della pena detentiva. Le pene accessorie fallimentari, dunque, assumono una finalità di prevenzione speciale negativa, che si aggiunge a quella già esplicate dall'esecuzione della pena detentiva, e di prevenzione generale, per conferire maggiore capacità deterrente all'incriminazione. La durata entro cui si esplicano tale finalità è oggi rimessa al giudizio del giudice, eliminato ogni automatismo a seguito della pronuncia di incostituzionalità, ed i parametri individualizzanti di tale giudizio commisurativo delle sanzioni accessorie fallimentari sono quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., secondo le indicazioni della Corte costituzionale, assimilate ed amplificate nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286. Parametri, dunque, che - a differenza di quanto sembra sostenere il ricorrente - coincidono proprio con quelli che devono guidare il giudice nella commisurazione della pena principale. Ebbene, la Corte territoriale, ispirandosi ai criteri valutativi indicati dall'art. 133 cod. pen., ha valorizzato l'indicatore della "spregiudicatezza" dell'agire del ricorrente - nella sua doppia dimensione di indice di gravità della condotta e di capacità a delinquere dell'autore di essa - derivandolo dall'osservata contestualità dell'apertura di una nuova società rispetto al fallimento, elemento che costituisce il contenuto dell'attitudine, dimostrata dall'imputato, ad operare in spregio alle regole giuridiche ed economiche della vita imprenditoriale. La durata finale delle pene accessorie inflitte (cinque anni) non smentisce il percorso logico motivazionale che ha guidato il giudice d'appello nel procedimento comnnisurativo. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato, ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P